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L.R. Toscana 12/01/1995, n. 4

Norme per lo smaltimento dei rifiuti.
Con le modifiche introdotte dalle LL.RR.35/95, 47/96
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[Premessa]



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Art. 1 (Finalità e oggetto della legge)

1. La Regione, con la presente legge, in attuazione del DPR 10 settembre 1982, n. 915, della L. 29 ottobre 1987 n. 441 e della L. 9 novembre 1988 n. 475, detta norme in materia di smaltimento de

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Art. 2 (Competenze della Regione)

1. Sono di competenza della Regione:

a) l’approvazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con i contenuti, le procedure e gli effetti di cui agli artt. 5, 6 e 10;

b) l’approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici riguardanti gli impianti di trattamento dei rifiuti tossici e nocivi, le discariche di seconda categoria, tipo C, le discariche di terza categoria e gli impianti interessati dalle procedure di cui all’art. 14;

c) la realizzazione e gestione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi di cui alla lettera b);

d) le autorizzazioni all’esercizio degli impianti approvati ai sensi della lett. b) e l’autorizzazione allo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi nelle discariche di seconda categoria, tipo B;

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Art. 3 (Competenze della Province)

1. Sono delegate alle Province, per il rispettivo territorio, le funzioni di redazione e approvazione del piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con le procedure, i contenuti e gli effetti di cui agli articoli 7, 8 e 10.

2. Sono inoltre di competenza delle province, per il rispettivo territorio:

a) l’approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici riguardanti gli impianti di smaltimento di rifiuti urbani e speciali, non tossici e nocivi, le discariche di prima categoria, seconda categoria tipo A e B e gli

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Art. 4 (Competenze dei Comuni)

1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni di smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati conferiti al servizio pubblico

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Art. 5 (Contenuti del piano regionale)

1. Il piano regionale detta prescrizioni di carattere generale per la redazione dei piani provinciali, con riferimento a:

a) l’individuazione e la programmazione degli interventi;

b) l’indicazione degli interventi più idonei ai fini della riduzione e semplificazione dei flussi di rifiuti da inviare a impianti di smaltimento finale;

c) gli obiettivi della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati;

d) la localizza

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Art. 6 (Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti: procedure)

1. Il piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le Province, nonché i Comuni nel cui territorio sono individuati i siti per la localizzazione degli imp

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Art. 7 (Contenuti dei piani provinciali)

1. Il piano provinciale contiene:

a) la determinazione delle caratteristiche e delle quantità dei rifiuti non tossici e nocivi;

b) il rilevamento e la descrizione dei servizi di raccolta differenziata e degli impianti esistenti di trattamento, di rigenerazione, di recupero, di riciclo, di innocuizzazione finalizzata allo smaltimento dei rifiuti non tossici e nocivi;

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Art. 8 (Piani provinciali di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti: procedure)

1. I piani provinciali di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti sono approvati, nel rispetto delle prescrizioni generali contenute nel piano regionale, entro un anno dall’entrata in vigore di detto piano o da stralci funzionali di esso approvati ai sensi dell’articolo 6, primo comma.

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Art. 9 (Modifiche al piano regionale e ai piani provinciali)

1. Le modifiche al piano regionale ed ai piani provinciali di organizzazione dei servizi di smaltimen

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Art. 10 (Effetti del piano regionale e dei piani provinciali)

1. L’individuazione delle zone e dei siti di cui alla lettera d) del secondo comma dell’articolo 5 e della lettera g) del primo comma dell’articolo 7, costituisce variante agli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 3, primo comma, del decreto legge 21 agosto 1987 n. 361, convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1987, n. 441.

2. Nell&rsquo

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Art. 11 (Organi consultivi della Regione)

1. La Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 bis L. 29 ottobre 87, n. 441, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina la composizione, e successivamente provvede alla nomina del Presidente e dei componenti della Conferenza regionale per lo smaltim

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Art. 12 (Organi consultivi della Provincia)

1. La Provincia, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina la composizione e successivamente provvede alla nomina del Presidente e dei componenti della Conferenza provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, fra i dirigenti e funzionari della Provincia e delle strutture competenti per i controlli ambientali. Alle sedute della Conferenza provinciale s

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Art. 13 (Disposizioni transitori: piano regionale provvisorio)

1. In sede di prima applicazione fungono da piano regionale provvisorio, con gli stessi effetti di cui all’art. 10, i piani approvati dal Consiglio regionale in attuazione dell’art. 5 della LR 13 novembre 1984, n. 65. Le norme tecniche relative all’espletamento delle funzioni attribuite dalla presente legge agli enti locali sono approvate entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente leg

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Art. 14 (Provvedimenti straordinari)

1. Il Presidente della Giunta regionale, anche indipendentemente dalle previsioni dei piani vigenti può emanare atti per sopperire a situazioni di necessità ed urgenza comunque previsti dalla normativa statale e regionale. In tali casi può altresì individuare impianti di smaltimento esistenti, o nuovi siti, in cui disporre anche la diretta realizzazione, da parte della R

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Art. 15 (Abrogazione della LR 13 novembre 1984, n. 65 e della LR 14 maggio 1993, n. 31)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

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Art. 16 (Fondo di rotazione)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui ai precedenti art. 2 - lettera m) e art. 14 - commi 1, 2 e 3 comma è istituito un fondo di rotazione alimentato con risorse provenienti dal bilancio regi

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Art. 17 (Norma finanziaria)

1. La Giunta è autorizzata, al seguito dell’accertamento delle entrate derivanti da cont

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Art. 18 (Norma finanziaria)

1. Per l’anno 1994 al finanziamento degli interventi di cui all’art. 2 lettera n), è fatto fronte con i fondi di cui al cap. 12522 del bilancio del c

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Art. 19 (Norma finanziaria)

1. Agli stati di previsione del bilancio di previsione del corrente esercizio sono apportate le segue

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Parte entrata di nuova istituzione

Cap. 24984

Contributi previsti al 5 comma art. 14 della LR destinati al fondo di cui allo art. 16

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Parte spesa in diminuzione

Cap. 25390

Fondo in c/capitale finanziamenti progetti immediatamente eseguibili opere ed interventi investimento

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di nuova istituzione

Cap. 12521

Fondo di rotazione di cui alla LR Competenza: L. 14 mld.

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Articolo 20 - (Comitato tecnico ex-articolo 10 della legge regionale 13 novembre 1984, n. 65 Norma di raccordo)

1. Le funzioni attribuite dalle leggi regionali 19 agosto 1988, n. 60 e successive modificazioni e da

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