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L. R. Puglia 16/07/2018, n. 32

Disciplina in materia di emissioni odorigene.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Sent. Corte Cost. 16/07/2019, n. 178

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Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.

1. Le presenti disposizioni sono volte a evitare, prevenire e ridurre l'impatto olfattivo derivante dalle attività antropiche.

2. Le presenti disposizioni si applicano:

a) alle installazioni che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 200

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

a) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il progetto soggetto alle presenti disposizioni;

b) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;

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Art. 3 - Individuazione delle sorgenti odorigene e valutazione dell'impatto olfattivo

1. Il gestore ovvero il proponente, all'atto della presentazione dell'istanza all'autorità competente, provvede ad allegare la documentazione relativa alla individuazione delle sorgenti odorigene significative, alla caratterizzazione delle sorgenti odorigene significative, comprensiva della determinazione della concentrazione di odore e della portata di odore e della determinazione della concentrazione delle singole sostanze, odoranti o traccianti anche non odoranti, e alla stima dell'impatto olfattivo delle emissioni, redatta secondo le indicazioni di cui all'allegato annesso alle presenti disposizioni.

2. L'assenza di sorgenti odorigene significative dovrà essere c

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Art. 4 - Attività di controllo

1. ARPA Puglia assicura l'effettuazione, secondo quanto previsto e programmato nei provvedimenti autorizzativi, delle ispezioni ambientali, comprensive delle attività di controllo delle

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Art. 5 - Gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo

1. ARPA Puglia assicura la gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo, in particolare:

a) raccoglie, elabora, verifica e valida le segnalazioni di disturbo olfattivo da parte della popolazione;

b) individua la sorgente che ha originato il disturbo anche mediante sopralluoghi, ispezioni, campionamenti e analisi condotte conformemen

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Art. 6 - Aggiornamenti

N1

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Art. 7 - Disposizioni transitorie

1. I procedimenti avviati per effetto delle disposizioni della

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Art. 8 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la

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Art. 9 - Adempimenti

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

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Allegato tecnico


1. Normativa di riferimento

Ai fini del presente allegato, i metodi per la determinazione delle emissioni odorigene, per la stima previsionale dell'impatto olfattivo e per la determinazione dell'impatto olfattivo o dell'esposizione olfattiva sono specificati di seguito.

La caratterizzazione delle sorgenti odorigene comprende la determinazione della concentrazione di odore e della portata di odore eseguita mediante olfattometria dinamica, applicando la norma UNI EN 13725:2004 e la determinazione della concentrazione delle singole sostanze (odoranti o traccianti anche non odoranti) eseguita mediante le pertinenti norme tecniche, secondo la gerarchia dei metodi di prova stabilita nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

La stima dell'impatto olfattivo (nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 3) è eseguita mediante simulazione di dispersione atmosferica, secondo quanto previsto, fino all'entrata in vigore di norme tecniche nazionali o internazionali specifiche e prevalenti:

- dalla norma UNI 10796:2000 - Valutazione della dispersione in atmosfera di effluenti aeriformi. Guida ai criteri di selezione dei modelli matematici;

- dalla norma UNI 10964:2001 - Studi di impatto ambientale. Guida alla selezione dei modelli matematici per la previsione di impatto sulla qualità dell'aria.

La determinazione diretta dell'impatto olfattivo può essere eseguita mediante uno dei seguenti metodi o una loro combinazione:

- indagine in campo con il metodo a griglia (UNI EN 16841-1) o con il metodo del pennacchio (UNI EN 16841-2);

- monitoraggio sistematico del disturbo olfattivo, mediante distribuzione e analisi di schede di segnalazione o mediante altre forme equivalenti di raccolta delle segnalazioni di disturbo olfattivo; la raccolta delle segnalazioni di disturbo olfattivo deve essere eseguita in modo da registrare l'identità del segnalatore, la sua posizione durante la percezione di disturbo olfattivo e la data e ora della percezione;

- monitoraggi in continuo in grado di misurare singole sostanze chimiche considerate traccianti, più sostanze chimiche, singolarmente o cumulativamente o parametri surrogati (altri composti chimici non odorigeni) relazionati con la concentrazione di odore;

- campionamenti ambientali da effettuarsi in concomitanza del verificarsi dell'evento odorigeno.


