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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 14/03/2014, n. 3
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- L.R. 15/12/2014, n. 20
- L.R. 22/12/2015, n. 26
- L.R. 25/10/2016, n. 19
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Capo I. - FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - (Finalità)1. La Regione, nel quadro delle finalità di cui all'articolo 44, secondo comma |
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Art. 2. - (Definizioni)1. L'unione di comuni costituita tra comuni montani è denominata unione montana. |
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Art. 3. - (Funzioni dell'unione montana)1. L'unione montana esercita le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani. 2. L'unione montana, oltre alle funzioni di cui al comma 1, esercita: a) le funzioni e i servizi propri dei comuni che gli stessi decidono di esercitare tramite l'unione; b) le funzioni amministrative nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione confe |
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Art. 4. - (Comuni montani non inclusi in unioni)1. Ai comuni montani che non fanno parte di unioni montane sono conferite le funzioni |
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Capo II. - INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO DELLE ZONE MONTANE |
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Art. 5. - (Fondo regionale per la montagna)1. Per l'attuazione della presente legge è istituito un fondo regionale, denominato fondo regionale per la montagna, alla cui copertura finanziaria si provvede attraverso: |
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Art. 6. - (Utilizzo del fondo regionale per la montagna)1. Le risorse costituenti il fondo regionale per la montagna sono utilizzate nel modo seguente: a) una quota non inferiore all'ottantacinque per cento è ripartita tra le unioni montane: 1) in proporzione alla popolazione residente per fasce altimetriche distinte in base alla zona, alpina o appenninica, di relat |
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Capo III. - DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA COSTITUZIONE DI UNIONI MONTANE |
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Art. 7. - (Requisiti delle unioni montane)1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, le unioni montane sono formate, in tutto o per la maggior parte, da comuni montani, con |
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Art. 8. - (Costituzione delle unioni montane)1. Entro il 15 aprile 2014, i comuni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 trasmettono alla Regione la conforme deliberazione consiliare di approvazione dell'atto costitutiv |
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Art. 9. - (Ambiti territoriali delle unioni montane)1. Entro il 30 aprile 2014, la Giunta regionale, valutata la conformità ai requisiti stabiliti dall'articolo 7 delle unioni montane costituite ai sensi de |
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Art. 10. - (Funzioni esercitate dalle comunità montane)1. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regional |
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Art. 11. - (Risorse umane e strumentali)1. Entro il 31 marzo 2014, la Giunta regionale determina la data di decorrenza dell'esercizio de |
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Capo III bis - SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE ZONE MONTANE |
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Art. 11-bis. - (Agevolazioni tributarie per determinati usi di beni demaniali regionali in zone ricadenti nel territorio delle comunità montane) |
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Art. 11-ter. - (Compendio unico agricolo di montagna) |
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Art. 11-quater. - (Superficie minima indivisibile) |
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Capo IV. - DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE, ABROGATIVE E FINANZIARIE |
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Art. 13. - (Norme transitorie)1. Entro il 31 marzo 2014, il Presidente della Giunta regionale provvede ai sensi del |
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Art. 14. - (Norme finali)1. In sede di prima applicazione della presente legge, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, il fondo regionale per la montagna è attri |
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Art. 15. - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 28 agosto 1979, n. 50 (Aggiornamento ed integrazione della Legge regionale 11-9-1973, n. 17 avente per oggetto: 'Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunità Montane); b) la legge regionale 23 marzo 2000, n. 23 R (Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 'Testo Unico delle leggi sulla montagna in attuazione del comma 2 dell'articolo 7 della legge 3 agosto 1999, n. 265 'Disposizioni in materia di autonomia ed ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142'. Inserimento dei Comuni di Castel Boglione, Castel Rocchero, Montabone e Rocchetta Palafea nella Comunit&a |
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Art. 16. - (Disposizioni finanziarie)1. Per l'attuazione della presente legge nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2014, agli |
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Capo V. - DICHIARAZIONE D'URGENZA |
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Art. 17. - (Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollet |
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