La norma detta disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti dei servizi alla persona stipulati ed eseguiti sul territorio regionale, il cui affidamento sia di competenza della Regione, dei Comuni, delle Aziende sanitarie regionali, delle agenzie regionali, degli enti strumentali regionali e degli organismi dipendenti dalla Regione, delle società partecipate dalla Regione e degli enti vigilati e controllati dalla Regione, denominati “stazioni appaltanti”.
In particolare, la norma garantisce il rispetto dei diritti dei lavoratori, la legalità del mercato del lavoro, la qualità dei servizi di welfare erogati e promuove l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate e con disabilità.