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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 28/12/2021, n. 53
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- L.R. 03/07/2024, n. 25
- Avviso di rettifica in B.U. 14/01/2022, n. 4
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PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'articolo 4, comma 1, lettere e) e q), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106); Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale); Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, recante la definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito deg |
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CAPO II - Attività amministrative |
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Art. 2 - Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore1. Il direttore della direzione regionale individuata dalla Giunta regionale come competente in materia di Enti del Terzo settore provvede, con proprio |
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Art. 3 - Funzioni dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale Terzo settore1. L'Ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 4 del D.M. lavoro 15 settembre 2020: a) adotta, a conclusione dei relativi procedimenti, i provvedimenti di iscrizione e cancellazione nelle sezioni del RUNTS di propria competenza. |
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Art. 4 - Compiti dei Comuni capoluogo di provincia e della Città metropolitana1. Ai fini dell'esercizio dell'attività istruttoria connessa alle funzioni amministrative di cui all'articolo 3, ferma restando l'esclusiva titolarità delle funzioni in capo all'Ufficio regionale, lo stresso si avvale dei comuni capoluogo e della Città metropolitana di Firenze nel processo di popolamento iniziale ai sensi dell'articolo 9 e nella gestione ordinaria del RUNTS. 2. Ai fini della gestione ordinaria i comuni capoluogo e la Città metropolitana di Firenze svolgono i seguenti compiti: |
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Art. 5 - Organizzazione telematica1. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 3 e 4, l'Ufficio regionale collabora con i comuni capoluogo e la Ci |
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CAPO III - Controlli e coordinamento |
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Art. 6 - Controllo e vigilanza sulle fondazioni del Terzo settore1. Ai sensi dell'articolo 90 del D.Lgs. 117/2017, l'Ufficio regio |
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Art. 7 - Coordinamento, unificazione e trasformazione delle fondazioni del Terzo settore1. L'Ufficio regionale può disporre, ai sensi dell'articolo 90 d |
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CAPO IV - Disposizioni finali |
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Art. 9 - Disposizioni sulla trasmigrazione dei dati al RUNTS1. A partire dalla data di attivazione del RUNTS, ai fini della trasmigrazione dei dati dai registri regionali, i comuni capoluogo e la Città metropolitana di Firenze, con riferimento agli enti aventi sede nel l |
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Art. 10 - Modifiche all'articolo 4 della L.R. 22/20151. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regional |
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Art. 12 - Norma finanziaria1. Al finanziamento dei maggiori oneri relativi alle funzioni amministrative di avvio e gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore, stimati in euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse a tal fine destinate alla Regione Toscana ai sensi di quanto previsto dall'articolo 53, c |
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