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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Toscana 05/11/2009, n. 64
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- L.R. 28/03/2014, n. 15
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- L.R. 27/03/2012, n. 12
- L.R. 06/10/2010, n. 52
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PreamboloVisto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), ed in particolare l’articolo 89, comma 1, lettera b); Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), ed in particolare l’articolo 12, comma 1, lettera f) e l’articolo 14, comma 1, lettera f); Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare l’articolo 61, comma 3; Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 24 luglio 2009; Considerato quanto segue: 1. Si è manifestata la necessità di modificare le disposizioni della legge regionale 7 gennaio 1994, n. 1 (Disciplina delle |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto1. La presente legge disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo conferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) N19. 2. Le norme di cui alla presente legge si applicano a tutti gli sbarramenti che non superano i quindici metri di altezza e che determinano un invaso non superiore ad un milione di metri cubi.N7 |
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Art. 2 bis - Catasto regionale degli invasi1. Nell’ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), quale sua parte integrante, è istituito il catasto regionale degli invasi attribuiti alla competenza regionale ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998, nonché ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del d.lgs. 152/2006. Il catasto regionale degli invasi è conforme alle disposizioni, alle regole e agli standard di cui alla normativa nazionale e regio |
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Art 2 ter - Adempimenti dei comuni |
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CAPO II - Disposizioni concernenti la progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza di nuovi impianti |
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Art. 3 - Domanda di autorizzazione e progetto preliminare1. N24 2. “La domanda di autorizzazione per la realizzazione, la modifica e l’eser |
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Art. 4 - Approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione1. “La struttura regionale competente” N20, effettuata l’istruttoria del progetto definitivo, lo approva e rilascia l’autorizzazione alla co |
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Art. 5 - Esecuzione lavori1. Il soggetto autorizzato ad attuare gli interventi di cui alla presente legge, prima dell’inizio dei lavori, nomina il direttore dei lavori stessi, quale responsabile della loro corretta esecuzione, nel rispetto delle norme contenute nel foglio di condizioni pe |
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Art. 6 - Collaudo1. Entro trenta giorni dalla comunicazione di inizio lavori di cui all’articolo 5, comma 3, il titolare dell’autorizzazione comunica “alla struttura regionale competente” N20 il nominativo del collaudatore delle opere. |
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Art. 7 - Esercizio e vigilanza1. L’esercizio dell’impianto è vincolato all’avvenuto collaudo a norma dell’articolo 6. Gli atti del collaudo sono inviati “alla struttura regionale competente” N20 entro quindici giorni dal loro rilascio. |
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Art. 8 - Poteri di controllo1. “La struttura regionale competente” N20 effettua periodiche visite di controllo sullo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti appartenenti alle tipologie individuate nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 14, in relazione alla loro maggior rilevanza ed incidenza sul territorio. |
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Art. 9 - Chiusura delle opere di ritenuta e abbandono dell’invaso1. Il soggetto che a qualunque titolo ha la gestione delle opere di ritenuta ovvero il proprietario del terreno su cui il medesimo sorge, comunica tempestivamente la temporanea o definitiva chiusura dell’esercizio delle stesse “alla struttura regionale competente” N20 che può, in |
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CAPO III - Disposizioni per gli impianti esistenti N6 |
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Art. 10 bis - Impianti esistenti |
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Art. 11 - Denuncia di esistenza ai fini della verifica dello stato di rischio degli impianti1. Il proprietario o il soggetto che, |
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Art 11 ter - Nulla osta alla prosecuzione dell’esercizio degli impianti esistenti regolarmente autorizzati e collaudati. Regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria degli impianti esistenti con basso livello di rischio1. La struttura regionale competente per gli impianti di cui all’articolo 11 bis, comma 2, dichiara la regolarità dell’impianto e provvede alla classificazione dell’invaso, all’attribuzione della classe di rischio e rilascia il nulla osta alla prosecuzione dell’esercizio previa sottoscrizione del foglio di condizioni per la manut |
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Art 11 quater - Regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria di impianti esistenti1. La struttura regionale competente, per gli impianti di cui all’articolo 11 bis, comma 3, lettera b), richiede la presentazione di idonea documentazione ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, ivi compresa una dichiarazione giurata rilasciata da professionisti abilitati, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, attestante il livello di rischio dell’impianto e contenente la proposta della classe di rischio da assegnare al medesimo. N22 |
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Art. 11 quinquies - Ulteriori disposizioni per gli impianti esistenti1. La struttura regionale competente esegue i controlli previsti dal d.p.r. 445/2000, a |
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Art. 12 - Responsabilità del proprietario del terreno su cui sorge l’impianto1. Quando il soggetto titolare dell’autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo esercisce l’impianto è diver |
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Art. 13 - Sanzioni1. Chiunque ritarda, per un periodo non superiore a 180 giorni a decorrere dal termine stabilito dal regolamento di cui all’articolo 14, la presentazione della denuncia di esistenza degli impianti di cui all’articolo 11, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 2.400,00 . "Se la violazione riguarda impianti di altezza inferiore o uguale a 10 metri e con volume d'invaso inferiore o uguale a 100.000 metri cubi, si applica una sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 240,00."N37 N7 1-bis. Chiunque ritarda di oltre centottanta giorni, a decorrere dal termine stabilito dal regolamento di cui all'articolo 14, la presentazione della denuncia di esistenza degli impianti di cui all'articolo 11, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 15.000,00. Se la violazione riguarda impianti di altezza inferiore o uguale a 10 metri e con volume d'invaso inferiore o u |
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Art. 14 - Regolamento di attuazione1. La Giunta regionale approva il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e sull’esercizio delle opere di cui all’articolo 1, nel rispetto delle norme tecniche relative alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento dell’articolo 61, comma 4, del d.lgs. 152/2006. “Il regolamento definisce altresì i criteri per l’individuazione degli impianti di cui all’articolo 1, comma 5 ter, indicando casi e modalità di deroga alle disposizioni della presente legge e del regolamento medesimo.” N28 2. Il regolamento di cui al comma 1, definisce in particolare i seguenti elementi: a) contenuti essenziali delle domande di autorizzazione; b) forme e contenuti per la redazione dei progetti, da presentarsi anche in modalità semplificata in caso di impianti di dimensione limitata; N3 c) forme e contenuti dei fogli di condizioni; |
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Art. 14 ter - Oneri istruttori1. Per l’espletamento delle procedure istruttorie di cui alla presente legge sono stabiliti gli oneri istruttori nelle seguenti misure: |
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Art. 14 quater - Norma finanziaria |
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Art. 14 quinquies - Disposizioni di prima applicazione |
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Art. 14 sexies - Disposizioni transitorie |
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Art. 15 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti leggi: a) legge regionale 7 gennaio 1994, n. 1 (Disciplina delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo); b) legge regionale 1 marzo 1996, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 1 del 7 gennaio 1994, in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo). |
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