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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Bolzano 16/04/2024, n. 243
Deliberaz. G.P. Bolzano 16/04/2024, n. 243
Deliberaz. G.P. Bolzano 16/04/2024, n. 243
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Testo del documentoSi premette quanto segue: la legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, disciplina la ricerca e l’innovazione; con deliberazione della Giunta provinciale n. 1038 del 28 novembre 2023 sono stati approvati i criteri di attuazione della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, che disciplina la promozione della ricerca e dell’innovazione; la Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei ritiene opportuno apportare le seguenti modifiche al testo dei criteri di attuazione sopra indicati: la modifica dell’articolo 2 “Regime di aiuto” si rende necessaria per aggiornare il riferimento alla normativa al comma 1, lettera a), ovvero indicando il nuovo regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (GU UE, Serie L, del 15.12.2023); nell’Allegato B “Definizioni” si rende quindi necessaria una modifica per adattare il punto 6 “Aiuti de minimis” alla nuova normativa europea; la modifica dell’articolo 9 “Progetti di ricerca industriale oppure di sviluppo sperimentale” è necessaria per specificare al comma 2, lettera a) il fatto che in caso di contratti di smart working l’attività deve essere svolta per almeno il 60 per cento delle ore lavorative, che saranno rendicontate sul progetto, sul territorio provinciale; i punti 1) e 2) rimangono invariati; la modifica dell’articolo 9 “Progetti di ricerca industriale oppure di sviluppo sperimentale” è necessaria per specificare al comma 5, il fatto che sui costi di ricerca e sviluppo nel caso di società collegate o controllate oppure unità produttive con sede al di fuori della provincia di Bolzano, con riferimento ai costi del personale possono essere calcolate, in modo forfettario, anche le spese generali supplementari fino ad un massimo del 20 per cento delle spese di personale riconosciute ammissibili, come previsto all’articolo 9, comma 2, lettera f); |
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