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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 18/04/2023, n. 4
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Art. 1 - Integrazioni al Titolo XV della Parte I della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)1. Dopo il Capo IV del Titolo XV della Parte I della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) è inserito il seguente Capo: "Capo IV-bis - (Disposizioni relative alla presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione) Art. 161-bis - (Oggetto e finalità) 1. Il presente Capo, nel rispetto della normativa nazionale, disciplina la presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, di seguito indicati come "DNA", ed ha la finalità di garantire precocità di diagnosi, prevenzione dei comportamenti a rischio, omogeneità di trattamento, continuità assistenziale, anche post acuzie, equità di accesso, appropriatezza e qualità della cura, attraverso una rete integrata, che opera secondo un modello multidimensionale e multiprofessionale, prevedendo l'associazione del trattamento psichiatrico/psicoterapeutico con quello nutrizionale. 2. La Regione promuove in particolare: a) il miglioramento dell'integrazione dei servizi della rete, per dare risposte alle persone con DNA e alle loro famiglie, nel rispetto dei corretti tempi di cura, nonché la continuità del trattamento ritenuto necessario dall'equipe multidisciplinare; b) l'attivazione di strategie adeguate per ridurre le probabilità di cronicizzazione; c) la divulgazione, tra gli operatori sanitari, la popolazione, in particolar modo giovanile, le famiglie, le società sportive e le scuole, di informazioni in merito ai corretti stili di vita e ai servizi offerti dalla rete ed ai percorsi per accedervi; d) la stretta integrazione con le associazioni attive nell'ambito del supporto e sostegno alle persone con DNA e ai loro famigliari, che svolgono attività sul tema e collaborano in sinergia con i servizi dedicati favoren |
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Art. 2 - Invarianza finanziaria1. All'attuazione della presente legge le aziende sanitarie regionali provvedono nell'ambito del budget assegnato annualmente dalla Regione per il fina |
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Art. 3 - Disposizioni transitorie1. La Giunta regionale provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
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