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L.R. Puglia 07/05/2008, n. 6

Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
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[Premessa]



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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI


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Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. La Regione Puglia con la presente legge disciplina, secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 R (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e successive modifiche e integrazioni e in conformità con i principi e i criteri dettati dall'articolo 18, comma 1, della leg

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Art. 2 - Funzioni regionali

1. La Regione, per garantire un'omogenea applicazione delle norme della presente legge, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose.

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) la Giunta regionale emana direttive e specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali in materia di rischi industriali e tecnologici, ivi compresa la definizione dei costi di istruttoria di cui all'articolo 8, comma 12, nel rispetto delle norme tecniche statali;

b) la Giunta regionale definisce le modalità per il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti dal d.lgs. 334/1999 e dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, prevedendo anche opportune forme di concertazione tra gli enti territoriali competenti e gli altri soggetti interessati;

c) la Giunta regionale emana le linee strategiche e programmatiche e le linee guida in materia di ispezioni e controlli nelle aziende a rischio di incidente rilevante che insistono sull'intero territorio regionale;

d) la Giunta regionale provvede all'individuazione nonché alla perimetrazione delle aree a elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi, sulla base dei criteri definiti dall'articolo 13, comma 2, lettera a),

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Art. 3 - Funzioni provinciali

1. Sono di competenza delle province le seguenti funzioni amministrative in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose:

a) la definizione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), dei requisiti e criteri e delle eventuali ulteriori prescrizioni inerenti la localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 del d.lgs. 334/1999, in attuazione degli indirizzi regionali e anche sulla base di quanto previsto nel piano di assetto idrogeologico (PAI) di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183

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Art. 4 - Funzioni comunali

1. Ferme restando le funzioni comunali disciplinate dalla l.r. 20/2001 e s.m.i. sono di competenza dei comuni le funzioni amministrative concernenti:

a) l'adeguamento dei piani regolatori generali alle prescrizioni derivanti dai piani di emergenza esterni di cui all'articolo 6, dai piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dall'articolo 4 del d.m. lavori pubblici del 9 maggio 2001 per la localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

b) la diffusione delle informazioni alla popolazione sulle attività a rischio di incidente rilevante secondo quanto disposto dall'articolo 22, commi 4 e 5, del d.lgs. 334/1999;

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TITOLO II - PROCEDURE


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Art. 5 - Effetto domino

1. La Regione, sentito il Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 8, in base alle informazioni ricevute dai gestori a norma degli articoli 6 e 8 del d.lgs. 334/1999, individua gli stabilimenti tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, dello stesso d.lgs. 334/1999 per i quali la probabilità o la possibilità o l

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Art. 6 - Piano regionale di intervento

1. La Giunta regionale individua e perimetra le aree a elevata concentrazione di stabilimenti di cui all'articolo 13, comma 1, del d.lgs. 334/1999 entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 2 dello stesso articolo.

2. I gestori degli stabilimenti ubicati in tali aree e sogget

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Art. 7 - Piano di emergenza esterno

1. La Giunta regionale adotta l'elenco degli stabilimenti di cui agli articoli 6 e 8 del d.lgs. 334/1999 per i quali è necessario redigere il PEE, da approvare secondo i seguenti criteri di priorità:

a) quantità di sostanze o preparati pericolosi in essi depositati, tenuto conto in particolare della loro tossicità o della loro suscettibilità a dare origine a emissione di sostanze tossiche in caso di incidenti;

b) collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche del territorio che tenga conto della presenza di elementi di vulnerabilità, con particolare riguardo a insediamenti o aree contraddistinte da elevata concentrazione di persone e dalla presenza di

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Art. 8 - Comitato tecnico regionale

1. La Regione, per la procedura di valutazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 21 del d.lgs. 334/1999, si avvale del Comitato tecnico regionale di valutazione dei rischi di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Il Comitato tecnico regionale di valutazione dei rischi di incidente rilevante connessi all'utilizzo di determinate sostanze pericolose, denominato "Comitato tecnico regionale", è costituito da:

a) un rappresentante dell'Assessorato regionale all'ecologia;

b) un rappresentante del Settore protezione civile della Presidenza della Regione Puglia;

c) un rappresentante dell'Assessorato regionale all'assetto del territorio;

d) un rappresentante dell'Assessorato regionale alle opere pubbliche;

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Art. 9 - Procedimento istruttorio

1. La Regione, acquisiti pareri e valutazioni tecniche e di merito da parte del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 8, effettuate le valutazioni di competenza, ivi compresa la valutazione della compatibilità ambientale dell'impianto, ove prescritta, provvede:

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Art. 10 - Procedure per la valutazione del rapporto di sicurezza per stabilimenti esistenti

1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 8 del d.lgs. 334/1999, ossia per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, dello stesso decreto, invia il rapporto di sicurezza, entro i termini previsti al comma 6 dell'articolo 8 del medesimo d.lgs. 334/1999, al Comitato tecnico regionale, il quale provvede all'istruttoria tecnica, ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 334/1999, formulando le proprie conclusioni con una relazione tecnica che invia alla Regione.

