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Deliberaz. G.R. Toscana 19/12/2017, n. 1437

Determinazione degli oneri istruttori e delle tariffe dovuti per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c della L.R. 25/1998, in attuazione dell'art. 20 novies della L.R. 25/1998.
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Testo del provvedimento


LA GIUNTA REGIONALE


Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’art. 208 recante “Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti” e l’art. 211 “Autorizzazioni di impianti di ricerca e di sperimentazione”;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015 n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali ed attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005. 68/20011, 65/2014);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e per la bonifica dei siti inquinati” e, in particolare:

- l’articolo 5, comma 1 lettera c) che attribuisce alla Regione la competenza al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, l’esercizio e la chiusura degli impianti di gestione dei rifiuti e lo svolgimento delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi;

- l’articolo 20 novie

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Allegato n. 1 - Oneri istruttori per le autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della l.r. 25/1998 per la realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti (art. 208 e art. 211 d.l.g.s. n. 152/2006) e regolamento regionale 13/r del 29 marzo 2017)



ONERI ISTRUTTORI – Tabella


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