2. Definizioni

Oltre alle definizioni dell'articolo 2 e quelle, specifiche dei diversi metodi, indicate nei documenti menzionati nel § 1 del presente allegato, si applicano le definizioni seguenti:

a) sorgente puntiforme: sorgente fissa discreta di emissione dei gas di scarico nell'atmosfera attraverso condotti canalizzati di dimensioni definite e portata dell'aria (camini, sfiati, ecc.);

b) sorgente diffusa: sorgente con dimensioni definite (per la maggior parte sorgenti areali) che non ha un flusso definito di affluente gassoso come discariche, cumuli di composti non aerati, ecc.;

le sorgenti diffuse si distinguono altresì:

- sorgente diffusa areale con flusso indotto o attiva: sorgente con un flusso di aria uscente (ad esempio: biofiltri o cumuli areati) superiore a 50 m3/h*m2;

- sorgente diffusa areale senza flusso indotto o passiva: sorgente con un flusso di aria uscente inferiore a 50 m3/h*m2 in cui l'unico flusso presente è quello dovuto al trasferimento di materia dalla superficie all'aria sovrastante (ad esempio: discariche, vasche degli impianti di depurazione acque reflue);

c) sorgente fuggitiva: Sorgente elusiva o difficile da identificare che rilascia quantità indefinite di odoranti, per esempio, perdite da valvole e flange, aperture di ventilazione passiva, ecc.;

d) portata di odore (OER - Odour Emission Rate): la portata di odore è la quantità di unità odorimetrica europea che attraversa una superficie data divisa per il tempo. Essa è il prodotto della concentrazione di odore cod, della velocità di uscita v e dell'area di uscita A o il prodotto della concentrazione di odore cod e della portata in volume pertinente. La sua unità di misura è ouE/h (o ouE/min o ouE/s, rispettivamente);

e) concentrazione di odore: numero delle unità odorimetriche europee in un metro cubo di gas in condizioni normali. L'unità di misura è l'unità odorimetrica europea al metro cubo: ouE/m3.

f) unità odorimetrica: la quantità di odorante/i che, quando evaporata in un metro cubo di gas neutro in condizioni normali, provoca una risposta fisiologica in un gruppo di prova (soglia di rivelazione) equivalente a quella provocata da una massa di odore di riferimento europeo (EROM), evaporata in un metro cubo di gas neutro in condizioni normali.


3. Individuazione e caratterizzazione delle sorgenti odorigene

La documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione dovrà contenere l'individuazione di tutte le sorgenti odorigene significative, inoltre dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- denominazione;

- descrizione dell'attività/impianto da cui si origina l'emissione;

- coordinate geografiche;

- quota altimetrica del suolo alla base della sorgente;

- altezza del punto di emissione (altezza della sezione di sbocco in atmosfera per sorgenti puntiformi, altezza del colmo della struttura di contenimento del letto biofiltrante per sorgenti diffuse areali attive tipo biofiltro, altezza del colmo della struttura di contenimento del liquido per sorgenti diffuse areali attive tipo vasche) rispetto al suolo;

- area della sezione di sbocco per sorgenti puntiformi e della superficie emissiva per sorgenti diffuse areali;

- velocità e temperatura dell'effluente;

- portata volumetrica espressa in metri cubi all'ora riportati in condizioni normali (Nm3/h) e in m3/s a 20°C per sorgenti puntiformi e diffuse areali.

