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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Toscana 20/12/1996, n. 96
L.R. Toscana 20/12/1996, n. 96
L.R. Toscana 20/12/1996, n. 96
- L.R. 24/04/1997, n. 30
- L.R. 31/07/1998, n. 45
- L.R. 31/03/2015, n. 41
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DISPOSIZIONI GENERALI |
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“Art. 1 - OggettoN3 1. La presente legge disciplina l'assegnazione, la ge |
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Art. 2 - Alloggi soggetti alla disciplina regionale1. La disciplina di cui alla presente legge si applica agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, e cioè a quelli in qualunque tempo acquisiti, realizzati o recuperati dallo Stato, da Enti Pubblici Territoriali, nonché dalle Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale, a totale carico o con concorso o contributo dello Stato, della Regione e di Enti Pubblici Territoriali, nonché a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da Enti Pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie della Edilizia R |
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TITOLO I - “CRITERI DI ACCESSO, DI ASSEGNAZIONE E DI UTILIZZO DEGLI ALLOGGI DI ERP” N4 |
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“Art. 3 - Bandi di concorsoN3 1. I comuni, nell’ambito territoriale di riferimento, procedono con apposito regolamento, nel rispetto delle previsioni della presente legge, all’individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi e di mobilità, disciplinando in particolare: a) il contenuto del bando e le relative forme di pubblicazione; b) il contenuto della domanda e le relative modalità di presentazione; |
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“Art. 5 - Requisiti per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblicaN3 1. Gli alloggi di ERP sono assegnati dai comuni, sulla base della graduator |
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“Art. 5 bis - Soggetti richiedentiN5 1. La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare, che deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'allegato A. 2. Ai fini della presente legge, il nucleo familiare è composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati: |
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“Art. 12 - Formazione e validità della graduatoriaN3 1. A seguito dell'emanazione dei bandi di concorso di cui all'articolo 3, i comuni formano le graduatorie di assegnazione sulla base di punteggi di cui all’allegato B e del criterio di priorità di cui al comma 6. I punteggi sono attribuiti |
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“Art. 12 bis - Assegnazione e utilizzo autorizzato degli alloggi |
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“Art. 13 - Assegnazione ordinaria degli alloggiN3 1. All'assegnazione degli alloggi provvedono i comuni nei quali si trovano gli alloggi stessi, esclusivamente sulla base della graduatoria definitiva, salvo che sia disposto diversamente da specifico accordo o convenzione tra comuni ai sensi dell'articolo 3, comma 3. All’atto dell’assegnazione degli alloggi i comuni devono accertare la permanenza dei requisiti per l'assegnazione. Per il requisito relativo alla situazione economica di cui all'Allegato A, paragrafo 2, lettera c), si applica il limite massimo vigente al momento della verifica. 2. All’atto dell’assegnazione il comune procede alla ricognizione dei componenti del nucleo familiare al fine della loro qualificazione come soggetti titolari del diritto all’assegnazione dell’alloggio, in base a quanto previsto dall'articolo 5 bis, comma 2. |
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“Art. 13 bis - Assegnazione in mobilità degli alloggiN5 1. L'assegnazione in mobilità è un'assegnazione ordinaria con disponibilit |
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“Art. 13 ter - Utilizzo autorizzato degli alloggiN5 1. L’utilizzo autorizzato dell’alloggio è una modalità provvisoria di conferimento dell’alloggio ad un nucleo familiare non assegnatario. 2. Nell'ambito della percentuale massima di riserva del 35 per cento degli alloggi da concedere annualmente in assegnazione, i comuni possono disporre autorizzazioni all’utilizzo provvisorio di alloggi di ERP. A tal fine, i comuni, nel limite del 25 per cento per i casi di cui alle lettere c) e d), e del 10 per cento per i restanti casi, autorizzano l’utilizzo degli alloggi a favore di nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti per l’accesso agli alloggi ERP che necessitino di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo derivante da: a) pubbliche calamità; b) situazioni emergenziali accertate con ordinanza; c) sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l’esecuzione con la forza pubblica, che non siano stati intimati per inadempienza contrattuale, con esclusione dei contratti transitori non ad uso di abitazione principale. E' equiparata al provvedimento esecutivo di sfratto la licenza per finita locazione, |
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“Art. 16 - Rapporto di locazioneN3 1. I diritti e i doveri derivanti dall'atto di assegnazione sono quelli disciplinati dalla presente legge, dal regolamento di utenza e dal regolamento di autogestione, approvati dai comuni sulla base di uno schema tipo concordato nell’ambito territoriale di r |
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“Art. 16 bis - Assegnazione degli alloggi da ripristinareN5 1. Al fine di ridurre i tempi di inoccupazione degli alloggi di risulta e rispondere ai bisogni dei beneficiari in attesa di assegnazione, i comuni, d’uffici |
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“Art. 18 - Variazioni nel nucleo familiareN3 1. L’atto di assegnazione dell’alloggio individua il nucleo familiare assegnatario ai sensi dell'articolo 13, comma 2. 2. Qualsia |
