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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 08/02/2010, n. 4
L. P. Bolzano 08/02/2010, n. 4
- L.P. 31/08/2022, n. 11
- L.P. 23/12/2015, n. 18
- L.P. 24/01/2011, n. 2
- L.P. 17/01/2011, n. 1
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Art. 1 - Istituzione1. È istituito il Consiglio dei comuni, di seguito denominato Consiglio, quale organo di consultazione e di collaborazione tra la Provincia autonoma d |
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Art. 2 - Composizione, elezione e nomina dei componenti1. La composizione del Consiglio, composto da 17 componenti, si adegua, conformemente alle seguenti disposizioni, alla consistenza dei gruppi linguistici in Alto Adige e rispetta i principi della rappresentanza dei comuni di minori dimensioni e delle comunità comprensoriali e la rappresentanza dei generi. Ogni genere è rappresentato da almeno un terzo, cioè da almeno sei componenti, a meno che meno di dieci persone del rispettivo genere ricoprano la carica di sindaco in provincia di Bolzano. In quest'ultimo caso, ogni genere deve essere rappresentato da almeno quattro componenti. 2. Possono far parte del Consiglio solo sindache, sindaci, vicesindache e vicesindaci di comuni altoatesini nonché nel caso del comune capoluogo anche componenti della giunta e del consiglio comunale. La funzione di componente del Consiglio è incompatibile con la carica di consigliere provinciale, di parlamentare e di parlamentare europeo. 3. Il Consiglio è composto da: a) dalla sindaca/dal sindaco, dalla vicesindaca/dal vicesindaco del comune capoluogo e da un componente designato dalla giunta comunale del comune capoluogo. Devono essere rappresentati entrambi i generi e un componente deve appartenere al gruppo linguistico tedesco e due di essi al gruppo linguistico italiano; |
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Art. 3 - Elezione della/del presidente |
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Art. 4 - Durata in carica, rinnovo e decadenza1. Il Consiglio rimane in carica per il periodo corrispondente a una consiliatura comunale ed esercita le sue funzioni sino all’insediamento del nuovo Consiglio. 2. Il nuovo Consiglio è |
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Art. 5 - Organizzazione e funzionamento del Consiglio1. Il Consiglio ha autonomia normativa e organizzativa, e opera in posizione di indipendenza funzionale. 2. Il Consiglio adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti. 3. Salvo quanto stabilito dalla presente legge, il regolamento disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni nonché le procedure di funzionamento e di organizzazione dei lavori, ivi comprese le modalità per lo svolgimento di consultazioni della generalità dei comuni. 4. Il Consiglio, con votazioni separate e a maggioranza assoluta dei componenti, elegge tre vicepresidenti, appartenenti, rispettivamente, al gruppo linguistico tedesco, al gruppo linguistico italiano e al gruppo linguistico ladino. La/il vicepresidente appartenente al gruppo linguistico italiano è proposto dai componenti designati dal comun |
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Art. 6 - Parere obbligatorio del Consiglio1. Il Consiglio esprime parere obbligatorio sui progetti di legge e sui disegni di legge, sui regolamenti provinciali, sugli atti amministrativi generali, quando essi riguardano materie nelle quali in tutto o in parte le funzioni sono attribuite o sono da attribuire ai comuni ovvero riguardano i tributi locali o la finanza locale. Il Consiglio esprime altresì parere obbligatorio sui piani e programmi provinciali di carattere generale aventi per oggetto il territorio, i servizi pubblici nonché lo sviluppo socio-economico, se riguardano gli interessi dei comuni. In relazione ai disegni di legge di iniziativa della Giunta, il parere è richiesto prima dell’approvazione definitiva dei medesimi da p |
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Art. 7 - Iniziativa legislativa e iniziativa referendaria1. Il Consiglio ha l'iniziativa legislativa per le leggi provinciali riguardanti materie di cui all'articolo 6, comma 1. L'iniziativa è deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio. Esso può avvalersi dell'assistenza degli uffi |
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Art. 8 - Competenze in materia di finanza locale1. Il Consiglio esercita le funzioni che lo Statuto di autonomia, le norme di attuazione e le leggi provinciali assegnano a rappresentanze unitarie dei |
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Art. 9 - Altre competenze del Consiglio1. Il Consiglio formula proposte relative a materie di interesse dei comuni, da sottoporre al Consiglio provinciale o alla Giunta provinciale. 2. Il Consiglio può esprimere osservazioni su tutte le proposte, anche emendative di altre, depositate in Consiglio provinciale. A tal fine le proposte sono comunicate al Consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio provinciale. |
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Art. 10 - Conferenza per i rapporti tra la Provincia e i comuni1. È istituita la Conferenza per i rapporti tra la Provincia e i comuni, per la definizione di intese tra la Giunta provinciale e il Consiglio. La Conferenza si riunisce su richiesta di uno dei due organi. 2. La Conferenza è costituita con la partecipazione della/del presidente della Pr |
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Art. 11 - Indennità e rimborsi spese1. Alla/al Presidente del Consiglio dei comuni spetta un'indennità di carica corrispondente al 30 per cento degli emolumenti fissi mensili lordi spettanti, ai sensi del |
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Art. 12 - Seduta congiunta1. Il Consiglio provinciale e il Consiglio possono riunirsi di comune accordo in seduta congiunta per un esame dello stato del sistema delle autonomie |
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Art. 13 - Norma finanziaria1. La presente legge non comporta spese per l’anno finanziario 2009. 2. Per gli anni finanz |
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Art. 14 - Abrogazione1. La legge provinciale 11 giugno 2003, n. 10, e successive modifiche, è abrogata.
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Art. 15 - Norme transitorie e finali1. In prima applicazione, il Consiglio è costituito secondo le disposizioni della presente legge successivamente al turno generale del 2010 per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali della provincia. 2. Fino all’insediamento del Consiglio cos |
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27/11/2024
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