La caratterizzazione delle sorgenti odorigene significative comprende la determinazione della concentrazione di odore e della portata di odore eseguita mediante olfattometria dinamica, applicando la norma UNI EN 13725:2004 e la determinazione della concentrazione delle singole sostanze (odoranti o traccianti anche non odoranti) eseguita mediante le pertinenti norme tecniche, secondo la gerarchia dei metodi di prova stabilita nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Per stabilimenti/installazioni nuovi si farà riferimento a dati empirici riferiti ad impianti similari o a dati di bibliografia scientifica.

I risultati delle prove di laboratorio volte alla determinazione delle concentrazioni delle sostanze presenti nelle emissioni dovranno essere utilizzati anche ai fini dell'individuazione delle sostanze traccianti dell'emissione odorigena.

Alla documentazione dovranno essere allegati i rapporti di prova riferiti all'installazione/stabilimento investigata, con l'indicazione dei dati relativi ai campionamenti (data, ora, posizione) ed al processo in atto durante il campionamento, ovvero citando la fonte nel caso di dati di letteratura scientifica.


4. Olfattometria. Pianificazione di campionamenti e prove olfattometriche.

Al fine di garantire e assicurare l'omogeneità del campione e la rappresentatività della misura, è necessario predisporre un piano di monitoraggio dove siano indicate tutte le informazioni (durata del campionamento, numero di campioni raccolti, volume campionato) di cui alla norma UNI EN 13725:2004.

Si riportano di seguito i requisiti da rispettare per l'effettuazione del campionamento, ovvero quanto disposto dal paragrafo 6 della UNI EN 13725:2004.


Scelta dei materiali

I materiali di campionamento utilizzati per olfattometria devono avere le caratteristiche di cui paragrafo 6 della UNI EN 13725:2004.


Sacchetti di campionamento

I materiali utilizzati per le parti dell'apparecchiatura di campionamento che sono a contatto con il campione di odorante, devono soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 6.2.2, 6.3.1 e 6.3.2 della UNI EN 13725:2004.


Pulizia e riutilizzo dell'apparecchio di campionamento

Al fine di essere riutilizzate, le apparecchiature di campionamento devono essere pulite in modo tale da essere rese inodori, evitando così fenomeni di contaminazione dei campioni. In particolare, si fa riferimento al paragrafo 6.2.4 della UNI EN 13725:2004.


Pre-diluizione dinamica

La pre-diluizione durante il campionamento deve essere eseguita in conformità al paragrafo 7.3.2 della UNI EN 13725:2004. La pre-diluizione dei campioni può risultare necessaria al fine di evitare perdite all'interno del sacchetto, che possono verificarsi a causa di fenomeni di condensazione o adsorbimento. Normalmente è necessaria la pre-diluizione di campioni con elevata concentrazione, elevata temperatura e/o elevato contenuto di umidità. Prima del campionamento devono essere valutate temperatura e umidità dell'aeriforme da campionare. Il fattore di pre-diluizione deve essere tale da impedire che il punto di rugiada del campione prediluito venga raggiunto tra il momento del campionamento e l'analisi olfattometrica. È necessario prestare particolare attenzione nel caso di basse temperature esterne o di stoccaggio. Come gas di pre-diluizione è possibile utilizzare azoto (inerte) o aria sintetica.

La pre-diluizione del campione durante il campionamento si applica in particolare nei seguenti casi:

- quando può verificarsi la formazione di condensa nel sacchetto di campionamento, ad esempio quando l'aeriforme da campionare ha umidità relativa superiore al 90% o quando ha temperatura superiore a 50°C;

- quando la concentrazione di odore presunta nell'aeriforme da campionare eccede l'intervallo di diluizione dell'olfattometro impiegato per la misurazione;

- quando sia opportuno ritardare i processi di ossidazione nel campione, riducendo la concentrazione di ossigeno nel sacchetto; in questo caso il gas neutro è necessariamente azoto.

A tale riguardo si ricorda la possibilità di utilizzare delle formule o diagrammi

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