Comma abrogato dalla L.R. 11/03/2016, n. 24.

Il comma 1 dell’articolo 3 così recitava:

“1. Per ogni intervento riguardante la costruzione di sbarramenti e opere di ritenuta di cui all’articolo 1, comma 2, ovvero la modifica di sbarramenti e opere di ritenuta già esistenti che mantiene o fa rientrare le opere stesse nella competenza delle province, la relativa domanda di autorizzazione è rivolta alla provincia territorialmente competente.”

Dalla redazione