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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 01/08/2014, n. 34
L. R. Puglia 01/08/2014, n. 34
- L.R. 23/12/2014, n. 52
- L.R. 21/11/2016, n. 32
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CAPO I - Principi generali |
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Art. 1 - Finalità1. La presente legge detta norme per l’attuazione della legislazione nazionale sull’esercizio associato delle funzioni comunali con particolare riferimento alle funzioni fondamentali di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 R (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al decreto‐legge 6 luglio 2012, n. 95 |
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Art. 2 - Principi1. La Regione concorre allo sviluppo delle autonomie locali secondo i principi di sus |
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CAPO II - Esercizio associato di funzioni e servizi |
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Art. 3 - Definizioni1. Si ha esercizio associato di funzioni di enti locali quando, per effetto della stipula di un atto 26968 associativo, una struttura amministrativa unica svolge funzioni e pone in essere atti e relative attività di cui i comuni hanno la titolarità |
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Art. 4 - Obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali1. I comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti, ovvero fino a 3 mila abitanti se già appartenenti alle soppresse comunità montane, con esclusione del Comune di Isole Tremiti, il cui territorio |
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Art. 5 - Esercizio associato delle funzioni e dei servizi conferiti dalla Regione1. Le leggi regionali che, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, confe |
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Art. 6 - Fusione di Comuni1. Ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), i comuni possono essere riuniti tra loro e uno o più comuni possono essere aggregati a un altro comune, quando i rispettivi consigli comunali ne facciano domanda, o almeno un quinto degli aventi diritto al voto nei rispettivi ambiti comunali, e ne fissino in accordo tra loro le condizioni; la Regione, prima di adottare il relativo provvedimento costitutivo ha l’obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante consultazione elettorale. N2 2. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 133 della Costituzione, la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare la propria circoscrizione e denominazioni. 3. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 15 del d.lgs. 267/2000, la Regione può modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. 4. Su richiesta dei comuni interessati alla fusione, che può avvenire anche per incorporazione, deliberata dai rispettivi consigli comunali, o su richiesta di almeno un quinto degli aventi diritto al voto nei rispettivi ambiti comunali, la Giunta regionale presenta un disegno di legge per l’istituzione del nuovo comune. N2 |
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CAPO III - Forme di esercizio associato |
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Art. 7 - Unione di comuni1. L’esercizio associato delle funzioni, sia obbligatorio che facoltativo, può essere attuato mediante Unione di comuni costituita secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 3. 2. L’Unione è costituita con la sottoscrizione, da parte dei sindaci dei comuni associati, dell’atto costitutivo. 3. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio d |
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Art. 8 - Convenzione1. L’esercizio associato delle funzioni, sia obbligatorio e sia facoltativo, può essere attuato mediante stipulazione di una convenzione che preveda anche la costituzione di uffici comuni operanti con personale distaccato dagli enti partecipanti o la delega di funzioni e servizi, da parte degli enti partecipanti all’accordo, a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. 2. L’esercizio associato obbligatorio delle funzioni mediante convenzione è soggetto alla verifica triennale che comprovi il conseguimento dei livelli di efficacia ed eff |
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Art. 9 - Consorzi1. I comuni possono esercitare anche mediante consorzio, ai sensi dell’articolo |
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Art. 10 - Dimensione territoriale ottimale1. La Regione individua, previa concertazione con i comuni interessati nell’ambito della Cabina di regia ex articolo 8 della l.r. 36/2008, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica atta all’esercizio delle funzioni fondamentali in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni, secondo i principi di efficacia, di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, con riferimento ai criteri di seguito indicati: a) appartenenza degli enti interessati alla medesima area geografica omogenea; b) appartenenza degli enti interessati alla medesima provincia o contermini di province diverse; |
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CAPO IV - Incentivazioni per le gestioni associate |
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Art. 11 - Incentivazione all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali1. Nella ripartizione delle risorse disponibili, la Giunta regionale tiene conto, nell’ordine, dei seguenti criteri di preferenza: a) fusioni di comuni; b) unioni di comuni; c) convenzioni; d) ampliamento territoriale rispetto alle dimensioni ottimali delle forme associative previste nel piano di riordino territoriale; |
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Art. 12 - Incentivi1. La Giunta regionale concede gli incentivi specifici previsti dal comma 8 dell’articolo 11 finalizzandoli: a) alla realizzazione di fusioni tra comuni e Unioni di comuni, a concorso delle spese |
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Art. 13 - Supporto formativo e tecnico‐organizzativo1. La Giunta regionale, al fine di sostenere l’avvio delle gestioni associate indicate dalla legge, nonché |
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CAPO V - Organizzazione e personale |
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Art. 14 - Responsabili dei servizi1. Lo statuto può prevedere che i responsabili dei servizi dell’Unione d |
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Art. 15 - Personale destinato alle funzioni affidate dai Comuni1. L’esercizio in unione e/o in convenzione delle funzioni e dei servizi dei comuni, si effettua con personale distaccato, comandato o tras |
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Art. 16 - Norme di salvaguardia1. In caso di scioglimento dell’Unione di comuni, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 15, il personale a tempo indetermina |
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CAPO VI - Anagrafe delle forme di gestione associata |
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Art. 17 - Registro regionale delle forme di gestione associata1. È istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale delle forme |
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CAPO VII - Disposizioni finanziarie |
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Art. 18 - Unioni di comuni deficitarie1. Le Unioni di comuni che risultino per tre anni consecutivi strutturalmente deficitarie, secondo quanto previsto dalle disposizioni della parte seconda, titolo VIII, capo |
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Art. 19 - Norma finanziaria1. Agli oneri finanziari correnti derivanti dall’attuazione della presente legg |
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CAPO VIII - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 20 - Disposizioni transitorie e finali1. Sono fatte salve le Unioni di comuni esistenti alla data di entrata in vigore dell |
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Art. 21 - Clausola valutativa1. Annualmente, dopo il primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente: a) il quadro dei finanziamenti erogati in base alle richieste pervenute, suddivisi per tipologia della forma associativa; |
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