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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 29/10/2020, n. 26
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1. - (Oggetto e finalità)1. La presente legge, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell' |
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Art. 2. - (Ambito di applicazione)1. Ai fini della presente legge sono considerate grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico le concessioni ad uso energetico che hanno una potenza nominale media di concessione superiore a 3.000 kilowatt. Nel caso di concessioni di derivazione ad uso e |
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Art. 3. - (Interesse pubblico ad un diverso uso delle acque)1. La Regione, prima della indizione della procedura ad evidenza pubblica, valuta, anche sulla base dei dati e delle informazioni contenute nel rapporto di fine concessione, l’eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque derivate, incompatibile, in tutto o in parte, con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico. La valutazione tiene conto, in particolare, delle esigenze di approvvigionamento della risorsa idrica ad uso potabile, che sono soddisfatte in modo prioritario rispetto ad ogni altro utilizzo. Se per l |
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CAPO II - Modalità di assegnazione e termini di avvio delle procedure |
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Art. 4. - (Assegnazione delle concessioni)1. Le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico sono affidate, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui alla presente legge: a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a società a capitale misto pubblico-privato, nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). L'affidamento a società partecipate avviene nel rispetto delle |
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Art. 5. - (Termini di avvio delle procedure ad evidenza pubblica)1. Almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, previa |
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CAPO III - Rapporto di fine concessione |
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Art. 6. - (Rapporto di fine concessione)1. Al fine dell’avvio delle procedure ad evidenza pubblica di cui all’articolo 5, la Regione invia al concessionario uscente apposita richiesta del rapporto di fine concessione relativo ai beni, agli impianti, alle opere e ai rapporti giuridici afferenti all’esercizio della concessione. 2. I contenuti del rapporto di fine concessione di cui al comma 1 e le mod |
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CAPO IV - Bando di gara |
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Art. 7. - (Bando di gara)1. Il bando per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico riporta i seguenti elementi minimi: a) la descrizione dell’oggetto della concessione e la durata della stessa; b) lo stato di consistenza delle opere e dei beni esistenti e le somme dovute al concessionario uscente per i beni di cui all’articolo 25, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), ai sensi dell’articolo 18, comma 1; |
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CAPO V - Requisiti di ammissione |
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Art. 8. - (Requisiti di ammissione)1. Possono partecipare alle procedure di gara per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico i soggetti di |
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Art. 9. - (Requisiti organizzativi, finanziari e tecnici)1. La partecipazione alle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico è consentita ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi: a) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque ann |
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CAPO VI - Criteri e modalità di valutazione delle proposte progettuali |
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Art. 10. - (Criteri di valutazione e aggiudicazione)1. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce, con proprio regolamento, i criteri oggettivi di valutazione delle proposte progettuali e i criteri di aggiudicazione, nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 1, com |
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Art. 11. - (Valutazione delle proposte progettuali)1. La valutazione e selezione delle proposte progettuali presentate avviene nell'ambito di un procedimento unico, che tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale vigente. In base a quanto stabilito dall’articolo 12, comma 1 ter, lettera m), del d.lgs. 79/1999, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della cultura e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in ma |
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CAPO VII - Durata della concessione |
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Art. 12. - (Durata della concessione)1. La durata della concessione è determinata dall'amministrazione concedente nel bando di gara, per un periodo compreso tra venti e quaranta anni, in |
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CAPO VIII - Obblighi e limitazioni gestionali |
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Art. 13. - (Obblighi e limitazioni gestionali)1. Il bando per l'assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico può prevedere specifici obblighi e limitazioni gestionali ai quali sono soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, con particolare riguardo: a) a |
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CAPO IX - Miglioramenti energetici, ambientali e misure di compensazione |
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Art. 14. - (Miglioramenti energetici)1. Il bando di gara, in relazione a quanto previsto dalla pianificazione vigente, indica gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di manutenzione straordinaria e modifica degli impianti, ai fini del miglioramento sotto il profilo energetico dell'esercizio degli stess |
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Art. 15. - (Miglioramento e risanamento ambientale)1. Nel rispetto delle previsioni del piano paesaggistico regionale e della disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, il bando di gara indica gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati a |
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Art. 16. - (Misure di compensazione ambientale e territoriale)1. Le misure di compensazione ambientale e territoriale non possono essere di carattere meramente patrimoniale o economico e devono garantire l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione. |
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CAPO X - Disciplina delle opere di cui all'articolo 25 del regio decreto 1775/1933 |
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Art. 17. - (Opere bagnate)1. Alla scadenza della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 1775/1933, passano in proprietà alla Regione, senza compenso, ai sensi dell' |
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Art. 18. - (Modalità di utilizzo delle opere asciutte)1. Il bando di gara indica il prezzo dovuto dall’assegnatario, all’atto del subentro, per l’utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto 1775/1933 in |
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CAPO XI - Clausole sociali e garanzie finanziarie |
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Art. 19. - (Clausole sociali)1. I bandi di gara prevedono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, |
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Art. 19-bis. - (Garanzie finanziarie) |
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CAPO XII - Derivazioni interregionali e derivazioni internazionali |
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Art. 20. - (Derivazioni interregionali e derivazioni internazionali)1. Il procedimento di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico che interessano il territorio di due o più regioni è disciplinato, in ciascuna regione, dalla normativa in essa vigente. Le specifiche m |
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CAPO XIII - Modifiche a leggi regionali |
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Art. 21. - (Inserimento dell'articolo 14 ter nella legge regionale 20/2002)1. Dopo l’articolo 14 bis della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002), è inserito il seguente: “Art. 14 ter. (Canone per le concessioni di grandi derivazioni idroe |
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Art. 22. - (Modifiche alla legge regionale 44/2000)1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 55 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del |
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CAPO XIV - Norme transitorie e finali |
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Art. 24. - (Clausola di invarianza finanziaria)1. Dall'attuazione dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. |
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Art. 25. - (Dichiarazione di urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
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