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L. R. Sicilia 11/12/1991, n. 48

Provvedimenti in tema di autonomie locali.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 23/12/2000, n. 30
- L.R. 25/03/1996, n. 7
- L.R. 15/03/1994, n. 4
- L.R. 01/09/1993, n. 26
- L.R. 12/01/1993, n. 10
- L.R. 26/08/1992, n. 7
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19539 6368225
Art. 1

1. Le disposizioni dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono modificate ed integrate dalle norme della legge 8 giugno 1990, n. 142, contenute negli articoli:

a) 4 e 5, facendo salvi le potestà riconosciute alle province regionali dal capo I del titolo V della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, ed il procedimento di formazione dello statuto dal medesimo capo disciplinato e con le seguenti aggiunte e modifiche agli stessi articoli 4 e 5: N1

01) Il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Lo statuto, nell'ambito dei princìpi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle stesse della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite. Lo statuto stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone"; N2

02) La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i princìpi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali princìpi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette; N2

1) dopo il comma 2 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente: N3

"Gli schemi degli statuti comunali e provinciali devono essere predisposti dalle giunte entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Prima della approvazione consiliare, è pubblicizzato, mediante apposito manifesto, l'accesso allo schema di statuto comunale predisposto per consentire ai cittadini singoli o associati di presentare osservazioni o proposte entro trenta giorni dall'avviso. Dette osservazioni e proposte sono, congiuntamente allo schema dello statuto, sottoposti all'esame del consiglio comunale;

2) dopo il comma 3 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente: N3

"Nello statuto deve essere prevista la partecipazione popolare all'attività del comune attraverso l'esercizio del diritto di udienza";

3) Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente"; N4

4) All'articolo 5, comma 1, le parole "della legge" sono sostituite dalle parole "dei princìpi fissati dalla legge''; N2

b) 6, con le seguenti modifiche:

- al comma 1, le parole "dei cittadini" sono sostituite con la parola "popolare";

- al comma 2, dopo la parola "statuto" sono aggiunte le seguenti: "nell'osservanza dei princìpi stabiliti dalla

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Art. 2 - Omissis


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Art. 3

[N=12]

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Art. 4

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i termini per la costituzione delle province regionali

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Art. 5

1. Il piano di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è adottato dalla provincia regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

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Art. 6

1. È abrogata la legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, e successive modificazioni, con eccezione degli articoli

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Art. 7

1. La normativa per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia regionale e quella per l'elezione dei c

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Art. 8

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

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