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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Bolzano 09/11/2009, n. 54
D. Pres.P. Bolzano 09/11/2009, n. 54
D. Pres.P. Bolzano 09/11/2009, n. 54
- D. Pres. P. 27/09/2021, n. 32
- D. Pres. P. 25/09/2020, n. 36
- D. Pres. P. 06/12/2017, n. 44
- Delib. G.P. 28/11/2017, n. 1329
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Finalità1. Il presente regolamento detta norme volte a favorire il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifi |
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Art. 2 - Campo di applicazione1. Il presente regolamento si applica alle nuove costruzioni, alle ristrutturazioni di interi blocchi funzionali, agli ampliamenti ed ai cambi di destinazione d’uso dei seguenti edifici, strutture e luoghi sia pubblici che privati: a) edifici di edilizia residenziale e di edilizia sociale; |
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Art. 3 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) “edilizia sociale”: gli edifici residenziali realizzati dall’IPES e dai comuni; |
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Art. 4 - Cambio di destinazione d’uso1. Gli interventi, di cui alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 |
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Art. 5 - Raccordi con la normativa antincendio e di sicurezza1. In ogni edificio accessibile non soggetto a specifica normativa antincendio devono comunque essere previsti gli accorgimenti tecnici atti a consentire il contenimento dei ri |
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Art. 6 - Simbolo di accessibilità1. Gli edifici, gli spazi, le strutture, i mezzi di trasporto, adeguati secondo le prescrizioni del presente regolamento, possono av |
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Art. 7 - Elaborati tecnici1. Gli elaborati tecnici devono evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, relative ai requisiti di accessibilità e adattabilità. N13 2. In caso di accessibilità gli elaborati devono evidenziare unità ambientali e componenti soggetti a prescrizioni normative e |
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Art. 8 - Attestazione di conformità e deroghe1. In sede di rilascio di permesso di costruire da parte dell’organo competente deve essere verificato il rispetto delle prescrizioni tecniche del presente regolamento. 2. Per interventi di ristrutturazione sono ammesse deroghe in caso di dimostrata impossibilità tecnica o urbanistica così |
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Capo II - Tipologie edilizie |
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Art. 9 - Edifici pubblici1. Gli edifici pubblici, devono essere accessibili a chiunque nella loro totalità, in modo autonomo, evitando fonti di affaticamento e disagi. L’accessibilità deve avvenire per percorrenze comuni. Ogni edificio pubblico con due o più livelli deve essere dotato di ascensore a meno che ciascun livello non sia destinato a uso indipendente e a t |
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Art. 10 - Edifici residenziali e di edilizia residenziale sociale1. Tutte le parti comuni degli edifici di edilizia sociale devono essere accessibili. 2. Negli edifici residenziali con più di tre unità immobiliari e con più di tre livelli fuori terra, è obbligatoria l'installazione di un ascensore che serva tutti i livelli dell'edificio e ne garantisca la piena acces |
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Art. 11 - Edifici privati aperti al pubblico1. Gli edifici privati aperti al pubblico, soggetti |
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Art. 12 - Strutture ricettive1. Nelle strutture ricettive tutte le parti e i servizi comuni devono essere accessibili, anche tramite idonei meccanismi di collegamento verticale. Per parti e servizi comuni s’intendono: a) gli spazi esterni di pertinenza dell’edificio, quali giardini, piscine, spazi ricreativi, spazi ricreativi per bambini e parcheggi; b) i servizi igienici di cui all’articolo 44, di pertinenza degli spazi comuni; c) la sala ristorante o sala colazio |
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Art. 14 - Strutture per attività sociali1. Deve essere garantita l’accessibilità delle strutture per attività sociali in tutte le loro parti. 2. Ogni gruppo di servizi igienici o di spogliatoi deve prevedere rispettivamente almeno un servizio igienico o uno spogliatoio ai sensi degli articoli 44 e 46. |
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Art. 15 - Impianti sportivi1. Nelle strutture sportive e di balneazione devono essere previsti almeno un servizio igienico, una doccia e uno spogliatoio per ogni gruppo di servizi, seco |
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Art. 16 - Strutture sanitarie e studi dei professionisti sanitari1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 2, devono rispondere alle norme del presente regolamento anche le strutture sanitarie ed i professionisti sanitari di cui agli articoli 39, comma 1 e 40 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, anche in assenza di ristrutturazione o cambio di destinazione d’uso, in caso di: a) comunicazione, autorizzazione e accreditamento di nuove attività; b) comunicazione, autorizzazione e accreditamento di trasformazioni, trasferimenti, ampliamenti di attività in edifici esi |
