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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Bolzano 21/10/2013, n. 29
D. Pres.P. Bolzano 21/10/2013, n. 29
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[Premessa]IL PRESIDENTE DEL |
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Art. 1. - Ambito d'applicazione1. Il presente regolamento determina, come previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, le linee guida e i criteri relativi all'organizzazione e alla gestione del servizio di accompagnamento abitativo, di cui all'articolo 2 della legge provinciale 30 ottobre, n. 77. |
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Art. 2. - Definizione e finalità1. Il servizio si basa sulla solidarietà tra le persone conviventi, dei loro familiari e dei volontari. Tale servizio ha l'obiettivo di mantenere i suoi residenti attivi e vitali tramite l'offerta di attività note, familiari e adeguate alle singole capacità. In questo senso, i servizi di assistenza e le prestazioni possono essere offerti solo se la persona non riesce più a gestire autonomamente o con l'aiuto del gruppo la sua vita quotidiana. |
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Art. 3. - Destinatari1. Il servizio si rivolge agli ultrasettantenni residenti in Alto Adige. Nel caso ci siano posti disponibili e non ci sia alcuna richiesta da parte di anziani, si può prescindere dal limite di anzianità previsto per persone con problemi specifici, persone con |
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Art. 4. - Gestione del servizio1. Il servizio è gestito direttamente dal Comune o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 20 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, prevalentemente enti gestori di strutture residenziali. 2. Nell'atto di trasferimento di cui al comma 1, vengono stabilite le modalità di gestione, in ottemperanza alle disposizioni provinciali vigenti. L'atto di trasferimento - o il regolamento di servizio, qualora non ci sia trasferimento - deve regolare almeno i seguenti aspetti: a) se il Comune mette a disposizione anche gli appartamenti: - le modalità di messa a disposizione degli stessi all'ente che gestisce il servizio; |
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Art. 5. - Organizzazione del servizio1. I residenti degli alloggi badano - nei limiti delle rispettive capacità - a se stessi autonomamente e sono muniti di apparecchi di telesoccorso o di se |
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Art. 6. - Tipologie di offerta1. Gli anziani per essere ammessi devono essere autonomi oppure appartenere al primo o al secondo livello di non autosufficienza. 2. Il servizio garantisce ai residenti in tutte e tre le tipologie di offerta l'accompagnamento attraverso una persona di riferimento, la quale informa, sostiene e consiglia gli utenti nello svolgimento della loro vita quotidiana, promuove i rapporti sociali, organizza attività occupazionali e di tempo libero, aiuta gli utenti ad accedere a servizi sanitari e sociali, coordina l'utilizzo e provvede alla pulizia degl |
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Art. 7. - Personale1. L'ente gestore garantisce la disponibilità di personale necessaria per garantire tutte le prestazioni e attività previste all'articolo 6 e in ogni singolo contratto d'accompagnamento/assistenza ed è responsabile in caso di eventuali mancanze o irregolarità. 2. Il personale ha la formazione adeguata e le competenze tecniche e sociali, che sono previste per l'esercizio delle funz |
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Art. 8. - Costi e tariffe1. Gli enti gestori stabiliscono annualmente la retta giornaliera complessiva differenziata in base alle tipologie di offerta di cui all'articolo 5, comma 2, la quale comprende, in relazione alle prestazioni erogate, i seguenti elementi: a) costi dell |
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Art. 9. - Contratto1. Il gestore del servizio stipula con il residente un contratto dove sono definiti tutti i diritti |
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Art. 10. - Documentazione relativa all'assistenza1. Per ogni residente deve essere redatta e costantemente aggiornata una cartella personale. La docu |
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Art. 11. - Ordinamento interno1. Il regolamento della casa stabilisce le condizioni organizzative di base per l'ammissione, la con |
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Art. 12. - Carta dei servizi1. La carta dei servizi descrive le finalità e l'organizzazione del servizio, elenca il perso |
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Art. 13. - Criteri strutturali1. La dimensione delle stanze del servizio deve essere conforme agli standard minimi previsti per gli alloggi per anziani. Per la costruzione di nuove abitazioni deve essere garantita un'offerta minima di 5 posti. Deve essere possibilmente in posizione centrale, nelle immediate vicinanze dei servizi sociali o sociosanitari e in particolare di residenze per anziani. Gli spazi abitativi e l'accesso agli stessi e alla struttura devono essere privi di |
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Art. 14. - Norma transitoria1. Negli alloggi per anziani gestiti da enti pubblici o privati al momento dell'entrata in vigore de |
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Art. 15. - Modifiche del regolamento sull'assistenza economica sociale e sulle tariffe dei servizi sociali1. Le righe "Comunità alloggio per anziani, residenze assistite per anziani - senza vitto" e |
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Art. 16. - Abrogazione1. Il D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 10, è abrogato. |
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Art. 17. - Entra in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2014. |
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Allegato A
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Allegato B
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