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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 28/05/2012, n. 23
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.R. 20/07/2012, n. 39
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Preambolo
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione; Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), e l’articolo 50 dello Statuto della Regione Toscana; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione); Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale); Visto gli articoli 86, 93, 94, 104 e 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto della legge1. La presente leg |
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Art. 2 - Natura dell’Autorità1. L’Autorità è un ente dipendente della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico, istituit |
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Art. 3 - Funzioni istituzionali dell’Autorità1. L’Autorità svolge le seguenti funzioni: a) adozione del piano delle attività; N45 b) pianificazione delle aree portuali; c) progettazione e realizzazione delle opere portuali; d) gestione e manutenzione delle aree portuali; |
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Capo II - Organizzazione dell’Autorità |
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Art. 4 - Organi e commissione consultiva dell’Autorità1. So |
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Art. 5 - Composizione del comitato portuale1. Ciascun comitato portuale è composto: a) dal Presidente della Giunta regionale, che assume le funzioni di presidente del comitato stesso, o suo sostituto; b) dall’Assessore regionale in materia di trasporti o suo sostituto; |
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Art. 6 - Funzioni dei comitati portuali1. Ciascun comitato portuale: a) adotta il piano regolatore portuale; b) approva indirizzi e direttive in |
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Art. 7 - Segretario generale dell’Autorità1. Il segretario generale dell’Autorità è nominato dal Presidente della Giunta regionale d’intesa con il Sindaco del Comune di Viareggio, sentiti gli altri comuni interessati, tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di laurea magistrale o equivalente, in discipline attinenti alle competenze dell’Autorità portuale, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale in settori attinenti alle competenze della medesima Autorità. 2. L’incarico di segretario generale ha durata coincidente con quella della legislatura. |
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Art. 8 - Cessazione dell’incarico di segretario generale1. Il contratto del segretario generale può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall’articolo 15, comma 4 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di |
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Art. 9 - Funzioni del segretario generale1. Il segretario generale ha la rappresentanza legale dell’Autorità ed è responsabile dell’organizzazione e della gestione complessiva della medesima. 2. Il segretario generale: a) elabora il piano regolatore portuale; |
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Art. 10 - Collegio dei revisori dei conti1. Il collegio dei revisori dei conti è formato da tre componenti nominati dal Consiglio regionale fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/34 |
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Art. 11 - Funzioni del collegio dei revisori dei conti1. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con l’organo di vertice, |
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Capo III - Commissione consultiva |
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Art. 12 - Commissione consultiva1. Per ciascuno dei porti di cui all’articolo 1, è istituita una commissione consultiva composta da: a) tre designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore portuale; b) tre designati dalle organizzazioni imprenditoriali che operano nel porto, maggiormente rappresentative a livello provinciale nei settori economici interessati; c) due designati dalle organizzazioni imprenditoriali del settore dell |
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Capo IV - Attività di programmazione |
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Art. 13 - Direttive regionali1. Nel rispetto degli atti di programmazione regionale, entro il 30 novembre N53 dell’anno precedente a quello di riferimento, previo parere della commissione consiliare competente, la Giunta regionale approva le direttive individuando in particolare: a) gli indiriz |
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Art. 14 - Piano delle attività |
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Capo V - Attività di pianificazione |
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Art. 15 - Piani regolatori portuali1. Il piano regolatore portuale definisce l’assetto complessivo del porto, come previsto dall’articolo 86, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). N36 2. Il piano regolatore portuale individua inoltre le aree non più funzionali alle attività del porto. 3. Il piano regolatore portuale è elaborato dal segretario generale che si avvale della collaborazione tecnica della struttura regionale competente. 4. Ciascun |
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Art. 16 - Accordi di pianificazione necessari per l’approvazione dei piani regolatori portuali1. Qualora nel procedimento di elaborazione dei piani regolatori portuali, si rilevi la necessità di procedere alla definizione, all’integrazione o alla variazione contestuale di |
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Capo VI - Finanziamento e bilancio |
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Art. 17 - Art. 18 Omissis
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Capo VII - Disposizioni in materia di personale |
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Art. 19 - Art. 20 Omissis
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Capo VIII - Norme transitorie e finali |
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Art. 21 - Omissis
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Art. 21-bis - Decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1, commi 3 e 4 |
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Art. 22 - Disposizioni transitorie1. Sono fatti salvi i rapporti giuridici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. |
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Art. 22-bis - Disposizioni transitorie per l’approvazione dei piani regolatori portuali adottati |
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Art. 23 - Disposizioni transitorie per le commissioni consultive |
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Capo IX - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) |
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Art. 24 - Modifiche alla l.r. 1/2005 |
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Capo X - Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente degli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla regione dal d.lgs 31 marzo 1998, n. 112) |
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Art. 25 - Modifiche all’articolo 3 della l.r. 88/19981. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 del la legge regi |
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Art. 26 - Modifiche all’articolo 27 della l.r. 88/19981. Al comma 3 dell’articolo 27 della l.r. 88/1998 prima delle parole: “Sono attribuite” sono aggiunte le seguenti: “Fatte salve le funzioni in materia di porti regionali per i quali è istituita l’Autorità portuale regionale di cui alla legge regionale 25 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla |
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