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Art. 17 - Luoghi di lavoro soggetti a collocamento obbligatorio1. Le imprese tenute ad assumere persone disabili devono adottare gli accorgimenti necessari al fine di creare i presupposti che con |
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Art. 18 - Autorimesse e posti auto di edifici pubblici, edifici privati aperti al pubblico e di edilizia residenziale sociale1. Negli edifici di edilizia residenziale sociale la percentuale di posti auto o di autorimesse riservati alla sosta di veicoli al servizio di persone disabili non deve essere inferiore al cinque per cento del numero complessivo di posti auto o autorimesse disponibili; in ogni caso deve essere garantita la disponibilità di almeno un posto. |
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Capo III - Prescrizioni tecniche sull’accessibilità urbana |
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Art. 19 - Aree e percorsi pedonali1. Le aree e i percorsi pedonali interessati dalle presenti prescrizioni tecniche sono quelli riservati ad uso dei pedoni all’interno della viabilità veicolare. Essi comprendono tutti i marciapiedi |
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Art. 20 - Rampe1. Il collegamento tra quote differenti può essere attuato con rampe. In caso di edifici di nuova edificazione la pendenza delle rampe non deve superare il cinque per cento e, nei casi di dimostrata impossibilità tecnica, l’otto per cento. In caso di adeguamento, sono ammesse pendenze non superiori all’otto per cento. Se il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono ammesse, per un dislivello massimo di 15 cm, brevi rampe di pendenza non superiore al 15 per cento. |
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Art. 21 - Pavimentazioni1. La pavimentazione delle aree, delle rampe e dei percorsi pedonali deve essere di materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, tale in ogni caso da non generare impedimenti o fastidio al movimento. |
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Art. 22 - Parcheggi1. Nelle aree adibite a parcheggio, di pertinenza di edifici o strutture ovvero in aderenza ad aree pedonali, deve essere riservato alle persone disabili almeno un posto auto opportunamente segnalato, preferibilmente coperto e in aderenza ai percorsi pedonali, e situato nelle immediate vicinanze dell’accesso all’edificio o alla struttura, al fine di agevolare il trasferimento dei passeggeri disabili dall'autovettura ai percorsi pedonali e agli accessi stessi. N28 |
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Art. 23 - Arredo urbano1. L’arredo urbano soggetto alle prescrizioni tecniche è l’insieme di tutti gli oggetti esistenti sulla via e sullo spazio libe |
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Capo IV - Prescrizioni tecniche sui trasporti pubblici urbani di linea |
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Art. 24 - Percorso di avvicinamento1. Il percorso di avvicinamento dei veicoli può far capo ad un marciapiede, quando la fermata è prevista in sua prossimità o ad un salvagente, quando il veicolo |
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Art. 25 - Accesso al veicolo1. Per tutti i veicoli immatricolati dopo l’entrata in vigore del presente regolamento valgono le seguenti prescrizioni: |
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Art. 26 - Stazionamento in vettura1. All’interno dei veicoli almeno tre posti in prossimità della porta d’uscita devono essere riservati a persone con ridotte o |
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Art. 27 - Informazioni agli utenti1. Le indicazioni interne ed esterne alle stazioni, le diciture sulle piantane di fermata e gli indicatori di linea, interni ed esterni alle vetture, devono avere dimensioni e tipologia di caratteri tali da facilitarne la l |
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Capo V - Prescrizioni tecniche sui trasporti extraurbani |
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Art. 28 - Ferrovie1. Sui nuovi mezzi di trasporto pubblico ferroviario di competenza provinciale devono essere riservati, per i passeggeri non deambulanti o con difficoltà di deambulazione, almeno due posti per persone su sedia a ruote e almeno due posti per persone con difficoltà di deambulazione in prossimità delle porte d’uscita segnalate, con il minimo di una vettura p |
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Art. 29 - Autolinee1. Sui nuovi mezzi di trasporto pubblico, in prossimità delle porte d’uscita segnalate, devono essere riservati, per i passeggeri non deambulanti o con difficoltà di deambulazione, almeno un posto per pers |
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Art. 30 - Trasporti speciali: funivie, funicolari e ferrovie a cremagliera1. Nei trasporti speciali per la mobilità di persone, quali ferrovie a cremagliera, funivie e funicolari, devono essere messi in at |
