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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 06/03/1986, n. 9
L. R. Sicilia 06/03/1986, n. 9
- L.R. 05/04/2011, n. 6
- L.R. 12/05/2010, n. 11
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- L.R. 15/09/1997, n. 35
- L.R. 12/11/1996, n. 41
- L.R. 20/08/1994, n. 32
- L.R. 01/09/1993, n. 26
- L.R. 27/02/1992, n. 2
- L.R. 15/05/1991, n. 21
- L.R. 30/04/1991, n. 10
- L.R. 13/05/1987, n. 16
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TITOLO I - Caratteri dell'amministrazione |
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Art. 1 - Principi generaliL'attività della Regione, degli enti locali territoriali e degli enti da essi dipendenti è ispirata ai principi di autonomia, di decentramento, di pa |
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Art. 2 - Criteri dell'azione amministrativaL' |
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TITOLO II - Organizzazione locale territoriale nella Regione siciliana |
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Art. 3 - Ordinamento degli enti locali territorialiL'amministrazione locale territoriale nella Regione siciliana è articolata, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto regionale, in Comuni ed in liberi cons |
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Art. 4 - Natura e compiti delle Province regionaliLe Province regionali, costituite dalla aggregazione dei Comuni siciliani in liberi consorzi, sono dotate della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria. Esse sono esp |
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Art. 5 - Costituzione delle Province regionaliLa costituzione di ciascuna Provincia regionale è promossa da uno o più Comuni ricompresi in una medesima area contraddistinta dalle caratteristiche di cui all'art. 4, mediante delibere dei rispettivi consigli su una specifica, identica, motivata proposta, da adottarsi, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Le de |
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Art. 6 - Adempimenti della Giunta regionaleEntro il secondo semestre dell'anno 1987, preso atto delle deliberazioni previste dall'art. 5, nonché delle eventuali mancate adozioni di cui al quint |
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Art. 7 - Modifiche agli ambiti territoriali delle Province regionaliAlle modifiche degli ambiti territoriali delle Province regionali, si provvede con legge regionale, ad iniziativa del Governo regionale, nel rispetto dei criteri indicati negli articoli precedenti, su richiesta di una o più Province, ovvero di un |
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TITOLO III - Funzioni della Provincia regionale |
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Art. 8 - Caratteristiche dell'attività della Provincia regionaleLe Province regionali operano, di norma, sulla base di programmi, mediante i quali sono individuati gli obiettivi, i tempi e le modalità dei propri in |
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Art. 9 - Programmazione economico-socialeIn conformità agli indirizzi ed agli atti della programmazione regionale di sviluppo economico-sociale ed in armonia con i relativi obiettivi e priorità, la Provincia reg |
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Art. 10 - Procedure della programmazioneIl progetto del programma di sviluppo economico sociale è predisposto dalla Giunta, contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione, tenendo conto delle proposte avanzate dai Comuni, dalle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, dalle formazioni sociali e dagli altri soggetti pubblici o privati operanti nel territorio della Provincia regionale, ed è invia |
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Art. 11 - Verifica sull'attuazione del programma economico-socialeLa Giunta presenta annualmente al Consiglio, in allegato al bilancio di previsione, una relazione sullo stato di attuazione del programma provinciale d |
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Art. 12 - Pianificazione territorialeLa Provincia regionale, ferme restando le competenze dei Comuni, adotta un piano relativo: 1) alla rete delle principali vie di c |
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Art. 13 - Funzioni amministrativeNell'ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento spettanti alla Regione, la Provincia regionale provvede sulle seguenti materie: 1) servizi sociali e culturali: a) realizzazione di strutture e servizi assistenziali di interesse sovracomunale, anche mediante la riutilizzazione delle istituzioni socio-scolastiche permanenti, in atto gestite ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93; restano ferme le competenze comunali in materia; b) distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento e provvista del personale degli istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio. Le suddette funzioni sono esercitate in collaborazione con gli organi collegiali della scuola; c) promozione ed attuazione, nell'ambito provinciale |
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Art. 14 - Delega di funzioni amministrativeLa Provincia regionale può provvedere alla gestione degli interventi e dei servizi di competenza dei Comuni compresi nel suo territorio, d'intesa con |
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Art. 15 - Gestione ComuniI Comuni appartenenti ad una medesima Provincia regionale possono - ove per le relative materie non si provveda già a termini dell'art. 13 - stabilire fra loro, anche con l'intervento della Provincia regionale, gestioni Comuni al fine di: a) predisporre ed adottare unitariamente i piani territoriali di rispettiva competenza; b) realizzare l |
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Art. 16 - Gestione Comuni obbligatoriePer la realizzazione di particolari obiettivi della programmazione provinciale, il Presidente della Regione, ove non vi provvedano i Comuni interessati |
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Art. 17 - ConvenzioniI Comuni possono avvalersi, mediante convenzione, su richiesta dei relativi consigli, degli uffici tecnici della Provincia regionale cui appartengono p |
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Art. 18 - Società per azioniI Comuni e le Province hanno facoltà di promuovere, per la gestione di servizi pubblici, la costituzione di società per azioni a prevalente capitale |
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TITOLO IV - Aree metropolitane |
