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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 29/05/1980, n. 14
L. P. Trento 29/05/1980, n. 14
L. P. Trento 29/05/1980, n. 14
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[Premessa] |
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Art. 1 - FinalitàLa Provincia autonoma di Trento, nel quadro di una razionale ed economica utilizzazione delle risorse |
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Art. 2 - Comitato tecnico per il risparmio energetico e per l’impiego delle fonti alternative di energia1. È istituito un organo consultivo per l’applicazione della presente legge denominato “Comitato tecnico per il risparmio energetico e per l’impiego delle fonti alternative di energia”. 2. Il comitato è composto dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di energia, che lo presiede, dal dirigente del servizio energia, con funzioni di vicepresidente, da sette funzionari dell’amministrazione provinciale addetti alle attività concernenti l’agricoltura, l’edilizia, l’industria, l’energia, i lavori pubblici, l’ambiente, il turismo e da due esperti nei campi rispettivamente delle fonti alternative e del risparmio energetico e dell’economia e finanza aziendale. 3. Qualora lo ritenga opportuno, l’assessore provinciale competente |
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Art. 3 - Piano di interventoLa Provincia è autorizzata a corrispondere contributi ad enti pubblici, fino alla misura massima dell’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e contributi a privati, fino alla misura massima del 50 per cento, per iniziative degli stessi, ritenute valide e significative, per l’installazione di impianti idonei al risparmio energetico nell |
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Art. 3 bis - Contributi per edifici civiliLa Giunta provinciale è autorizzata a concedere, sulla spesa ritenuta ammissibile, contributi in conto capitale fino alla misura massima del 50 per cento a privati e dell’80 per cento ad enti pubblici per i seguenti interventi: 1) la coibentazione di edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20 per cento, anche riferita ad interventi specifici, e sia effettuata secondo le regole tecniche di cui all’allegata tabella A); 2) l’installazione di nuovi generatori di |
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Art. 3 ter - Contributi per il settore agricoloAl fine di incentivare la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nel settore agricolo, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole od associate, di impi |
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Art. 3 quater - Soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui agli articoli 3 quinquies, sexies e septiesLe agevolazioni previste dagli articoli 3 quinquies, e 3 septies sono concedibili unicamente a sogget |
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Art. 3 quinquies - Progetti, impianti dimostrativi e studi di fattibilitàLa Giunta provinciale è autorizzata a concedere un contributo in conto capitale, nel limite massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a persone singole, associazioni ed imprese che realizzino impianti dimostrativi per l’utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, anche nel settore a |
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Art. 3 sexies - Contributo per l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale1. La Provincia può concedere contributi in conto capitale per l’acquisto di veicoli a b |
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Art. 3 septies - Contributi per riattivazione e costruzione di impianti idroelettrici che utilizzino piccole derivazioni d’acquaNel rispetto di quanto disposto dagli articoli 1, 4, 6, 9, 10 e 13 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, e dal piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall’articolo 14 dello statuto e relative norme di attuazione, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere un contributo in conto capitale, nella misura massima del 30 per |
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Art. 4 - Domande di contributoGli enti pubblici ed i privati che intendano installare impianti utilizzando i contributi previsti dalla presente legge, dovranno presentare domanda alla Giunta provinciale corredata dalla seguente documentazione: 1) |
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Art. 5 - Concessione di contributiI contributi sono concessi con deliberazione della Giunta provinciale, nella quale vengono stabiliti i termini di completamento delle opere da realizzarsi entro la scadenza di ciascun anno. La Giunta provinciale è tuttavia autorizzata a concedere una sola proroga, per un periodo dalla stessa stabilito, su motivata richiesta da presentare entro il termine originariamente previsto per il completamen |
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Art. 6 - Liquidazione del contributoLa liquidazione viene effettuata previa presentazione della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute ed ammesse a contributo e sulla base di verbale di accertamento dal quale risulti che l’opera è funzionante ed è stata regolarmente eseguita in armonia con il progetto presentato. Qualora le opere vengano eseguite parzialmente, la liquidazione viene disposta in misura proporzionale alle opere eseguite, purché dette opere corrispondano a |
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Art. 6 bis - Istruttoria da parte di soggetti esterni1. La Provincia, stipulando apposite convenzioni, può affidare a soggetti esterni, in tutto o in parte, la procedura per la concessione degli aiuti finanziari previsti da questa legge, la loro eroga |
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Art. 6 ter - Misure per il sostegno dell’edilizia sostenibile1. Per promuovere in Trentino la diffusione dell’edilizia sostenibile e in particolare del sist |
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Art. 6 quater - Misure per il contenimento dei consumi energetici1. Per contenere i consumi energetici e le emissioni climalteranti degli edifici di proprietà della Provincia, degli enti |
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“Art. 6 quinquies - Sostegno dell’attività di riqualificazione energeticaN21 1. La Provincia promuove la costituzione, da parte di banche e altri soggetti del sistema finanziario, di fondi volti a finanziare progetti di riqualificazione energetica degli edifici pubblici. I rapporti tra le banche e i soggetti del sistema finanziario e la Provincia sono disciplinati da una convenzione, nella quale sono stabilite tra l'altro le modalità di def |
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Art. 7 - Cumulabilità dei contributi1. I contributi previsti da questa legge non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse, per lo |
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Art. 8 - Norma transitoriaNella prima applicazione della presente legge il termine per la presentazione delle domande di cui al |
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Art. 9 - Finanziamento piano di interventoPer i fini di cui agli articoli 1 e 3, quarto comma, della presente legge, è autorizzata la sp |
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Art. 10 - Finanziamento iniziative di sensibilizzazionePer i fini di cui all’articolo 3, quinto comma, della presente legge, sono autorizzati i seguen |
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Art. 10 bis - Disposizioni in materia di impianti fissi senza serbatoi d’accumulo adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale a uso domestico o aziendale per autotrazione1. L’installazione di impianti fissi senza serbatoi d’accumulo adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale a uso domestico o aziendale per autotrazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione d’inizio di attività alla Provincia. La messa in esercizio di questi impianti è subordinata alla dichiarazione di conformità dell’impianto e della sua installazione alle prescrizioni contenute nella deliberazione prevista dal comma 2, resa dall’installatore abilitato ai sensi dell’articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle d |
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Art. 11 - Art. 12N18 omissis |
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Tabella A - Regole tecniche per gli interventi di cui all’articolo 3 bis nel caso di edifici esistentiStrutture da coibentare: l’intervento deve comportare un aumento della resistenza termica della superficie trattata almeno pari a R = a x t (m² C° h/Kcal), dove “t” è il salto te |
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Tabella BUn generatore di calore si definisce ad alto rendimento se: - in condizione di regime presenta un rendimento, misurato con il metodo diretto, non inferiore al 90 per cento. |
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