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Deliberaz. G.R. Piemonte 09/06/2008, n. 12-8931

D. Leg.vo 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi.
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[Premessa]



A relazione degli Assessori Conti, De Ruggiero:

L'introduzione nel diritto comunitario della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è avvenuta in data 27 giugno 2001, con l'emanazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente "La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente".

La suddetta direttiva, definiti i principali istituti della VAS, demandava agli Stati membri il compito di integrare la medesima nelle specifiche procedure di elaborazione e approvazione di piani e programmi di ciascun Paese entro il 21 luglio 2004. A causa dell'inadempimento dello Stato Italiano, la Commissione Europea ha quindi avviato diversi procedimenti di infrazione, cosi come previsto dell'articolo 226 CE, confluiti nella sentenza di condanna dell' 8 novembre 2007 n.C-40/07.

Nel frattempo in data 31 luglio 2007, in seguito a due provvedimenti di proroga, è entrata in vigore la Parte Seconda del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione integrata ambientale (IPCC).

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 22 e 52 del precitato decreto, per tutti i procedimenti di pianificazione o programmazione avviati successivamente alla data del 31 luglio 2007 hanno quindi trovato diretta applicazione le disposizioni statali di recepimento della direttiva comunitaria, atteso che - ai sensi d

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Allegato I - PRIMI INDIRIZZI OPERATIVI PER L'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA


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Premessa

L'introduzione nel diritto comunitario della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è avvenuta in data 27 giugno 2001, con l'emanazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

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Indicazioni di ordine generale

In base alla legislazione europea e nazionale di riferimento la valutazione ambientale strategica (di seguito denominata VAS) è finalizzata a garantire un elevato livello di salvaguardia, tutela e miglioramento dell'ambiente e di protezione della salute umana ed è diretta ad assicurare un utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali, condizione essenziale per uno sviluppo sostenibile e durevole.

Essa costituisce un importante strumento d'integrazione di valutazioni ambientali nei piani o programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, in quanto garantisce che tali effetti siano presi in considerazione durante la loro elaborazione ed

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Ambito di applicazione

Ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 40/1998 i piani ed i programmi che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e costituiscono quadro di riferimento per successive decisioni di autorizzazione devono essere predisposti in coerenza con obiettivi di tutela ambientale ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale.

Il citato articolo 20 dispone, quindi, un obbligo di valutazione della compatibilità ambientale di tutti i piani o programmi che, rientrando nel processo decisionale di strumenti di governo o di gestione, incidono sull'assetto del territorio in senso lato, e pertanto risponde alla ratio della direttiva 42/2001/CE che stabilisce obbligo di VAS per gli strumenti di pianificazione/programmazione che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

La direttiva subordina, tuttavia, l

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Il procedimento di VAS

L'articolo 20 della legge regionale 40/1998 dispone che i piani o programmi siano studiati e organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale e siano successivamente adottati ed approvati con riferimento alle informazioni e valutazioni ambientali dallo stesso previste e alla luce delle osservazioni che qualunque soggetto (pubblico o privato) può presentare in merito nel periodo di pubblicazione previsto dalla normativa di riferimento.

La norma regionale configura, pertanto, un iter decisionale del quale sono parte integrante obiettivi e considerazioni ambientali e la consultazione del pubblico nella sua accezione più ampia possibile, in sostanziale coerenza con la direttiva 2001/42/CE, che considera la valutazione ambientale strumento di integrazione delle valutazioni ambientali nel processo di formazione ed approvazione dei piani o programmi e pone il principio fondamentale del massimo coinvolgimento possibile dei soggetti interessati.

Per quanto la norma regionale, senza dettagliarne le modalità di svolgimento, inserisca la procedura di VAS nell'ambito di quelle ordinariamente previste per l'adozione ed approvazione del singolo piano o programma, secondo una delle opzioni fornite dalla stessa direttiva europea (articolo 4, paragrafo 2), ai fini dell'applicazione del più volte citato articolo 20 della legge regionale è bene precisare che dal complesso delle disposizioni comunitarie e nazionali di recepimento emerge in dettaglio che le procedure di VAS

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La Valutazione


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IL RAPPORTO AMBIENTALE

L'articolo 20 della legge regionale 40/1998 dispone che la documentazione di piano o programma debba contenere specifiche informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale, in base alle quali predisporre e successivamente approvare il piano o programma.

