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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Trentino Alto Adige 31/07/1993, n. 13
L.R. Trentino Alto Adige 31/07/1993, n. 13
- L.R. 23/10/1998, n. 10
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Ambito di applicazione della legge e finalità dell'attività amministrativa1. Le norme della presente legge si applicano all'attività amministrativa della Regione, degli enti pararegionali e degli enti pubblici per i quali la Regione è competente a dettare norme di ordinamento ai sensi dell'articolo 4, numeri 1, 2 e 8, dell'articolo 5, numeri 1 e 2 e dell'articolo 6 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con |
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Art. 2 - Esercizio della discrezionalità procedimentale1. Il procedimento amministrativo non può essere aggravato o ritardato rispetto agli adempimenti previsti per legge |
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Art. 3 - Conclusione del procedimento1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. L'amministrazione determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, qualora esso non sia già determinato da legge o regolamento. Tale termine decorr |
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Art. 4 - Proroga dei termini per domande ed istanze1. In caso di calamità pubbliche, interruzioni dei servizi pubblici, impossibilità di funzionamento degli uf |
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Art. 5 - Motivazione dei provvedimenti1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato. |
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Art. 6 - Accordi amministrativi1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 16, l'amministrazione procedente può concludere con gli interessati, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo. 1 bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può disporre un calendario di incontri cui invita, separat |
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Art. 7 - Erogazione di benefici economici e trasferimenti1. Quando non siano disposte con legge o sulla base di criteri analiticamente definiti dalla legge che li prevede, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e l'attribuzione di vantaggi econ |
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Art. 8 - Commissione regionale per il procedimento e l'accesso ai documenti amministrativi1. È istituita presso la Presidenza della Giunta regionale la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. 2. La commissione, costituita da esperti in materie giuridico-amministrative, è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta. Essa è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato ed è composta da: a) due rappresentanti della Regione, di cui uno designato dalle minoranze politiche rappresentate nel Consi |
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Art. 9 - Rispetto della normativa sull'uso della lingua1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano in ogni caso nel rispetto delle norme dello Statuto special |
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Capo II - Responsabile del procedimento |
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Art. 10 - Identificazione dei procedimenti1. L'amministrazione provvede ad identificare i procedimenti assegnati alle singole strutture organizzative. |
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Art. 11 - Responsabile del procedimento1. Ove non sia diversamente disposto da leggi o regolamenti, responsabile di ciascun tipo di procedimento di competenza dell'amministrazione è il responsabile della struttura amministrativa competente per la tratta |
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Art. 12 - Compiti del responsabile del procedimento1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento; b) accerta d'ufficio i |
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Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo |
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Art. 13 - Comunicazione dell'avvio del procedimento1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. 2. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati, o facilmente individuabili, div |
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Art. 14 - Modalità della comunicazione1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2. La comunicazione ai soggetti interessati dell'avvio del p |
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Art. 15 - Intervento nel procedimento1. I portatori di interessi pubblici o privati e i portatori d'interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cu |
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Art. 16 - Diritti di partecipazione1. I soggetti di cui all'articolo 13 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 15 hanno diritto: |
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Art. 17 - Atti a regime particolare1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della amministrazione d |
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Art. 18 - Rapporto tra servizi1. Ove il dirigente di una struttura amministrativa, nell'esercizio delle proprie attribuzioni ovvero su segnalazione del |
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Art. 19 - Conferenza di servizi1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. |
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Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa |
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Art. 20 - Disciplina dei pareri obbligatori1. Nei casi in cui debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. |
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Art. 21 - Richiesta di valutazioni tecniche ad altri organi in caso di decorrenza dei termini1. Ove la legge o il regolamento prevedano che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi, questi devono fornire le valutazioni anzidette entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della r |
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Art. 22 - Misure organizzative per l'applicazione delle disposizioni di autocertificazione1. L'amministrazione adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive mo |
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Art. 23 - Inizio di attività previa denuncia1. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i casi in cui l'esercizio di un'attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, può essere intra |
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Art. 24 - Accoglimento automatico di domande per il rilascio di autorizzazioni e licenze1. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i casi in cui le domande di rilascio di una autorizzazione, licenza, abi |
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Art. 25 - Adempimenti nei casi di denuncia o domanda da parte dell'interessato1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 23 e 24 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. Sa |
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Capo V - Accesso ai documenti amministrativi |
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Art. 26 - Diritto di accesso1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto, a chiunque abbia in |
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Art. 27 - Limiti al diritto di accesso1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché negli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento. |
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Art. 28 - Esercizio del diritto di accesso1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia |
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Art. 29 - Pubblicità delle disposizioni sull'organizzazione e sulle funzioni dell'amministrazione1. Le amministrazioni di cui alla presente legge provvedono ad adottare adeguate forme di pubblicità per le circolari ed istruzioni organizzative, le direttive, i programm |
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Art. 30 - Uffici per le relazioni con il pubblico1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, al fine di garantire la piena attuazione della presente legge, individuano, nell'ambito del proprio ordinamento, uffici per le relazioni con il pubblico. |
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Art. 31 - Obbligo di identificazione1. I funzionari e dipendenti della amministrazione aventi diretto contatto con il pubblico sono tenuti ad esporre un carte |
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Capo VI - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 32 - Disposizioni transitorie per la prima applicazione1. L'amministrazione determina il termine per i procedimenti previsti dalla legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 3, entro cen |
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Art. 33 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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