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Art. 31 - Aerostazioni1. Gli aeroporti devono essere dotati di corretti sistemi per consentire a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensor |
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Art. 32 - Informazioni agli utenti1. Le indicazioni interne ed esterne alle stazioni, le diciture sulle piantane di fermata e gli indicatori di linea, interni ed esterni alle vetture, devono avere dimensioni e tipologia di caratteri tali da facilitarne la lettu |
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Capo VI - Prescrizioni tecniche sull’accessibilità costruttiva |
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Art. 33 - Spazi esterni degli edifici1. Per gli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui all’articolo 2, il requisito di accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso di accesso all’edificio fruibile in modo autonomo anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. 2. Per assicurare un collegamento agevole fra i percorsi veicolari, le aree di parcheggio, le attrezzature e i servizi posti all’esterno dell’edific |
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Art. 34 - Accessi1. Per agevolare l’accesso agli edifici è necessario prevedere spazi, varchi o porte esterne poste sullo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe. 2. Gli accessi devon |
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Art. 35 - Percorsi interni orizzontali: piattaforme di distribuzione, corridoi, passaggi1. Lo spostamento all’interno degli edifici, dai percorsi orizzontali a quelli verticali d’uso comune, deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione, quali vani d’ingresso o ripiani di arrivo dei collegamenti verticali, dai quali sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, con percorsi orizzontali o raccordati tramite rampe. 2. Piattaforme, corridoi e |
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Art. 36 - Scale1. Le scale che costituiscono parte comune o sono di uso pubblico devono presentare andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo, con pendenza costante per tutta la lunghezza. 2. La larghezza delle scale di cui al comma 1 non deve essere inferiore a 1,20 m. 3. I gradini delle scale di cui al comma 1 |
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Art. 37 - Ringhiere, balaustre e parapetti1. Nel caso di scale di pertinenza di edifici pubblici o privati aperti al pubblico, il corrimano va posto su ambo i lati della scala. Per quanto riguarda le specifiche tecniche di parapetti e corrimano si fa riferimento alla norma UNI |
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Art. 38 - Rampe interne1. L’integrazione dei collegamenti verticali interni deve essere attuata con rampe o ripiani. Le rampe interne agli edifici devono |
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Art. 39 - Ascensori1. In tutti gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, deve essere garantita l’accessibilità ai vari livelli mediante almeno un ascensore avente le seguenti caratteristiche: a) cabina di dimensioni interne minime di 1,40 m di profondità e 1,10 m di larghezza; b) porta con luce netta minima di 0,90 m posta sul lato corto; c) piattaforma minima di distribuzione antistante la porta della cabina di 1,50 x 1,50 m, ai sensi dell’articolo 35, comma 2. |
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Art. 40 - Servoscala1. Negli interventi di adeguamento, ove non sia possibile l’installazione di ascensori, sono consentiti, in via alternativa, i servoscala nel rispetto delle normative in materia di sicurezza e antincendio. 2. Per servoscala si intende un’apparecchiatura costituita da un mezzo di carico opportunamente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria, marciante lungo il lato di una scala o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico, nei due sensi di marcia vincolato a guida/e. 3. Le apparecchiature devono garantire l’accesso agevole e lo stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, e l’agevole manovrabilità dei comandi nonché la sicurezza sia delle persone trasportate che di quelle che possono venire in contatto con l’ |
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Art. 41 - Piattaforme elevatrici1. Se non è possibile l’installazione di ascensori o è necessario il superamento di differenze di quota anche superiori ai 4 m, sono consentiti, in via alternativa, impianti servo assistiti per il trasporto verticale di persone, quali piattaforme elevatrici. 2. Lo spazio antistante le piattaforme elevatrici, sia in posizione di partenza che di arrivo, deve avere una profondità minima di 1,50 m, per consentire accesso e uscita agevoli a persone su sedia a ruote. |
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Art. 42 - Scale mobili1. Le scale mobili sono considerate non accessibili ai sensi del presente regolamento e pertanto sono consentite solo se è presente un |
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Art. 43 - Tapis-roulant1. I tapis-roulant sono considerati accessibili solo ad alcune categorie di persone disabili e sono consentiti, solo alla presenza d |