Per i piani e programmi per i quali è prevista la VAS ex lege e per quelli per i quali sia stata stabilita la necessità della valutazione ambientale a seguito di verifica preventiva deve, quindi, essere redatta, prima ed ai fini della loro approvazione, una relazione

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La fase di specificazione (scoping)

La direttiva 2001/42/CE dispone che al momento della decisione sulla portata delle informazioni da inserire nel rapporto ambientale e sul livello di dettaglio delle analisi e delle informazioni ambientali necessarie alla valutazione siano consultati i soggetti competenti in materia ambientale.

Ai fini dello svolgimento di questa fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale è necessario, pe

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La consultazione

Il comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 40/1998 dispone che "qualunque soggetto" può presentare all'autorità preposta all'approvazione del piano o programma osservazioni in ordine alla compatibilità ambientale. Prevede, inoltre, che la raccolta di tali osservazioni avvenga nei tempi e nei modi stabiliti per la pubblicità e la partecipazione dalla normativa settoriale di riferimento.

Come già precisato il disposto regionale in questione risponde sostanzialmente a quanto richiesto dalla direttiva 2001/42/CE e dalla relativa norma statale di recepimento in merito alla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico.

È tuttavia necessario fornire opportune indicazioni al fine di assicurare una corretta informazione e consultazione delle autorità e del pubblico e di rendere proficua la partecipazione al

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Il parere di compatibilità ambientale

L'articolo 20 della legge regionale 40/1998 prevede che le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale, oltre che le osservazioni ed i pareri pervenuti a seguito della consultazione, concorrano alla decisione finale inerente il piano o programma, secondo quanto previsto anche dalla direttiva comunitaria.

È pertanto essenziale che il rapporto ambientale e gli esiti della consultazione vengano esaminati in modo integrato al fine di pervenire alla valutazione complessiva degli effe

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L'approvazione del piano o programma

Come sottolineato nel precedente paragrafo l'articolo 20 della legge regionale 40/1998 dispone che l'adozione e l'approvazione dei piani o programmi deve tener conto delle considerazioni e valutazioni di carattere ambientale.

Il disposto della legge regionale è, quindi, coerente nella sostanza con la direttiva 42/2001/CE che prevede espressamente che nel corso dell'iter decisionale, prima dell'approvazione di un piano o programma, si prendano in considerazione il rapporto ambientale, che costituisce parte integrante della documentazione di piano o programma, ed i parer

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Il monitoraggio ambientale

La direttiva 2001/42/CE dispone che per i piani o programmi sottoposti a procedimento di valutazione ambientale sia assicurato il controllo degli effetti ambientali significativi, da effettuarsi attraverso un monitoraggio che ne accompagni il percorso di attuazione.

Tale controllo è finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, alla tempestiva individuazione di eventuali effetti negativi imprevisti ed alla conseguente adozione di opportune misure correttive.

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Raccordo con il procedimento di VIA e di Valutazione d'Incidenza

Il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 40/1998 dispone che i piani o programmi studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale possono prevedere condizioni di esclusione automatica dalla procedura di VIA di progetti che devono essere sottoposti a preliminare fase di verifica o contenere criteri da utilizzare in tale fase, ovvero possono prevedere, in relazione alla particolare sensibilità ambientale del territorio interessato, di sottoporre alla procedura di VIA tipologie di opere o interventi non incluse negli allegati della legge.

Tale disposto segue una logica di razionalizzazione e semplificazione del complesso sistema dei procedimenti amministrativi espletati per le valutazioni ambientali di piani o programmi e progetti, prevedendo che siano stabiliti opportuni raccordi procedurali anche al fine di evitare duplicazioni.

