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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.P. Bolzano 28/07/2003, n. 12
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Art. 12 - Modifiche della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, recante "Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile"1. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, R è inserito il seguente comma: |
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Art. 14 - Adeguamento di leggi provinciali1. Nell'articolo 4 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, nell'articolo 8, comm |
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Art. 15 - Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi"1. Il comma 3 dell'articolo 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito: "3. L'organo competente ad erogare le agevolazioni può derogare al divieto di cui al comma 2 o applicarlo per un periodo più limitato, in caso di: a) persone aventi diritto all'assegno di minimo vitale; b) persone indigenti abbisognevoli di cure mediche indispensabili; c) enti senza scopo di lucro, la cui attività istituzionale sia di interesse pubblico." 2. L'articolo 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito: "Art. 3 (Termini) 1. Sono perentori i termini fissati per la presentazione di ricorsi gerarchici propri ed impropri, per i controlli di legittimità e di merito, per l'espressione di pareri obbligatori e vincolanti ed i termini stabiliti dall'amministrazione per l'ammissione a pubblici concorsi, ad esami, a gare di appalto e ad ogni altra attività amministrativa nella quale sia prevista la formazione di graduatorie nei confronti dei richiedenti interessati da un provvedimento dell'amministrazione stessa. 2. I termini per la presentazione di domande volte a ottenere vantaggi economici di qualunque genere sono fissati dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 1 dell'articolo 2. 3. Se il termine di cui ai commi 1 e 2 scade in giorno festivo o di chiusura degli uffici provinciali, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo o di apertura degli uffici stessi." 3. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito: "4. Non è fatto altresì luogo alla richiesta della normale documentazione di cui al comma 2, quando la documentazione medesima o le informazioni in essa contenute siano disponibili o accessibili in via informatica. In tali casi la struttura organizzativa procedente verifica la conformità delle dichiarazioni rese in base ai dati informatici." 4. L'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito: "Art. 6 (Contratti) 1. I contratti in cui è parte la Provincia debbono avere termini e durata certi e non possono essere stipulati con onere, diretto o indiretto, continuativo per l'amministrazione pr |
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Art. 17 - Modifiche della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, recante "Tutela del paesaggio"1. Nella legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, la parola: "Landesausschuss" è sostituita dalla parola: "Landesregierung", le parole: "prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio" sono sostituite dalle parole: "Prima commissione per la tutela del paesaggio" e le parole: "seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio" sono sostituite dalle parole: "Seconda commissione per la tutela del paesaggio". 2. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito: "4. Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, il Direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio notifica al comune e al richiedente la decisione presa sul progetto. Il sindaco deve adeguarsi al parere comunicatogli e notificare al richied |
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Art. 18 - Modifica della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, recante "Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi"1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2-bis della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive |
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Art. 19 - Modifica della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, recante "Finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli Enti locali"1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, è |
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Art. 22 - Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante "Legge urbanistica"1. Dopo il comma 3 dell'articolo 47 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma: "4. Per quelle zone produttive d'espansione che all'entrata in vigore della legge provinciale 31 marzo 2003, n. 5, erano già state destinate quali produttive, il comma 3 trova applicazione, qualora in questa data non sia stata ancora avviata la procedura di esproprio, ovvero manchi il piano d'attuazione. Le relative domande devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge provinciale recante "Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005." 2. Il comma 2 dell'articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: "2. La costituzione di diritti reali sul terreno assegnato o su parte di esso - a esclusione dei diritti di garanzia su finanziamenti e delle servitù da costituirsi nel pubblico interesse, che sono in ogni caso ammessi -, con o senza concessione edilizia, prima dell'avvio dell'attività aziendale sul terreno assegnato in conformità alla delibera di assegnazione è nulla e l'ente assegnante dispone la revoca dell'assegnazione. È vietata anche la costituzione di diritti reali, escluse le eccezioni di cui sopra, dopo l'avvio dell'attività aziendale e per un periodo di 20 anni dalla data della delibera di assegnazione. Se ciò nonostante il terreno assegnato viene gravato di diritti reali, l'assegnatario deve produrre all'ente assegn |
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Art. 23 - Modifica della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, recante "Esercizio da parte della Provincia autonoma di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque pubbliche ed in materia di impianti elettrici"1. L'articolo 15 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche, è così sostituito: |
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Art. 29 - Modifica della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, recante "Disposizioni sulle acque"1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, R & |
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Art. 33 - Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, recante "La disciplina e lo sviluppo dell'agriturismo"1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, e successive modifiche, è così sostituito: |
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Art. 36 - Abrogazioni1. Sono abrogati: |
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Art. 37 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollet |
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