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Art. 11 - Procedure per la valutazione del rapporto di sicurezza nuovi stabilimenti o modifiche

1. Chiunque intenda realizzare uno degli stabilimenti di cui all'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 334/1999, prima di dare inizio alla costruzione degli impianti, oltre a tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, deve ottenere il nullaosta di fattibilità di cui all'articolo 21, comma 3, dello stesso decreto. A tal fine, il soggetto interessato fa pervenire alla Regione e al Comitato tecnico regionale il rapporto preliminare di sicurezza. La concessione edilizia non può essere rilasciata in mancanza del nullaosta di fattibilità.

2. Per le modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose, che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio, il gestore trasmette alla Regione e al Comitato tecnico regionale il rapporto preliminare di sicurezza, procedendo ai sensi dall'articolo 10 del d.lgs. 334/1999.

3. Il Comitato tecnico regionale provvede all'istruttoria tecnica ed esprime le proprie valutazioni di merito, in ordine al rilascio del nullaosta di fattibilità, mediante una relazione tecnica che trasmette alla Regione.

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Art. 12 - Stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 334/1999

1. I gestori degli stabilimenti in cui sono presenti sostanze di cui all'allegato I, parti I e II, del d.lgs. 334/1999 in quantità superiori alle soglie della colonna 2, fermo restando gli obblighi di cui agli articoli 6 e 7 del medesimo decreto, devono trasmettere:

a) la notifica al Ministero dell'ambiente

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Art. 13 - Norme di salvaguardia

1. Nel caso di aree a elevata concentrazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante e impianti di processo devono essere considerati gli adempimenti di cui agli articoli 12 e 13 del d.lgs. 334/1999 e più specificamente quelli indicati dal d.m. lavori pubblici del 9 maggio 2001.

2. Fino all'adeguamento degli strum

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Art. 14 - Raccordo con le procedure VIA e AIA

1. La procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prescritta ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale in materia, per gli impianti soggetti al nullaosta di fattibilità previsto dall'articolo 11, comma 3, non può essere conclusa in assenza del rilascio del nullaosta stesso.

2. Il gesto

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Art. 15 - Informazioni sulle misure di sicurezza

1. Il comune ove è localizzato uno stabilimento a rischio di incidente rilevante porta tempestivamente a conoscenza della popolazione interessata, nelle forme e con modalità più adeguate, le informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del d.lgs. 334/1999 e relative all'allegato V allo stesso.

2. Le informazioni diffuse ai sensi del comma 1 devono essere chiare e semplici affinché possano

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Art. 16 - Consultazione della popolazione

1. Per i nuovi stabilimenti e per le modifiche di cui all'articolo 10 del d.lgs. 334/1999, la popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimersi. Qu

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Art. 17 - Misure di controllo

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle linee programmatiche di cui all'articolo 2, comma 2,lettera b, annualmente dispone il programma operativo di verifiche ispettive delle aziende a rischio di incidente rilevante, ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 334/1999, provvedendo a darne informazione mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. Il programma operativo di cui al comma 1 è disposto sulla base dei piani operativi dei controlli ispettivi annuali provinciali predisposti e proposti dalle province di concerto con l'ARPA Puglia, tenendo conto delle specificità dei territori, secondo quanto previsto all'articolo 3.

3. L'ARPA Puglia effettua le verifiche ispettive di cui all'articolo 25 del d.lgs. 334/1999 in collaborazione con la Direzione regionale dei Vigili del fuoco e l'ISPESL.

4. L'ARPA Puglia provvede allo svolgimento dei controlli e delle ispezioni di cui al comma 3, avvalendosi soprattutto delle specifiche competenze del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 8, in modo da poter valutare gli impianti, nella loro interezza, e ponendo particolare attenzione ai sistemi tecn

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Art. 18 - Sanzioni

1. In ordine all'applicazione delle sanzioni vale quanto disposto dall'articolo 27 del d.lgs. 334/1999.

2. La violazione dell'obbligo di trasmissione alla Regione dello studio di sicurezza integrato previsto dall'articolo 6, comma 2, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10 mila 300 a euro 62 mila. La sanzione è ridotta a un quinto se la trasmissione dello studio di sicurezza integrato viene effettuata entro trenta gior

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TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


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Art. 19 - Norma transitoria

1. L'istruttoria tecnica relativa ai procedimenti previsti dal d.lgs. 334/1999, pendenti alla data di

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Art. 20 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto o in contrasto con la presente legge, si applicano le disposizioni del d.lgs. 334/1999.

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Art. 21 - Disposizioni finanziari

1. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 112/1998, agli oneri finanziari derivanti dal primo avvio dell'applicazione della presente legge, con specifico riferimento a quelli di cui

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