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L'autorità preposta alla VAS

Per quanto riguarda l'autorità competente a decidere circa la necessità di valutazione per i piani o programmi sottoposti a verifica preventiva e ad effettuare, nel corso del procedimento di VAS, la valutazione complessiva degli effetti ambientali del piano o programma esprimendo il parere di compatibilità ambientale di cui ai paragrafi precedenti, si ritiene che, nelle more della disciplina regionale che regolamenterà in modo organico le procedure di VAS in attuazione di quanto previsto dalla norma statale di recepimento della direttiva 2001/42/CE, la stessa debba essere identificata nell'amministrazione competente all'approvazione del piano o programma.

In relazione all'attuale legislazione regionale vigente in materia ambientale si ritiene che la funzione possa essere assicurata dalle predette Ammin

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Procedimenti in corso

Per effetto dell'articolo 35 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, le procedure in corso al 31 luglio 2007, data di entrata in vigore della Parte II del d.lgs. 152/2006, si concludono ora in conformità alle disposizioni regionali.

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Allegato II - INDIRIZZI SPECIFICI PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Per quanto riguarda l'applicazione degli indirizzi operativi definiti dal presente provvedimento alla pianificazione di livello comunale si ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni data la specificità delle procedure previste per l'elaborazione e l'adozione/approvazione degli strumenti urbanistici.

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Ambito di applicazione

In riferimento ai casi sopraelencati, tenuto conto di quanto precisato al proposito dalla circolare del Presidente della Giunta regionale 13 gennaio 2003, n. 1/PET nella quale è stata evidenziata in linea generale l'opportunità di rendere proporzionato alla scala di riferimento territoriale ed al genere di strumento in oggetto il tipo di analisi ambientale da condurre e sottolineata la necessità di verificare l'assoggettabilità all'analisi di compatibilità ambientale in relazione alla sostanzialità delle modifiche ai piani già approvati, per quanto riguarda l'ambito di applicazione della VAS, si specifica quanto segue:

- deve essere effettuata obbligatoriamente una valutazione ambientale nel caso di:

- Nuovi Piani regolatori comunali o intercomunali, loro Revisioni o Varianti Generali, art. 17 c. 2, formate e approvate ai sensi dell'art. 15 della l.r. 56/77 e s.m.i.;

- Varianti strutturali ai sensi dell'articolo 17, c. 4, lett. a) e d) della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/200

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Il procedimento di VAS

Di seguito, per ciascuna tipologia di strumento sopra segnalata, si indicano le caratteristiche e gli

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1. NUOVI PIANI REGOLATORI, LORO REVISIONI O VARIANTI GENERALI formati e approvati ai sensi dell'art. 15 della l.r. 56/77 e s.m.i.


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VALUTAZIONE OBBLIGATORIA

Nell'ambito della deliberazione programmatica di cui all'art. 15, c. 1 della l.r. 56/77 e s.m.i., o nelle more di formazione del progetto preliminare in apposito documento tecnico preliminare, l'Amministrazione Comunale definisce i contenuti da inserire nel Rapporto ambientale e consulta al riguardo i soggetti competenti in materia ambientale interessati dagli effetti ambientali del piano oltre che l'autorità regionale preposta alla VAS. Per la consultazione può essere utilizzata la fase di pubblicizzazione della deliberazione programmatica, ove prevista, ovvero apposita trasmissione del documento tecnico preliminare.

Il progetto preliminare adottato, comprensivo del Rapporto ambientale e della relativa sintesi non tecnica, viene inviato alle strutture provinciali competenti in

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2. VARIANTI STRUTTURALI formate ed approvate ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007


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VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE

L'Amministrazione comunale, facendo riferimento ai criteri individuati dall'allegato I del d.lgs n. 4/2008 correttivo del d.lgs 152/2006, nell'ambito del documento programmatico predispone una relazione tecnica contenente le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della varian

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VALUTAZIONE

In caso di constatata necessità di sottoporre la variante strutturale al processo valutativo derivante dagli esiti della procedura di verifica, ovvero, in caso di Varianti strutturali ai sensi dell'articolo 17, c. 4, lett. a) e d) della l.r. 56/77 e s.m.i., per le quali è obbligatorio il ricorso alla VAS, il progetto preliminare di variante adottato è comprensivo del Rapporto ambientale e della relativa sintesi non tecnica.

