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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sardegna 14/04/2006, n. 3
L. R. Sardegna 14/04/2006, n. 3
- L.R. 23/07/2020, n. 22
- L.R. 05/03/2008, n. 3
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità1. Le presenti norme disciplinano, ad integrazione di quanto disposto dalla legge regionale 7 marzo 195 |
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Art. 2 - Applicazione della normativa statale in materia di pesca1. Per quanto non espressamente disciplinato con legge regionale si applicano le disposizioni statali in materia di pesca |
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Art. 3 - Piano regionale della pesca e dell'acquacoltura1. La Regione, in attuazione dei principi e delle finalità ispiratori della presente legge ed al fine di raccordare la programmazione regionale agli obiettivi dei programmi nazionali e comunitari, adotta il Piano regionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di seguito denominato Piano. 2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 il Piano, articolato per comparti, comprende: a) una parte generale concernente lo stato del settore pesca e acquacoltura in Sardegna; |
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Art. 4 - Approvazione del Piano1. Il Piano è proposto dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e, prima dell'approvazione da parte della Giunta re |
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Capo II - Misure gestionali |
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Art. 5 - Istituzione dei distretti di pesca1. Al fine di ottenere uno sfruttamento sostenibile delle risorse e per contenere l'impatto della pesca sulla conservazione degli ecosistemi marini per le finalità di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, le attività di pesca nelle acque situate entro le dodici miglia nautiche dalle linee di base soggette alla giurisdizione della Regione sono riservate alle imbarcazioni che di fatto svolgono attività in dette acque, fatto salvo il diritto di accesso previsto dallo stesso articolo. |
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Art. 6 - Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche1. Al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, per le finalità di cui al capitolo II del Regolamento (CE) n. 2371/2002, tenuto conto delle indicazioni della ricerca scientifica, adotta un Piano triennale di protezione delle risorse acquatiche per gli anni 2006-2008 attraverso l'adozione di misure volte a migliorare la sostenibilità della pesca marittima anche mediante interruzioni tecniche dell'attività di pesca, limitazi |
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Capo III - Aiuti agli investimenti delle imprese di pesca e acquacoltura |
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Art. 7 - Finalità degli aiuti1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 19 (Disposizioni per l'attuazione degli interventi finanziari dell'Unione europea in materia di pesca e acq |
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Art. 9 - Investimenti ammessi a finanziamento1. Sono ammessi a finanziamento i sottoindicati interventi: a) ammodernamento di pescherecci; b) acquacoltura; c) lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; d) attrezzature dei porti da pesca; e) promozione, innovazione tecnologica e assistenza tecnica; f) interventi sulla piccola pesca costiera; g) azioni realizzate dagli operatori del settore; h) misure socio-economi |
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Art. 10 - Tipo e intensità degli aiuti1. Il contributo pubblico per le azioni di cui all'articolo 9, ricomprese nelle previsioni di intervento del Regolamento |
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Capo IV - Aiuti per danni da calamità naturali o eventi eccezionali |
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Art. 11 - Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura1. È istituito il fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura le cui risorse sono destinate alla concessione, da parte dell'Amministrazione regionale, di aiuti alle imprese dei settori della pesca, comprese le tonnare, e dell'acquacoltura per ovviare ai danni loro arrecati da calamità naturali, emergenze sanitarie, altri eventi eccezionali e da eventi meteo climatici avversi, i cui effetti abbiano inciso sul |
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Capo V - Disposizioni varie |
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Art. 12 - Abrogazione1. Dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogati: |
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Art. 13 - Copertura finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3, 6, 9, 11, valutati in complessivi euro 6.950.000 per l'anno 2006, si fa fronte: a) per quelli di cui all'articolo 3, determinati in euro 150.000, mediante utilizzo delle disponibilità sussistenti in conto dell'UPB S05.052; b) per quelli di cui all'articolo 6, determinati in euro 5.000.000, mediante utilizzo delle risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale n. 34 del 1998, iscritte in conto dell'UPB S05.050; |
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Art. 14 - Entrata in vigore1. La presente legge è notificata alla Commissione europea e le disposizioni i |
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