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Art. 19 - Caratteri delle aree metropolitanePossono essere dichiarate aree metropolitane le zone del territorio regionale che presentino le seguenti caratteristiche: |
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Art. 20 - Individuazione e delimitazione dell'area metropolitanaL'individuazione dell'area metropolitana e la relativa delimitazione è effettuata, anche su richiesta degli enti locali interessati, con decreto del P |
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Art. 21 - Funzioni dell'area metropolitanaLe Province regionali comprendenti aree metropolitane, oltre alle funzioni indicate negli articoli precedenti, svolgono, nell'ambito delle predette aree, le funzioni spettanti ai Comuni in materia di: 1) disciplina del territorio, mediante la formazione di un piano intercomunale, relativo: |
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TITOLO V - Organizzazione della Provincia regionale |
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Capo I - Potestà statutaria e regolamentare |
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Art. 22 - Statuto della Provincia regionaleLa Provincia regionale, in relazione alle proprie esigenze e specificità, adotta lo statuto. |
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Art. 23 - Procedimento di formazione dello statutoLo statuto della Provincia regionale è adottato dal Consiglio, entro un anno dal suo insediamento N4, |
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Art. 24 - Potestà regolamentareLa Provincia regionale adotta, in armonia con le disposizioni di legge e del proprio statuto, regolamenti per la disciplina delle proprie funzioni e delle relative modalità di esplicazione. In particolare i regolamenti con |
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TITOLO V - Organizzazione della Provincia regionale |
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Capo II - Organizzazione della Provincia regionale |
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Art. 25 - Organi della Provincia regionaleSono organi della Provincia regionale il Consiglio, la Giunta, il Presidente della Provincia regionale. Il Consi |
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Art. 26 - Composizione del Consiglio |
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Art. 26-bis - Riunioni del Consiglio1. Il Consiglio si riunisce secondo le modalità dello statuto e viene presieduto e convocato dal Presidente dell'organo medesimo. 2. La convocazione del Consiglio è disposta anche per domanda motivata |
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Art. 27 - Prima adunanza |
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Art. 28 - Giuramento dei consiglieri ed adempimenti di prima adunanza1. Il consigliere anziano per numero di preferenze individuali, appena assunta |
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Art. 29 - Attribuzioni del Consiglio1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi. |
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Art. 30 - Numero legale1. Il Consiglio delibera con |
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Art. 31 - Composizione della GiuntaLa Giunta della Provincia regionale è composta dal Presidente e da assessori in numero eguali ad un quinto dei consiglieri assegnati alla Provincia re |
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Art. 32 - Giunta della Provincia regionale1. Il Presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione nomina la Giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al Consiglio provinciale ed alla carica di Presidente della Provincia. La composizione della Giunta viene comunicata, entro 10 giorni dalla nomina, al Consiglio provinciale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni. La durata della Giunta è fissata in quattro anni. N8 2. Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere di Provincia regionale e di Presidente che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla car |
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Art. 33 - Attribuzioni della Giunta |
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Art. 34 - Attribuzioni del Presidente1. Il Presidente rappresenta la Provincia regionale; convoca e presiede la Giunta; sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonch |
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Art. 35 - Incarichi ad esperti1. Il Presidente, per l'espletamento di attività connesse con le materie di competenza della Provincia, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione. 2. Il numero |
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TITOLO V - Organizzazione della Provincia regionale |
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Capo III - Uffici e finanze |
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Art. 36 - UfficiOgni Provincia regionale ha un segretario ed un ufficio provinciale, che ha sede nel capoluogo. |
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Art. 37 - FinanzeAlle Province regionali continuano ad applicarsi le norme sulla finanza locale relative alle amministrazioni straordinarie delle Province. |
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TITOLO VI - Disposizioni transitorie |
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Art. 38 - Passaggio dalle amministrazioni straordinarie provinciali alle Province regionaliLe Province regionali, costituite a norma dell'art. 6, subentrano alle amministrazioni straordinarie delle Province alla data dell'elezione dei rispett |
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Art. 39 - Delegati regionaliEntro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di costituzione delle Province regionali, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore pe |
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Art. 40 - Ripartizione del personale, dei mezzi funzionari e delle attrezzature delle amministrazioni straordinarie provincialiIl Presidente della Regione, sentito l'Assessore regionale per gli enti locali, su proposta dei delegati regionali, ripartisce il personale, i mezzi fi |
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Art. 41 - Personale in posizione di comandoAi dipendenti di enti trasferiti alla Provincia regionale che, per effetto della presente legge, vengono a trovarsi in situazioni di incompatibilità � |
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Art. 42 - Norme elettoraliFino a quando le Province regionali non subentrino alle amministrazioni straordinarie delle Province, per l'elezione dei consigli e per i casi di inele |