Nel caso di variante non sottoposta a preventiva verifica di assoggettabilità la fase preliminare di formazione e pubblicazione della deliberazione programmatica è utilizzata per la definizione dei contenuti del rapporto ambientale, in analogia con quan

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3. VARIANTI PARZIALI formate e approvate ai sensi dell'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i.


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VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE

L'Amministrazione comunale, prima di procedere all'adozione della variante parziale, facendo riferimento ai criteri individuati dall'allegato I del d.lgs. n. 4/2008 correttivo del d.lgs. 152/2006, predispone una relazione tecnica contenente le informazioni ed i dati nece

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VALUTAZIONE

In caso di constatata necessità di sottoporre la variante parziale al processo valutativo, il progetto preliminare adottato, comprensivo del Rapporto ambientale e della relativa sintesi non tecnica è pubblicato ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i. e viene inviato alla Provincia, nonché agli altri soggetti competenti in materia ambientale individuati (esclusa la Regione).

Nel periodo di pubblicazione è necessario che tu

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4. PIANI PARTICOLAREGGIATI CON CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO REGOLATORE formati e approvati ai sensi dell'art. 40, c. 6 e 7 della l.r. 56/77 e s.m.i.


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VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE

L'Amministrazione comunale, prima di procedere all'adozione della variante, facendo riferimento ai criteri individuati dall'allegato I del d.lgs. n. 4/2008 correttivo del d.lgs. 152/2006, predispone una relazione tecnica contenente le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti

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VALUTAZIONE

In caso di constatata necessità di sottoporre il piano e la variante al processo valutativo, il progetto preliminare adottato, comprensivo del Rapporto ambientale e della relativa sintesi non tecnica, viene inviato alle strutture provinciali competenti in materia ambientale, nonché agli altri soggetti competenti in materia ambientale individuati (esclusa la Regione che si pronuncia sul progetto definitivo in qualità di autorità preposta alla VAS), che esprimono le proprie considerazioni sul Rapporto ambientale e sugli effetti ambientali della variante e del piano particolareggiato nei tempi previsti dalla l.r. 56/77 e s.m.i..

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ALTRE TIPOLOGIE DI MODIFICA AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI

Con analoghe procedure rispetto ai casi precedentemente descritti è condotto il processo valut

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INDICAZIONI OPERATIVE


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I SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE

In questa prima fase di applicazione delle procedure di valutazione ambientale alla luce delle disposizioni dell'articolo 20 della l.r. 40/1998 e dei disposti della direttiva VAS e del decreto statale di recepimento, non si ritiene di poter esplicitare un elenco specifico ed esaustivo dei soggetti da coinvolgere nel processo valutativo.

Ferma restando l'autonomia d

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L'AUTORITÀ PREPOSTA ALLA VAS

Richiamando quanto stabilito all'Allegato I alla presente deliberazione, si specifica che l'autorità preposta alla VAS, competente a decidere in caso di verifica di assoggettabilità al processo valutativo e ad esprimere il parere motivato sulla compatibilità ambientale del piano o della variante di piano, coincide con l'amministrazione preposta alla loro approvazione.

Con riferimento alle diverse tipologie di strumento urbanistico e di procedura essa è rappresentata dalla Regione ovvero dal Comune a seconda dei casi.

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LA CONDIVISIONE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE

Nelle diverse fasi del processo valutativo l'autorità proponente il piano o la sua variante e l'autorità preposta alla VAS collaborano e coordinano le proprie attività, anche con i soggetti competenti in materia ambientale, attraverso la convocazione di specifiche riunioni tecniche, l'indizione di apposite conferenze di se

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