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Art. 44 - Servizi igienici1. I servizi igienici devono avere le seguenti caratteristiche: a) uno spazio di rotazione di 1,50 m e uno spazio di transito di fronte a tutti gli apparecchi sanitari di almeno 0,80 m di larghezza; b) le porte di accesso devono essere sempre apribili verso l'esterno; è consigliabile l’uso di porte scorrevoli; N39 c) lo spaz |
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Art. 45 - Docce1. Almeno una doccia ogni gruppo di docce deve essere utilizzabile da parte di persone disabili. |
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Art. 46 - Spogliatoi1. In ogni gruppo di spogliatoi deve essere prevista almeno una parte utilizzabile da persone disabili. Lo spogliatoio utilizzabile anche da parte di persone |
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Art. 47 - Pavimentazioni1. Le pavimentazioni degli spazi d’uso comune devono essere antisdrucciolevoli e realizzate con idonei materiali che ne garantiscono anche la perfetta planarità e con |
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Art. 48 - Porte1. Negli edifici pubblici, privati aperti al pubblico e di edilizia residenziale sociale le porte devono essere facilmente manovrabili anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie e sensoriali. Esse devono corrispondere ai seguenti requisiti: a) la soglia della porta e gli spazi antistanti e retrostanti devono essere complanari; b) le porte d’ingresso degli edifici e delle unità abit |
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Art. 49 - Finestre e portefinestre1. Le finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali. A tal fine esse devono rispondere ai seguenti requisiti: |
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Art. 50 - Balconi e terrazze1. La soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno non deve presentare un dislivello superiore a 2,5 cm. 2. Il |
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Art. 51 - Dispositivi elettrici1. Per gli edifici di cui all’articolo 2, comma 1, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione valgono le seguenti prescriz |
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Art. 52 - Cassette per la corrispondenza1. Almeno il 50 per cento delle cassette per la corrispondenza devono essere poste ad un’altezza compresa tra 0,90 e 1,20 m ed ess |
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Capo VII - Segnaletica e attrezzature pubbliche |
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Art. 53 - Segnaletica1. Negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico e negli spazi esterni devono essere installati, in posizione tale da essere agevolmente visibili, cartelli indicatori che facilitano l’orientamento e l’utilizzo degli spazi costruiti, da parte della più ampia utenza, e tali da fornire un’adeguata informazione sull’esistenza degli accorgimenti previsti per l’accessibilità da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali; i cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità. 2. Le informazioni per l’orientamento, quali tavole informative ed ogni altro contrassegno di tipo analogo, de |
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Art. 54 - Attrezzature pubbliche1. Al fine di consentire che attrezzature quali telefoni, cassette postali, rivendite o distributori automatici, sportelli bancomat, nonché ogni altro impianto di pubblico utilizzo, possano essere utilizzate anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali, sono stabiliti i seguenti criteri: a) gli impianti devono essere dislocati secondo le esigenze prioritarie che saranno segnalate da parte dei singoli comuni e comunque in modo razionale sul territorio al fine di non lasciare zone sprovviste; b) nei luoghi pubblici almeno un apparecchio per tipo deve essere raggiungibile mediante percorso orizzontale e va posizionato in modo che gli accessori più alti si trovino ad un’altezza compresa tra 0,90 e 1,20 m da terra; c) in tutti i locali adibiti ad uso pubblico, i banconi ed i piani d’appog |
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Capo VIII - Modifiche di norme, norme finali e transitorie nonché abrogazione di norme |
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Art. 55 - Modifica del regolamento sull’edilizia scolastica1. L’articolo 60 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 gennaio 1992, n. 2, [R0XTABDP14GE92] e successive modifiche, è così sostituito: “Art. 60 - Ascensori |
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Art. 56 - Norme finali e transitorie1. Gli enti che hanno presentato i piani di adattamento per gli edifici pubblici previsti dall’articolo 11 della legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, non sono tenuti a presentare un nuovo piano di adattamento. |
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Art. 57 - Abrogazione di norme1. Il decreto del Presidente della Provincia 19 agosto 2005, n. 38, è abrogato. |
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Allegato A - Contrassegno di accessibilità |
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