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Art. 43 - Esercizio del controllo in via transitoriaFino all'istituzione delle relative commissioni provinciali di controllo, il controllo sugli atti delle Province regionali di nuova costituzione e dei |
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Art. 44 - Istituzioni socio-scolastiche permanentiPer l'esercizio delle funzioni di cui al n. 1, lett. a, dell'art. 13, i beni delle istituzioni socio-scolastiche permanenti, di cui al primo comma dell |
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TITOLO VII - Rapporti tra Provincia ed enti pubblici operanti in ambito provinciale |
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Art. 45 - Comunità montaneEntro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le comunità montane della Sicilia sono soppresse e le relative funzioni nonché il personale, i beni ed ogni altro mezzo finanziario sono assegnati alle Province regionali nei cui territori ricadono le relative aree. N26 La funzione di valorizzazio |
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Art. 46 - Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianatoLe camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato della Regione coordinano, per i fini di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenz |
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Art. 47 - Attività promozionali in materia turisticaNelle more del riordino del settore le Province regionali, fermi restando i poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento regionali delle attività in materia turistica, esercitano le funzioni attualmente attribuite agli enti provinciali per il turismo e coordinano l'attività degli enti, istituzioni ed organizzazio |
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Art. 48 - Trasferimento alle Province regionali di immobili di interesse turisticoGli immobili ed i complessi turistico-alberghieri previsti dall'art. 7 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, che, alla data dell'entrata in vigor |
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Art. 49 - Consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazioneIl secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 4 ge |
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Art. 50 - Consorzi di bonificaIn attesa di una generale riforma della materia, i consorzi di bonifica nel cui comprensorio non esistano opere o impianti irrigui dagli stessi gestiti, realizzati, in corso di realizzazione o inclusi in programmi di finanziamento alla data di entrata in vigore del |
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TITOLO VIII - Norme finanziarie |
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Art. 51 - Risorse finanziariePer l'assegnazione alle Province delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite in base alla presente legge, sono istituiti, per l'esercizio finanziario 1986, due appositi fondi, uno per spese correnti, l'altro per spese in conto capitale, da iscriversi, per un ammontare, rispettivamente, di lire 80.000 milioni e 200.000 milioni, nello stato di previsione della spesa della Presidenza della Regione. |
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Art. 52 - Spese di primo impiantoPer le spese di primo impianto delle nuove Province regionali il cui capoluogo non coincida con quello di una soppressa Provincia è stanziata per l'an |
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Art. 53All'onere di lire 281.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte, quan |
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TITOLO IX - Modifiche relative a Comuni e Province |
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Art. 54 - Mancata approvazione del bilancio.Dopo l'art. 109 dell'Ordinamento regionale degli enti locali (D.L.P. 6/55) è inserito il seguente art. 109 bis: «Controllo sostitutivo per l'approvazione del bilancio. In caso di mancata appr |
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Art. 56 - Diritto di accessoDopo l'art. 198 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55) è aggiunto l'articolo 198 bis: «Diritti di visione degli atti e di informazione. I cittadini hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dai comuni, dalle province, dai consigli di quartiere, dal |
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Art. 57 - Deliberazioni di urgenzaL'art. 64 dell'Ordinamento degli enti locali (D.L.P. 6/55 ) è sostituito dal seguente: «La giunta municipale adotta le deliberazioni di competenza del consiglio nei casi di necessità ed urgenza. |
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Art. 58 - Estensione di normeLe norme di cui agli articoli 28 e 30 si applicano anche ai Comuni. Le norme di cui agli arti |
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Art. 59 - Conferenza delle autonomie localiÈ istituita la Conferenza regionale delle autonomie locali con sede presso l'Assemblea regionale siciliana. Essa è costituita dai sindaci e dai vice - sindaci, dai presidenti dei gruppi consiliari dei Comuni, dai presidenti, v |
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Art. 60 - Organi dell'Amministrazione stataleNell'ambito delle Province regionali restano salve le attribuzioni degli organi dell'Amministrazione dello Stato. |
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TITOLO X - Disposizioni finali |
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Art. 61 - Modifiche ed abrogazioni di normeSono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 49, 130, 131, 132, 133, 139, 141, 141 bis, 143 primo comma, 147, 148, 149, 1 |
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Art. 62 - Revisione della normativa concernente le funzioni attribuite alle Province regionaliEntro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita, con decreto del Presidente della Regione, una commissione di studio composta |
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Art. 63 - Commissione di studi per la revisione della legislazione elettorale e dell'ordinamento degli enti localiEntro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituita con decreto del Presidente della Regione, una Commissione di studio, composta di quindici membri scelti tra docenti universitari ed esperti, con il compito di elaborare un documento di proposta riguardante: |
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Art. 64La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di fa |
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