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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 07/07/2003, n. 32
L. R. Toscana 07/07/2003, n. 32
- L.R. 27/12/2005, n. 70
- L.R. 24/10/2008, n. 56
- L.R. 27/12/2010, n. 63
- L.R. 22/07/2013, n. 39
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 (Ambito di applicazione)1. La Regione, con la presente legge, disciplina il regime autorizzativo concernente l'impiego di radiazioni ionizzanti, in conformità con quanto disposto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 R (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Eura |
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Art. 2 (Rinvio normativo)1. Ferma restando l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, la presente legge è emanata in attuazione altresì: a) |
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CAPO II - Procedure autorizzative |
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Art. 3 (Nulla osta preventivo all'impiego di sorgenti)1. La competenza relativa al rilascio del nulla osta preventivo di cui all'articolo 1, comma 1, è attribuita ai comuni, “previa valutazione tecnica”N3 della Commissione regionale disciplinata dall'articolo 4. I comuni stabiliscono con proprio regolamento: a) le modalità del rilascio del nulla osta, ai contenu |
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Art. 4 (Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti)1. È istituita la Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti, di seguito denominata "Commissione", con compiti di consulenza nei confronti dei comuni. La Commissione “esegue la valutazione tecnica prevista”,N3 ai fini del rilascio del relativo nulla osta, dall'articolo 3, comma 1, sulla base degli accertamenti e delle verifiche previste dall'articolo 3, comma 2. La Commissione trasmette “la valutazione tecnica” N3 di sua competenza al comune interessato, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dai dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali degli accertamenti di cui all'articolo 3, comma 2. |
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Art. 5 (Domanda di nulla osta)1. La domanda finalizzata al rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti classificato |
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Art. 6 (Contenuti del nulla osta e relative modifiche)1. Il comune competente rilascia il nulla osta ai sensi dell'articolo 3 e, qualora ne ravvisi la necessità in base “alla valutazione tecnica eseguita” N3 dalla C |
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Art. 7 (Disposizioni per la dismissione della pratica)1. L'intendimento di cessare la pratica oggetto del nulla osta è comunicato al comune competente che provvede all'autorizzazione alla dismissione. 2. Ai fini di cui al comma 1, qualora nel nulla osta siano state inserite specifiche prescrizioni in merito alle modalità di dismissione, il titolare della pratica autorizzata è tenuto a redigere un piano delle operazioni, a cui deve essere allegata apposita relazione tecnica, redatta da un esperto qualificato ai sensi dell'articolo 77 e seguenti del d.lgs. 230/1995, ed a trasmetterlo al competente |
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CAPO III - Disposizioni per l'allontanamento dei rifiuti |
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Art. 9 (Autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti)1. I comuni, nell'ambito di pratiche comportanti un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti, contestualmente al nulla osta disciplinato dall'articolo 3, provvedono all'autorizzazione relativa all'allontanamento dei rifiuti prodotti, ove contengano radionuclidi, secondo quanto disposto dall'articolo 30, comma 1, del d.lgs. n. 230/ |
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CAPO IV - Controlli e vigilanza |
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Art. 10 (Esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza)1. I controlli finalizzati all'applicazione della presente legge e relativi alla tutela sanitaria del paziente sono svolti dal dipartimento di prevenzione dell'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente. 2. Fatta salv |
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CAPO V - Archivio radiologico toscano |
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Art. 11 (Istituzione e compiti)1. È istituito l'archivio regionale delle apparecchiature radiogene e delle sostanze radioattive, di seguito denominato "archivio", con il compito di raccogliere ed elaborar |
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Art. 12 (Obblighi di comunicazione)1. I detentori di apparecchiature radiogene o sostanze radioattive, soggetti al rispetto della discip |
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Art. 13 (Scambio di informazioni)1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente capo, i comuni competenti al |
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CAPO VI - Valutazioni delle dosi alla popolazione |
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Art. 14 (Compiti regionali)1. La Regione provvede all'attuazione dei compiti previsti, con riferimento alla valutazione delle do |
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CAPO VII - Controlli sulla radioattività |
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Art. 15 (Controllo della radioattività ambientale)1. La Regione provvede all'esercizio delle funzioni di controllo della radioattività ambientale, mediante la costituzione di una rete regionale di prelievo e di analisi, in grado di rilevar |
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CAPO VIII - Disposizioni finali |
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"Art. 16 (Norme regolamentari)N1 1. La Giunta regionale disciplina con apposito regolamento, da emanarsi entro cento |
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Art. 17 (Oneri finanziari)1. In conformità con quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, del d.lgs. 241/2000, gli oneri |
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“Art. 17 bis - Disposizioni finanziarieN1 1. Alla copertura degli oneri fina |
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Art. 18 (Norme transitorie)1. In fase di prima attuazione, la Regione costituisce la Commissione di cui all'articolo 4, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. |
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Art. 19 (Abrogazione)1. La legge regionale 28 aprile 1977, n. 27 (Istituzione della Commissione regionale per la Prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti), è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore |
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