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“Art. 18 bis - Ospitalità temporaneaN5 1. È ammessa, previa richiesta motivata dell'assegnatario al competente soggetto gestore e conseguente autorizzazione |
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TITOLO II - NORME PER LA MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA |
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“Art. 19 - Finalità della mobilità |
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“Art. 22 - Gestione della mobilitàN3 1. In corso di assegnazione è consentito agli assegnatari di poter presentare in qualsiasi momento motivate domande di mobilità relativamente all’alloggio utilizzato. 2. La mobilità su domanda dell’assegnatario può essere accolta solo previa verifica della permanenza di tutti i requisiti per il mantenimento del diritto di assegnazione e purché non sussista inadempienza alle norme contrattuali. 3. In caso di mobilità su domanda dell’assegnatario, il rifiuto di un alloggio idoneo proposto dal comune comporta l’improcedibilità della domanda stessa. 4. Il comune, per rispondere a situazioni di disagio abitativo che siano emerse in corso di assegnazione, predispone un programma di mobilità dell'utenza da eseguire attraverso il cambio degli alloggi assegnati o con la consegna di alloggi idonei all'assegnazione. |
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“Art. 22 bis - Cambi consensuali di alloggi tra assegnatariN5 1. Ai fini della migliore razionaliz |
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TITOLO III - DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI |
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“Art. 23 - Utilizzazione del canone di locazioneN3 1. Il canone di locazione degli immobili di ERP è diretto a compensare i costi generali, di amministrazione, di manutenzione e fiscali sostenuti per la gestione degli immobili stessi e per il pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi, al netto dei contributi statali e regionali, nonché a consentire: a) i versamenti al fondo sociale regionale ERP di cui a |
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“Art. 24 - Elementi per la determinazione del canoneN3 1. Al fine di tutelare i nuclei familiari socialmente più deboli, i canoni di locazione sono determinati facendo p |
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Art. 25. - Canone sociale. DeterminazioneN6 “01. I nuclei familiari con reddito annuo complessivo costituito esclusivamente da pensione sociale oppure da pensione minima INPS, oppure non percettori di reddito, corrispondono il canone di locazione minimo determinato in euro 40,00.” 1. I nuclei familiari con reddito imponibile complessivo non superiore all'importo di due pensioni minime INPS e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato, corrispondono un canone sociale |
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Art. 26. - Canone protetto. Determinazione1. I nuclei familiari con reddito annuo complessivo convenzionale, calcolato nei modi di cui alla lett. f) della Tabella A, non superiore al limite di assegnazione di cui alla stessa lett. f), corrispondono un canone |
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Art. 27. - Canone massimo. Determinazione1. I nuclei familiari con reddito annuo complessivo convenzionale, calcolato nei modi di cui alla let |
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Art. 28. - Accertamento periodico del reddito1. La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata tutti gli anni dispari relativamente ai redditi conseguiti nell'anno precedente. 2. A seguito dell'accertamento si provvede, ove del caso, alla varia |
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Art. 29. - Fondo sociale regionale ERP"1. È istituito presso la Regione Toscana un Fondo sociale destinato: a) ad integrare il canone di locazione in alloggio privato a favore di coloro che, pur avendo i requisiti per l'accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica ed essendo nelle apposite graduatorie, non hanno potuto accedervi per mancanza di alloggi; |
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“Art. 30 - Morosità di pagamento del canoneN3 1. Il ritardato pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie, dopo trenta giorni dalla scadenza del termine prescritto per il pagamento, comporta l’applicazione di una penale in misura pari allo 0,5 per cento del canone di locazione per ogni mese di ritardo del pagamento, senza necessità di preventiva messa |
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TITOLO IV - DISCIPLINA DELLE AUTOGESTIONI E DEI CONDOMINI |
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Art. 31. - Autogestione dei servizi, degli spazi comuni e delle manutenzioni1. Gli Enti Gestori devono favorire e promuovere l'autogestione, da parte dell'utenza, dei servizi accessori, dagli spazi comuni e delle manutenzioni dei fabbricati, tenuto conto dei seguenti indirizzi: |
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Art. 32. - Alloggi in amministrazione condominiale1. Nei fabbricati in tutto o in parte ceduti in proprietà l'amministrazione è tenuta in forma condominiale. Fino al momento della costituzione del condominio l'Ente Gestore continuerà a svolgere le funzioni di amministrazi |
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"Art. 32-bis - (Situazioni di particolare disagio economico)1. In via eccezionale e per tempi definiti, gli enti gestori concorrono al pagamento delle quote per autogestione dei servizi e degli spazi comuni e delle manutenzioni, nonché al pagamento delle spese condominiali, |
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“Art. 32 ter - Partecipazione e rappresentanza degli utentiN5 1. I comuni ed i soggetti gestori promuovono il coinvolgimento dei soggetti interessati e dei loro organismi di rappresentanza nelle procedure di accesso, assegnazione e gestione degli alloggi di ERP e favoriscono la loro parteci |
