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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 05/08/2013, n. 24
L. R. Puglia 05/08/2013, n. 24
L. R. Puglia 05/08/2013, n. 24
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CAPO I - DEFINIZIONI E FINALITÀ DELLA LEGGE |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La Regione Puglia tutela, sviluppa e valorizza l’artigianato anche nelle sue diverse espressioni territoriali, tradizionali produttive e artistiche, in ossequio al comma 2 dell’articolo 45 della Costituzione e nell’ambito d |
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Art. 2 - Ambito di applicazione1. Le disposizioni della presente legge si applicano all’imprenditore artigiano e all’impresa artigiana come definiti agli articoli 3 e 4. 2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle: a. attività agricole, salvo il caso che siano strumentali e accessorie rispetto alla attività artigiana; b. attività di prestazione di servizi commerciali, attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, commercio in sede fissa e su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione |
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Art. 3 - Imprenditore artigiano1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tut |
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Art. 4 - Definizione di impresa artigiana1. È artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi. 2. L’impresa deve essere organizzata e operare con il lavoro personale e professionale dell’imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità fissati all’articolo 230 bis del Codice civile, dei soci e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell’impresa abbia funzione preminente sul capitale. 3. L’impresa artigiana può essere esercitata: |
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Art. 5 - Consorzi e società consortili1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, sono iscritti in separata sezione dell’albo artigiani, con l’indicazione delle relative imprese consorziate. |
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Art. 6 - Limiti dimensionali1. L’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti dimensionali: a. per l’impresa che non lavora in serie: 1. un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove; 2. il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; b. l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: |
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Art. 7 - Svolgimento dell’attività artigiana1. L’attività artigiana può essere esercitata in luogo fisso a ciò adibito o presso l’abitazione dell’impre |
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CAPO II – ISCRIZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE |
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Art. 8 - Albo delle imprese artigiane1. È istituito nella Regione Puglia l’Albo delle imprese artigiane, suddiviso in sezioni provinciali, a cui sono tenute a iscriversi le imprese artigiane in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge. 2. L’Albo regionale è di proprietà della Regione Puglia e chiunque può prenderne visione e ottenere una copi |
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Art. 9 - Iscrizione, modifiche e cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane1. Per l’iscrizione, la modificazione e la cancellazione dall’Albo provinciale delle imprese artigiane, l’interessato presenta alla CCIAA – Ufficio del registro delle imprese, territorialmente competente, per via telematica, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui all’articolo 9 del decreto-legge 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 40/2007 R. |
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Art. 10 - Modifiche e cancellazioni1. Le imprese artigiane iscritte all’Albo sono tenute a trasmettere, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, alla CCIAA - Ufficio del registro delle imprese, la comunicazione unica in ordine a: a. le modificazioni dei requisi |
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Art. 11 - Sanzioni1. In relazione all’annotazione nell’Albo artigiani del registro delle imprese con la qualifica di impresa artigiana sono previste le seguenti sanzioni amministrative: |
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Art. 12 - Controlli, applicazione e riscossione delle sanzioni1. L’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 11 è delegata alla CCIAA nel cui territorio sono state accertate le trasgressioni. |
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Art. 13 - Coordinamento e attuazione degli interventi1. La Regione intraprende e promuove interventi a favore dell’artigianato nel rispetto dei principi di sussidiarietà, d |
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CAPO III - ISTITUZIONE E INTERVENTI A SOSTEGNO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA PER L’ARTIGIANATO (CATA) |
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Art. 14 - Centri di assistenza tecnica per l’artigianato (CATA)1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento delle imprese artigiane pugliesi, sono istituiti i Centri di assistenza tecnica per l’artigianato (CATA) attraverso l’accreditamento presso la Regione, laddove sussistano i requisiti descritti nei commi 2, 3, 4, 5 e 6. 2. I CATA possono essere costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria dell’artigianato presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) o di rilevanza nazionale o sottoscrittrici di C |
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Art. 15 - Interventi per favorire la creazione e la successione nell’impresa1. La Regione promuove iniziative intese a favorire: a. la continuità d |
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Art. 16 - Consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi1. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione del sistema di garanzia creditizia a servizio |
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CAPO IV - TUTELA DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO, TIPICO E TRADIZIONALE (MARCHI, CONSORZI DI TUTELA) |
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Art. 17 - Tutela e valorizzazione dell’artigianato artistico e tradizionale pugliese1. La Regione promuove lo sviluppo dell’artigianato artistico e tradizionale pugliese mediante: |
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Art. 18 - Definizione di artigianato artistico e tradizionale pugliese1. Fermi restando i requisiti previsti dalla presente legge per l’impresa artigiana, nonché i principi fissati per la qualificazione dell’artigianato artistico dalla l.r. 31/2012 R, sono definite produzioni dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura, ai fini della presente legge: a. le creazioni, le produzioni e le opere di elevat |
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Art. 19 - Interventi1. Per il perseguimento degli obiettivi previsti agli articoli 15 e 17, la Regione, con appositi provvedimenti promuove, anche in concorso con enti locali, enti pubblici e privati, fondazioni, confederazioni regionali artigiane e loro articolazioni territoriali, associazioni e consorzi di imprese: a. la ricerca di nuovi modelli e la realizzazione e la sperimentazione tecnica di nuovi prodotti, nonché la realizzazione di marchi di qualità e di origine; |
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Art. 20 - Interventi per le aggregazioni delle imprese artigiane1. La Regione favorisce e incentiva l’aggregazione delle imprese artigiane sotto forma di: |
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CAPO V - COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO PUGLIESE |
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Art. 21 - Commissione regionale per l’artigianato pugliese1. È istituita la Commissione regionale per l’artigianato pugliese (CRAP) che ha sede presso il competente Servizio regionale. 2. Alla CRAP competono le seguenti funzioni: a. esprimere pareri consultivi per l’emanazione di direttive per la definizione di criteri omogenei per la tenuta dell’Albo delle imprese artigiane e per la sua armonizzazione con le procedure attinenti l’isc |
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CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 22 - Regolamento regionale1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento di attuazione che, in particolare, disciplina: |
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Art. 23 - Abrogazione1. La legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6 (Norme per la costituzione e il funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l’artigianato e l’istituzione dell’Albo provinciale delle imprese artigiane) e successive modifiche e integrazioni è abrogata dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 22, ad eccezione degli articoli 2 e 3 della medesima e di tutti i riferimenti relativi all’istituzione, composizione e funzioni dell |
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