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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 06/10/2016, n. 70
L. R. Toscana 06/10/2016, n. 70
Stralcio.
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PreamboloIl Consiglio regionale Visto il titolo V della Costituzione; Visti l’articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI, dello Statuto; Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 R (Norme sul sistema delle autonomie locali); Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 R (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); |
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CAPO I - Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) |
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Art. 1 - Cooperazione finanziaria. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 68/20111. L’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 R (Norme sul sistema delle autonomie locali), è sostituito dal seguente: |
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Art. 3 - Adempimenti degli enti locali e della Regione. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 68/20111. Le lettere b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 68/2011 R sono sostituite dalle seguenti: “b) le informazioni |
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Art. 6 - Partecipazione dei comuni all'accertamento di tributi regionali. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 68/20111. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 68/2011 R è abrogato. |
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Art. 7 - Sistema integrato di contrasto all'evasione fiscale. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 68/20111. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 68/2011 R è sostituito dal seguente: |
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Art. 9 - Statuto dell’unione. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 68/20111. Dopo il numero 4) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 6 |
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Art. 10 - Presidente dell’unione. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 68/20111. Il comma 2 dell’articolo 34 della l.r. 68/2011 R è sostituito dal seguente |
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Art. 13 - Comuni in situazione di maggior disagio. Modifiche all'articolo 82 della l.r. 68/20111. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 R è inserito il seguente: “In aggiunta o in sostituzione di una o più funzioni fondamentali sono considerate una o più funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4).” |
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Art. 14 - Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all'articolo 90 della l.r. 68/20111. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 R è sostituita dalla seguente: “b) esercitino per tutti i comuni dell’unione almeno quattro funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, lettere b), d), e), g), h), i) e l bis), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010; in aggiunta o sostituzione di una o più delle suddette funzioni fondamentali è considerato anche l'esercizio associato di una o più di quelle unitariamente indicate ai numeri seguenti: |
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Art. 17 - Disposizioni finali e transitorie. Modifiche all'articolo 111 della l.r. 68/20111. Al comma 7 quater dell'articolo 111 della l.r. 68/2011 R le parole: “nell'anno 2016 il numero di funzioni fondamenta |
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CAPO II - Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) |
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Art. 18 - Disciplina degli accordi. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 22/20151. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 R (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), le parole: “degli arti |
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Art. 20 - Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 22/20151. Dopo il primo periodo del comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 R è inserito il seguente: “Rientrano in detti opere e interventi anche quelli per i quali è stata adottata dall'ente locale la determinazione a contrarre, nonché quelli per i quali l'ente locale ha escusso la polizza fideiussoria o altra garanzia finanziaria.”. |
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Art. 21 - Spese di funzionamento. Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 22/20151. Dopo l'articolo 12 della l.r. 22/2015 R è inserito il seguente: “Art. 12 bis - Spese di funzionam |
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Art. 22 - Trasferimento di risorse ai comuni capoluoghi e alle unioni di comuni. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 22/20151. Alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 R sono apportate le seguenti modifiche: |
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CAPO III - Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011) |
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Art. 23 - Omissis |
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Art. 24 - Rettifiche di dati e di posizioni del personale trasferito. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 70/20151. Alla fine del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 70/2015 R è aggiunto il seguente periodo: “Gli allegati D e D bis sono altresì modificati con successiva legge, al fine di renderli conformi alle rettifiche, richieste dagli enti locali interessati, di errori materiali sui dati trasmessi relativi al costo del personale.”. 2. Dopo il comma 9 quater dell'articolo 19 della l.r. 70/2015 R è aggiunto il seguente: |
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CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011) |
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Art. 25 - Omissis |
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Art. 26 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione |
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Allegato A - C - Omissis |
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