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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Bolzano 04/12/2015, n. 32
D. Pres.P. Bolzano 04/12/2015, n. 32
D. Pres.P. Bolzano 04/12/2015, n. 32
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CAPO I - Istituzione dell’Agenzia per la protezione civile e connesse modifiche del Testo unico dell’ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile |
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Art. 1 (Finalità)1. In attesa della riorganizzazione definitiva, il presente regolamento disciplina, a |
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Art. 21. Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15R, dopo le parole “l’amministrazione provinciale” |
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Art. 31. Nel comma 4/bis dell’articolo 12 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n |
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Art. 61. La rubrica del capo I del titolo III della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. |
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Art. 71. Gli articoli da 22 a 29 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15R, e successive modifiche, sono così sostituiti: “Art. 22 (Istituzione) — 1. È istituita l’Agenzia per la protezione civile, di seguito denominata Agenzia. 2. L’Agenzia è un ente strumentale della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. Essa è sottoposta alla vigilanza della Giunta provinciale e dell’assessore competente. 3. L’Agenzia, quale centro di competenza per la protezione antincendi e civile e per i pericoli antropici e naturali, è deputata alla gestione sul territorio provinciale di tutti i rischi connessi, esercitando poteri di imperio. La gestione dei rischi include le attività di previsione e prevenzione nonché tutte le attività necessarie a fronteggiare uno stato di calamità e a consentire o realizzare direttamente la ricostruzione di opere e infrastrutture pubbliche. L’Agenzia è altresì competente per la conservazione e il recupero della funzionalità ecologica dei corsi d’acqua. 4. L’Agenzia assolve i propri compiti secondo un approccio globale e sostenibile, collaborando con altre strutture della Provincia e dello Stato, con le associazioni di volontariato, i comuni, le parti sociali e i soggetti interessati. 5. L’Agenzia può collaborare con altri enti pubblici e privati, imprese nazionali e internazionali, centri di ricerca o sperimentazione, e avvalersi dei loro servizi dietro rimborso o conguaglio delle spese. 6. In caso di necessità l’Agenzia può avvalersi delle prestazioni, dei servizi e delle infrastrutture dell’amministrazione provinciale. 7. Con regolamento sono stabilite le norme di contabilità per la gestione delle risorse finanziarie. Art. 23 (Entrate e patrimonio) — 1. Le entrate dell’Agenzia consistono in: |
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Art. 81. Dopo l’articolo 29 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15R, è |
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Art.101. Nel comma 1 dell’articolo 45 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 |
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Art. 111. Nel comma 1 dell’articolo 52 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 |
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Art. 121. Il comma 7 dell’articolo 55 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 |
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Art. 131. Nel comma 1 dell’articolo 57 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 |
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Art. 14 (Disposizioni transitorie e finali)1. L’Agenzia sarà operativa a partire dal 1° gennaio 2016. 2. L’Agenzia assume tutte le funzioni e i compiti delle Ripartizioni provinciali Opere idrauliche e Protezione antincendi e civile, del Corpo permanente dei vigili del fuoco e dei relativi uffici, avvalendosi della struttura amministrativa esistente. Le suddette unità organizzative permangono in essere, e le competenze connesse restano invariate, fino all’approvazione de |
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CAPO II - Modifiche di altre leggi provinciali connesse all’istituzione dell’Agenzia |
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Art. 15 (Modifiche della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, recante “Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali”)1. Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34R, e successive modifiche, le parole “l’amministrazione provinciale” sono sostituite dalle parole “l’Agenzia per la protezione civile”. 2. Il primo periodo del comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, è così sostituito: “L’Agenzia per la protezione civile, previa autorizzazione dell’assessore competente, può concedere sussidi o contributi ai corpi dei vigili del fuoco volontari e ad altre associazioni, istituzioni e organizzazioni che operano, senza fini di lucro, nel settore della prevenzione e del pronto soccorso in caso di calamità pubbliche:” |
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Art. 16 (Modifiche della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, recante “Ordinamento dell’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo”)1. Nel comma 3 dell’articolo 4 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35R, e successive modifiche, le parole “l’Assessore competente” sono sostituite dalle parole “il direttore dell’Agenzia per la protezione civile” e le parole “con decreto” sono soppresse. |
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Art. 17 - Omissis |
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Art. 18 (Entrata in vigore)1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli |
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