Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.P. Bolzano 09/01/2003, n. 1
L.P. Bolzano 09/01/2003, n. 1
- L.P. 28/07/2003, n. 12
- L.P. 23/07/2007, n. 6
- L.P. 17/09/2013, n. 15
Scarica il pdf completo | |
---|---|
CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE |
|
Art. 1 - Modifica della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, recante "Provvedimenti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica"1. Dopo l'articolo 2 della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, è inserito il seguente articolo: "Art. 2-bis (Disposizioni relative alla commercializzazione di energia elettrica) - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 nella Provincia autonoma di Bolzano è affidata a |
|
CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESAomissis |
|
Art. 7 - Modifiche della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, recante "Ordinamento forestale"1. Le parole: "fondo forestale provinciale", contenute nell'articolo 11, comma 3, nell'articolo 19, comma 1, e nell'articolo 63, commi 5 e 6, nonché nella rubrica della Sezione II del Capo I del Titolo III della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, sono sostituite dalle parole: "bilancio provinciale". 2. Gli articoli 33 e 34 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, sono così sostituiti: |
|
Art. 8 - Modifiche della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, recante "Ordinamento dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo"1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 2 e 3: "2. Nel bilancio provinciale è |
|
Art. 10 - Modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, recante "Disciplina delle teleferiche in servizio privato adibite al trasporto di persone o cose"1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi 2, 3 e 4: "2. Gli esercenti d |
|
CAPO III - ALTRE DISPOSIZIONIomissis |
|
Art. 23 - Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, recante "La disciplina e lo sviluppo dell'agriturismo"1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, e successive modifiche |
|
Art. 24 - Modifica della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, recante "La disciplina dei ristori di campagna"1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, è così sos |
|
Art. 25 - Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante "Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura"1. Dopo la lettera q) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e |
|
Art. 27 - Modifica della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, recante "Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale"1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e success |
|
Art. 28 - Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante "Legge urbanistica provinciale"1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 27 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, R e successive modifiche, è così sostituita: " |
|
Art. 29 - Modifica della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, recante "Riordina-mento delle organizzazioni turistiche"1. L'articolo 28 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito: "Art. 28 (Riparto dei fondi stanziati) - 1. I fondi stanziati ai sensi dell'articolo 27 sono ripartiti annualmente secondo i seguenti criteri: a) un'aliquota uguale per tutti gli aventi diritto; b) un'aliquota variabile secondo i seguenti criteri: |
|
Art. 30 - Modifiche della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, recante "Ordinamento delle organizzazioni turistiche, delega funzioni alle comunità comprensoriali, istituzione degli organi consultivi nella materia del turismo e soppressione dell'Ente provinciale per il turismo"1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, e successive modifiche, è così sostituita: |
|
Art. 33 - Disposizioni relative alla distribuzione e vendita di gas naturale nonché alla produzione idroelettrica |
|
Art. 34 - Modifiche della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, recante "Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali1. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, è così sostituito: |
|
Art. 37 - Modifica della legge provinciale 24 dicembre 1975, n. 55, recante "Norme in materia di igiene e sanità e di edilizia scolastica"1. I commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge provinciale 24 dicembre 1975, n. 55, e successive modifiche, sono così sostituiti: |
|
Art. 38 - Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata"1. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, R e successive modifiche, sono così sostituiti: "3. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse esclusivamente per il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo del richiedente stesso e della sua famiglia o dei suoi parenti in linea retta. In deroga all'articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo devono quindi essere inserite le seguenti disposizioni speciali: a) il beneficiario stesso può occupare l'abitazione convenzionata assieme alla sua famiglia solamente se non è proprietario di abitazioni adeguate alle esigenze della sua famiglia in nessun altro edificio diverso da quello oggetto dell'agevolazione e se il suo reddito familiare complessivo non sia superiore a quello della quarta fascia di reddito di cui all'articolo 58, comma 1, lettera d); b) i parenti in linea retta del beneficiario possono occu |
|
Art. 40 - Modifiche della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, recante "Disposizioni sulle acque"1. Dopo l'articolo 23 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, R è aggiunto il seguente articolo: |
|
Art. 41 - Modifiche della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, recante "Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica"1. L'ultimo periodo del comma 2-bis dell'articolo 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, è così sostituito: "I relativi importi de |
|
Art. 42 - Modifiche della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, recante "Esercizio da parte della Provincia autonoma di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque pubbliche ed in materia di impianti elettrici"1. Il comma 6 dell'articolo 13-bis della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, è così sostituito: "6. Il canone annuo e minimo per le singole utenze di acqua minerale può essere aggiornato ogni biennio dalla Giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita s |
|
Art. 43 - Modifica della legge provinciale 10 novembre 1993, n. 21, recante "Norme in materia di polizia municipale"1. L'articolo 2 della legge provinciale 10 novembre 1993, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito: |
|
Art. 44 - Abrogazioni1. Sono abrogati: a) N1 |
|
Art. 45 - Disposizioni transitorie1. La gestione separata del fondo forestale provinciale di cui all'articolo 35 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 44 della presente legge, cessa con effetto dall'1° gennaio 2003. La Provincia subentra nelle attività e passività e nei rapporti gi |
|
Art. 46 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollet |
|
Tabella A - Spese autorizzate per l'anno finanziario 2003 per l'applicazione di norme provinciali, regionali, statali e comunitarie (art. 3, comma 1 della legge)Omissis |
|
Tabella B - Spese per interventi od opere ad esecuzione pluriennale (art. 3, comma 2 della legge)Omissis. |
Dalla redazione
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2023
- Redazione Legislazione Tecnica
- Leggi e manovre finanziarie
- Finanza pubblica
La Legge di bilancio 2021 comma per comma
- Redazione Legislazione Tecnica
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2020 comma per comma
- Redazione Legislazione Tecnica
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2019 comma per comma
- Redazione Legislazione Tecnica
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
24/12/2024
- Codice della strada, patente sospesa a chi telefona mentre guida da Italia Oggi
- Regime forfettario più esteso da Italia Oggi
- Servizi tecnici, equo compenso da Italia Oggi
- Raggruppamento imprese. Fatture lavori pro quota da Italia Oggi
- Caldaie, corsa contro il tempo per le ultime detrazioni da Il Sole 24 Ore
- Lo stop alle agevolazioni vale 1 miliardo di sconti da Il Sole 24 Ore