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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 20/12/2017, n. 22
L. P. Bolzano 20/12/2017, n. 22
L. P. Bolzano 20/12/2017, n. 22
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Art. 1 - Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”1. Il comma 1-bis dell’articolo 22-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “1-b |
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Art. 2 - Omissis |
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Art. 3 - Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo”1. Nel comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: “di esclusiva competenza pr |
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Art. 4 - Costituzione di società1. La Giunta provinciale è autorizzata a costituire con altri enti pubblici territoriali, ad esito della valutazione dei rispettivi immobili, una società per l’acquisizione e la gest |
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Art. 5 - Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, “Disposizioni sugli appalti pubblici”1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il seguente comma: “5. Le disposizioni organizzative contenute nella presente legge si applicano ai soggetti di cui al presente articolo anche quando svolgono attività rientranti nell’ambito dei settori speciali e delle concessioni.” 2. Il comma 7 dell’articolo 5 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito: “7. Ferme restando le competenze dell’A |
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Art. 6 - Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, “Nuovo ordinamento del commercio”1. Nel comma 16 dell’articolo 26 della leg |
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Art. 7 - Omissis |
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Art. 8 - Modifiche alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”1. Dopo il comma 10 dell’articolo 19 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 11, 12, 13 e 14: “11. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, all’individuazione e alla previsione nel piano urbanistico delle aree destinate all’esercizio del commercio al dettaglio da inserire nelle zone produttive provvede la Giunta provinciale, di concerto con il Consiglio dei Comuni e previo parere dei Comuni circostanti, con il procedimento di cui all’articolo 12. A tal fine sono necessari, oltre agli allegati alla modifica urbanistica di cui all’articolo 17, i seguenti allegati: a) relazione illustrativa concernente la conformità e la compatibilità della proposta con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e con i criteri di cui al comma 12; la stessa relazione deve contenere una descrizione dello stato di fatto e di progetto congruente con gli elaborati grafici presentati; b) planimetrie dello stato di fatto in scala 1:100 dei vari piani, con l’esatta indicazione delle destinazioni d’uso in atto e di quelle programmate, riportanti le superfici espresse in metri quadrati con i relativi calcoli analitici e l’eventuale indicazione grafica della superficie di vendita, della superficie commerciale e della superficie lorda di pavimentazione, firmate da un professionista abilitato e dal richiedente; c) specifica relazione sulle modalità previste per il carico e lo scarico delle merci (orari, giornate, vettori, zona adibita al carico e scarico delle merci); d) valutazione dell’impatto occupazionale netto; e) studio dell’impatto sulla rete commerciale esistente e sul contesto sociale; f) studio dell’impatto territoriale ambientale, fatto comunque salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale; g) descrizione delle caratteristiche progettuali; h) indicazione di tutte le informazioni necessarie in merito all’ubicazione dell’area interessata dall’intervento; i |
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Art. 9 - Utilizzo di edifici come strutture di accoglienza per richiedenti protezione internazionale1. In caso di necessità e urgenza, il Presidente della Provincia autorizza l’utilizzo, anche mediante trasformazione d’uso, con o senza interventi edilizi, di edifici o di prefabbricati di proprietà provinciale come strutture di accoglienza per richiedenti protezione internazionale nell’ambito del sistema nazionale di accoglienza, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della zona interessata e in deroga alla normativa vigente in materia urbanistica. 2. Nel caso in cui si renda necessaria la trasformazione d’uso senza interventi edilizi, l’autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce la concessione edilizia o altro equipollente titolo edilizio. |
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Art. 10 - Modifica della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8, “Modifiche di leggi provinciali in materia di cultura, procedimento amministrativo, ordinamento degli uffici e personale, istruzione, enti locali, agricoltura, tutela del paesaggio e dell’ambiente, foreste e caccia, sanità, politiche sociali, edilizia abitativa agevolata, apprendistato, trasporti, artigianato, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, commercio, appalti pubblici e altre disposizioni”1. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge provin |
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Art. 11 - Art. 15 Omissis |
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Art. 16 - Modifica della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, “Servizi pubblici locali e partecipazioni pubbliche”1. La lettera d) del comma 4-bis dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è così sostituita: “d) di autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni. A queste società, controllate dalle amministrazioni di cui al comma 2, è fatto divieto di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società, ferme restando specifiche autorizzazioni degli enti soci o le diverse previsioni di legge provinciali adottate nell’esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, ad eccezione delle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di amministrazioni pubbliche;”. 2. Nella lettera e) del comma 4-bis dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, la parola: “nonché” è soppressa e dopo le parole: “aree montane,” sono inserite le parole: “nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili,”. 3. Alla fine del comma 4-ter dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti periodi: “Nel rispetto della disciplina dell’Unione europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall’ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 4-bis, lettera a), purché l’affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni trova piena applicazione il comma 5-bis, lettera e).” 4. Nel testo tedesc |
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Art. 17 - Modifiche della legge provinciale 19 luglio 2011, n. 8, “Sportello unico per le attività produttive”1. Il titolo della legge provinciale 19 luglio 2011, n. 8, è così sostituito: “Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia”. 2. La rubrica dell’articolo 1 della legge prov |
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Art. 18 - Modifica della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, “Provvedimenti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica”1. La rubrica dell’articolo 2 della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, e successive modifiche, è così sostituita: “Riforma gestionale del settore |
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Art. 19 - Omissis |
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Art. 21 - Omissis |
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Art. 22 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018. |
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