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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Puglia 29/11/2022, n. 1746
Deliberaz. G.R. Puglia 29/11/2022, n. 1746
Deliberaz. G.R. Puglia 29/11/2022, n. 1746
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Testo del documentoL’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative Anna Grazia Maraschio, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario G. Addati, confermata dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche Antonietta Riccio, riferisce quanto segue.
Premesso che con Deliberazione n. 68 del 14 dicembre 2021 (BURP n. 162 del 28 dicembre 2021) il Consiglio regionale ha approvato il “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo della sezione gestione dei fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e della proposta di Piano delle bonifiche delle aree inquinate” (di seguito PRGRU) composto dai seguenti elaborati: A. Proposta di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani 1. Sezione conoscitiva: rifiuti urbani e rifiuti del loro trattamento 1. Inquadramento normativo 2. Analisi dei flussi dei rifiuti urbani 3. Analisi impiantistica 4. Elaborati grafici 2. Sezione programmatica: rifiuti urbani e rifiuti del loro trattamento 1. Scenario di Piano 2. Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti 3. Analisi dei costi dell’attività di recupero e smaltimento dei rifiuti 4. Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica 3. Programma regionale di prevenzione dei rifiuti 4. Sezione conoscitiva e sezione programmatica: fanghi di depurazione del servizio idrico integrato 1. Fanghi di depurazione del servizio idrico integrato 5. Piano di monitoraggio B. Proposta di piano delle bonifiche delle aree inquinate C. Rapporto Ambientale comprensivo dello Studio di Incidenza e della Sintesi non tecnica 1. Rapporto ambientale 2. Sintesi non tecnica del rapporto ambientale. Il PRGRU si pone importanti obiettivi generali e specifici, tra cui rilevano: - la riduzione della produzione di rifiuti urbani entro il 2025, a livello regionale e in ogni ambito di raccolta, del 20% in valore assoluto rispetto alla produzione del 2010; - l‘incremento della raccolta differenziata al 70% entro il 2025, a livello regionale e in ogni ambito di raccolta di raccolta differenziata; - l’incremento del riciclaggio della frazione organica al 90% nel 2025 e al 95% nel 2030; - la riduzione del conferimento massimo in discarica per i rifiuti urbani e del loro trattamento pari al 20% entro il 2025, oltre alla riduzione del 20% del carico ambientale espresso in CO2 equivalente (carbon footprint), e successivo raggiungimento del limite massimo del 10% di rifiuti urbani e del loro trattamento entro il 2035. Premesso altresì che con DGR n. 2251 del 29 dicembre 2021, la Regione Puglia ha emanato il primo strumento attuativo del citato Piano, attestando la sussistenza di rigidità strutturale del mercato nei segmenti dello smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, nella filiera del recupero della frazione organica e nella valorizzazione energetica del CSS e individuando gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” e “intermedi” secondo le disposizioni richiamate nella deliberazione di ARERA 363/2021 e nel relativo allegato MTR-2, per il periodo regolatorio 2022/2025, con aggiornamento al 2023 per la verifica del permanere dei requisiti prescritti. Dato atto che la D.C.R. n. 68 del 14/12/2021 di approvazione del “Piano regionale di gestione rifiuti urbani (PRGRU), comprensivo della sezione gestione fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e del Piano bonifiche aree inquinate. (Deliberazione di Giunta regionale n. 1651 del 15/10/2021)” prende atto ”che il PRGRU rappresenta uno strumento dinamico che comporta un costante aggiornamento dei dati costituenti il quadro conoscitivo di riferimento e delle evoluzioni normative e che, in quanto tale, potrà comportare la sua successiva implementazione a cura della preposta Autorità procedente - Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifiche, con successivi provvedimenti deliberati della Giunta regionale”. Visti: - il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 179 che stabilisce una gerarchia di criteri di priorità - a) prevenzione, b) preparazione per il riutilizzo, c) riciclaggio, d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, e) smaltimento - nella gestione dei rifiuti che, in generale, costituisce la migliore opzione ambientale, fatta salva la possibilità di discostarsene, in via eccezionale, in relazione a singoli flussi di rifiuti, qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse; - il Decreto legislativo e smi 13 gennaio 2003, n. 36 ed in particolare l’art. 5 “Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica” comma 4bis il quale prevede che “A partire dal 2030 è vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri per la individuazione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale, nonché un elenco anche non esaustivo dei medesimi, sono definiti dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto adottato ai sensi dell’articolo 16bis. Le Regioni conformano la propria pianificazione, predisposta ai sensi dell’arti colo 199 del decreto legislativo 3 apri le 2006, n. 152, al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo. Le Regioni modificano tempestivamente gli at ti autorizzativi che consentono lo smaltimento in discarica dei rifiuti non ammessi, in modo tale da garantire che, al più tardi per il giorno 31 dicembre 2029, i medesimi siano adeguati ai sopra citati divieti di smaltimento”; - la Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)” e ss.mm.ii. di istituzione dell’ “Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”(AGER) avente le funzioni declinate all’art. 9 c.7 tra i quali vi è: “disciplina i flussi di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento e dei rifiuti da avviare a recupero da FORSU e riciclaggio, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale” e “subentra nei contratti stipulati dal Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia, aventi a oggetto la realizzazione e la gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani.” |
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