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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 16/06/1992, n. 18
L. P. Bolzano 16/06/1992, n. 18
Testo coordianto con le modifiche introdotte da:
- L.P. 19/02/2001, n. 6
- L.P. 20/06/2005, n. 4
- D. Pres. P. 21/02/2017, n. 4
- L.P. 20/12/2017, n. 23
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Art. 1 - Ambito di applicazione1. La presente legge disciplina gli adempimenti e le procedure amministrative nelle segu |
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Art. 2 - Regolamento di esecuzione1. Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge, contenente |
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Art. 3 - Concessione edilizia1. I progetti prescritti per le nuove costruzioni e per l'ampliamento, la ristrutturazione, nonché il risanamento di edifici esistenti devono essere conformi alle norme tecniche vigenti nelle materie indicate all'articolo 1. 2. Ad integrazione della domanda di concessione edilizia per nuovo impianto o costruzione, o per modifiche di impianti esistenti, ove prescritto dalle norme vigenti, vanno presentati agli uffici comunali competenti, prima dell'inizio dei lavori di costruzione o installazione: a) il progetto e la relazione tecnica relativi alle misure di prevenzione incendi; |
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Art. 4 - Dichiarazione di conformità1. Al termine dei lavori l'impresa costruttrice o installatrice deve depositare presso il comune competente una dichiarazione attestante che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e la relazione tecnica e che |
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Art. 5 - Licenza d'uso1. Il sindaco rilascia la licenza d'uso dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità ovvero, ove prescritto, il verbale di collaudo, di cui all'articolo 4 per gli edifici e impianti. 2. La licenza d'uso è comprensiva delle certificazioni previste |
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Art. 6 - Controlli1. “L'Ufficio Prevenzione incendi” N3 effettua controlli a campione dei progetti depositati nei comuni, nonché ispezioni delle costruzioni e installazioni in corso e di quelle ultimate, prima del rilascio della licenza d'uso, riferendo al sindaco competente in caso di accertamento di inosservanza delle norme della presente legge. 2. “L'Ufficio Prevenzione incendi” N3 deve esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento sui progetti inoltratigli su propria richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stata comunicata la determinazione o senza che l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie, è facoltà del comune di procedere indipendentemente dall'acquisizion |
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Art. 7 - Conduzione degli impianti e degli stabilimenti1. Il proprietario o conduttore dell'edificio o dell'impianto deve assicurare una regolare ed idonea manutenzione |
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Art. 8 - Abilitazione alla conduzione di impianti termici1. Il personale addetto alla conduzione di un impianto di riscaldamento di potenzialità al focolare superiore a 232 kw deve aver conseguito il patentino di abilitazione, che viene rilasciato al termine di un corso, previo superamento dell'esame finale. |
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Art. 9 - Recipienti a pressione1. Tutti i recipienti a pressione esonerabili secondo le vigenti norme, inseriti negli impianti di riscaldamento |
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Art. 10 - Attribuzioni in materia di prevenzione incendi e di impianti termici1. La vigilanza sull'applicazione delle norme di cui alla presente legge è affidata “all'Ufficio Prevenzione incendi” N3 e limitatamente alle norme concernenti la tutela da inquinamenti ai competenti uffici dell'Assessorato alla tutela dell'ambiente. |
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Art. 11-bis - Tariffe per attività di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose1. Le tariffe dovute d |
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Art. 13 - Sanzioni1. Nei casi di persistente inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 6, viene applicata da parte del sindaco territorialmente competente a carico della persona responsabile la sanzione amministrativa da lire 5.000.000 a lire 10.000.000. Per edifici già abitat |
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Art. 14.1. Dopo l'articolo 25 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, è inserito il seguente articolo 25/bis: «Art. 25/bis - Piano di sicurezza |
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Art. 15 - Personale1. Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge la dotazione organica del ruolo generale del personale provinciale è aumentata di: |
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Art. 16 - Comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale 11 agosto 1988, n. 30, è cosi sostituito: «1. Il comandante e il vice comandante del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano sono nominati dalla Giunta provinciale, su proposta de |
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Art. 17 - Norme transitorie1. Le domande già presentate ai competenti uffici prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai fini del rilascio di pareri, di certificazioni, di licenze e autorizzazioni, sono istruite ed evase dagli ste |
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Art. 18 - Norme finali1. Le legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 22, nonché tutte le norme provinc |
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Art. 19 - Disposizioni finanziarie1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 5, valutati in lire 2 milioni all'anno, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto a |
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Art. 20 - Omissis |
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