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TITOLO V - ANNULLAMENTO, DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO |
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“Art. 33 - Esclusione dalla graduatoria e annullamento dell'assegnazioneN3 1. Qualora da accertamenti successivi alla formulazione della graduatoria emerga che il richiedente non era in possesso dei necessari requisiti di accesso o delle condizioni sociali, economiche, familiari e abitative dichiarate nella domanda di partecipazione al bando, il comune provvede all’esclusione del richiedente dalla graduatoria ovvero alla ricollocazione dello stesso, a seguito della cancellazion |
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“Art. 34 - Occupazione degli alloggiN3 1. Ferma restando l'eventuale rilevanza penale dell'occupazione degli alloggi di ERP, il comune territorialmente competente dispone con proprio atto il rilascio degli alloggi occupati senza titolo o illegalmente ceduti ad altri dagli assegnatari. Restano, comunque, fermi tutti i poteri d’intervento del comune a tutela del proprio patrimonio, secondo l’ordinamento vigente, verso qualunque atto di immissione violenta o non autorizzata negli alloggi di ERP. |
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“Art. 35 - Accertamento della situazione del nucleo familiare e decadenza dall'assegnazioneN3 1. La permanenza dei requisiti di assegnazione è accertata obbligatoriamente dal soggetto gestore, con cadenza biennale, anche acquisendo le informazioni o la documentazione necessaria dal comune o dall’assegnatario, qualora le stesse non possano essere acquisite d’ufficio da altra amministrazione. E’ fatta salva ogni altra verifica ritenuta opportuna da parte del comune per l’accertamento della situazione del nucleo familiare ai fini di cui al presente articolo. 2. La decadenza dall'assegnazione è dichiarata dal comune, con provvedimento motivato, d'ufficio o su segnalazione del soggetto gestore, nei confronti del nucleo familiare assegnatario qualora lo stesso: a) abbia abbandonato volontariamente l'alloggio, per un periodo superiore a tre mesi, decorrenti dal primo accertamento del comune, o non abiti stabilmente nell'alloggio; il termine sopra indicato può essere prorogato di ulteriori tre mesi per motivate cause di forza maggiore; b) abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio o le sue pertinenze o ne |
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Art. 37. - Sanzioni amministrative1. L'assegnatario che non presenti all'Ente Gestore nei termini stabiliti, e comunque non oltre 30 giorni, senza giustificato motivo, la documentazione fiscale od anagrafica richiesta per gli accertamenti previ |
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Art. 39. - Norma finanziaria1. N28 |
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“Art. 40 bis - Nuove disposizioni transitorieN5 1. I comuni procedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo, alla ricognizione di cui all’articolo 13, comma 2, individuando i titolari in via esclusiva del diritto all’assegnazione dell’alloggio nei soggetti presenti in modo continuativo nel nucleo familiare da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore del presente articolo o dal momento dell’assegnazione se inferiore a cinque anni. 2. Per i soggetti già assegnatari alla data di entrata in vigore del presente articolo in possesso dei requisiti previsti dalla previgente normativa e che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 35, comma 2, lettere l) e n), si procede esclusivamente alla rideterminazione del canone di locazione nella misura stabilita dall'articolo 22, comma 7, per il tempo di permanenza delle sudd |
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“Art. 40 ter - Clausola valutativaN5 1. Al fine di verificare l’attuazione delle disposizioni di prima applicazione, la Giunta regionale, a conclusione del periodo transitorio, e comunque entro diciotto mesi dall’entrata in vig |
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“Art. 40 quater - Simulazione osservatorio sociale regionaleN5 1. Al fine di verificare l’attuazione di prima applicazione, la Giunta regionale, per un periodo massimo di dodici mesi e non inferiore ai sei mesi dall’entrata in vigore del presente articolo, sospende l’applicazione di quanto previsto nell’allegato A, paragrafo 2, lettera c), incaricando l’Osservatorio sociale regionale di realizzare congrue simulazioni in ambito LODE.” Tabella A - Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di ERP (articolo 5, comma 1) N12 1. La domanda è presentata al comune di residenza o al comune dove si svolge l’attività lavorativa. 2. I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di ERP sono i seguenti: a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia. b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni; c) situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l’accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente “ISEE"), deve risultare non superiore alla soglia di euro 16.500,00 di valore ISEE. Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del bando di concorso, si fa riferimento ai valori ISEE, calcolati considerando le situazioni economiche dei soli soggetti che costituiranno il nuovo nucleo familiare prescindendo dai nuclei familiari di provenienza; i suddetti limiti sono aggiornati biennalmente con apposita deliberazione della Giunta regionale, sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all’estero; e) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l’accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa; f) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno; |
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