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Deliberaz. G.P. Bolzano 26/05/2020, n. 376

Sostituzione dell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4.
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Testo del provvedimento


Visti gli articoli 8, 9 e 54 dello Statuto d’autonomia, anche con riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

constatato che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario da virus SARS-COV-2 e che in data 11 marzo 2020 l’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha proclamato, in relazione alla diffusione d

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Allegato A - Regole e misure

Questo allegato A stabilisce le regole della fase 2 e include:

I. misure generali, che hanno validità nei confronti di tutti, e raccomandazioni di comportamento;

Il. misure specifiche per le attività economiche ed altre attività, che hanno validità per il rispettivo ambito;

lII. rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali.


I. Misure generali

1. All'aperto e nei luoghi chiusi deve essere sempre mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di due metri, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente e i casi specifici regolati diversamente.

2. Al di sotto di tale distanza interpersonale è fatto obbligo per tutti di usare le protezioni delle vie respiratorie, fatta eccezione per i membri dello stesso nucleo familiare convivente.

3. In tutti i casi dove vi siano potenziali assembramenti, quando vi sia la possibilità concreta di incrociare o incontrare altre persone, senza che si possa mantenere la distanza interpersonale di due metri (come per esempio nelle zone pedonali, sui marciapiedi, etc.) è fatto obbligo per tutti di usare le protezioni delle vie respiratorie.

4. In tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, tutti indistintamente devono usare le protezioni delle vie respiratorie se non è possibile mantenere stabilmente la distanza di 2 metri. In nessun caso la distanza interpersonale può essere inferiore di un metro.

5. Come protezioni delle vie respiratorie sono utilizzate mascherine chirurgiche monouso o, in alternativa, mascherine in tessuto lavabile e riutilizzabile, comprese quelle realizzate in proprio, che, se indossate correttamente, assicurano la copertura della bocca e del naso. Le mascherine devono essere tutte senza valvola. Le visiere protettive forniscono una protezione adeguata solo in combinazione con la copertura della bocca e del naso di cui al presente comma.

6. Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico deve sempre e ovunque essere possibile per gli utenti la disinfezione delle mani. Si raccomanda inoltre che tutti i cittadini portino sempre con sé il disinfettante per le mani e lo utilizzino regolarmente.

7. I proprietari di locali aperti al pubblico devono prevedere regole d'accesso per evitare assembramenti all'interno dei locali, negli androni, nelle gallerie, corridoi e relative vicinanze che non consentono più il mantenimento della distanza interpersonale dì sicurezza.


Il. Misure specifiche per le attività economiche ed altre attività qui menzionate

1. Per tutte le attività, dove non è prevista espressamente una regola alternativa, al fine di evitare una densità di persone troppo elevata, viene stabilito un rapporto tra la superficie e il numero massimo di persone. Il rapporto è di 1 persona per 10 m2. I proprietari o gli utenti delle aree sono tenuti a garantire il rispetto di questa regola di 1/10.

2. Deve essere garantita la pulizia e l'igiene ambientale periodica, al minimo una volta al giorno.

3. Deve essere garantita, se realizzabile, una adeguata areazione naturale e un adeguato ricambio d'aria.

4. Ai sensi del punto I. 6 deve essere garantita un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento, in caso di utilizzo da parte dei clienti.

5. In tutte le attività economiche, dove durante l'attività si concretizza una distanza ravvicinata per un prolungato periodo di tempo al di sotto di 1 metro tra l'addetto al lavoro ed il cliente, l'addetto al lavoro deve almeno indossare una mascherina chirurgica con visiera protettiva. Il cliente deve indossare una protezione respiratoria di cui al punto I. 5. Questo comma non si applica ai servizi sanitari.


Il. A - Misure specifiche nel commercio

1. La regola di 1/10 si applica a tutti i negozi commerciali, ad eccezione dei piccoli negozi con una superficie di vendita inferiore a 50 m2, poiché su una superfice piccola già l'applicazione della regola della distanza impedisce una densità di persone troppo elevata. La regola di 1/10 riguarda solo il numero dei clienti. li personale del negozio non viene preso in considerazione per la determinazione del numero massimo di persone.

2. I gestori di supermercati e centri commerciali prevedono, nell'ambito della applicazione della regola di 1/10, le modalità d'accesso di cui al punto I. 7.

3. L'uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto di alimenti e bevande con selfservice, è obbligatorio. L'operatore deve fornire i guanti usa e getta. In ogni caso, le mani devono essere disinfettate all'entrata e all'uscita.

4. Deve essere messa a disposizione l'informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

5. L'area delle casse deve essere divisa con dispositivi di protezione.

6. Vengono resi possibili accessi regolamentati e

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