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Deliberaz. G.R. Piemonte 14/09/2018, n. 29-7538

Integrazione alle misure di cui alla DGR 42-5805 del 20.10.2017, approvate in attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, relativamente ai generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con potenza nominale inferiore a 35 kWh, in riferimento ai disposti di cui al DM 7 novembre 2017, n. 186.
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Testo del provvedimento


Premesso che:

il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” prevede che, qualora in una o più aree all’interno di zone o di agglomerati si registrino superamenti dei valori limite di qualità dell’aria, le regioni e province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento per rientrare nei valori limite nei termini prescritti;

con sentenza del 19 dicembre 2012 (causa C-68-11), la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia per non aver provveduto, negli anni 2006 e 2007, ad assicurare che le concentrazioni di materiale particolato PM10 rispettassero i valori limite fissati dalla direttiva 1999/30/CE in numerose zone e agglomerati del territorio italiano. Tali zone afferiscono anche alla Regione Piemonte;

la Commissione europea ha, inoltre, avviato una nuova procedura pre-contenziosa (caso EU Pilot 4915/13/ENVI), in merito alla non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE, a causa dei superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 sul territorio italiano;

molti dei superamenti, oggetto di tale procedura di infrazione, interessano zone localizzate nelle regioni del Bacino Padano, che presenta condizioni orografiche e meteoclimatiche (scarsità dei venti, frequenti fenomeni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l’accumulo nell’aria di inquinanti, quali PM10, ossidi di azoto (NOx) e ammoniaca (NH3). In particolare, gli ultimi due inquinanti (NOx e NH3) concorrono alla formazione di PM10 secondario;

in data 19 dicembre 2013, è stato sottoscritto un accordo di programma tra il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, i Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole, alimentari e forestali e della salute e le Regioni e Province autonome del Bacino Padano, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure addizionali di risanamento, nell’ambito del processo avviato per il raggiungimento dei valori limite di qualità dell’aria;

successivamente a tale accordo, in data 30 dicembre 2015, è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, finalizzato a migliorare la qualità dell’aria, incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, disincentivare l’utilizzo del mezzo privato, abbattere le emissioni, favorire misure intese ad aumentare l’efficienza energetica;

nonostante i positivi effetti prodotti dall’Accordo di Programma del 2013 e dal Protocollo di Intesa del 2015, in un arco temporale caratterizzato da una progressiva riduzione del numero delle zone di superamento dei valori limite e dell’entità dei superamenti per il materiale particolato PM10 e per il biossido di azoto NO2, le procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea sono pervenute ad una fase avanzata (parere motivato - infrazione n. 2014/2147 del 28/04/2017 per le violazioni dei valori limite del biossido di azoto e materiale particolato PM10 e parere motivato - infrazione n. 2015/2043 del 15/02/2017 per le violazioni del valore limite del biossido di azoto);

presso alcune zone ed agglomerati del territorio regionale si continuano, peraltro, a registrare superamenti dei valori limite di qualità dell’aria del PM10 e del biossido di azoto, in particolare nei comuni appartenenti alle zone “Agglomerato di Torino”, “Pianura” e “Collina”.

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Allegato - Criteri per l’individuazione della classe ambientale dei generatori di calore a biomassa solida, di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186

Parte di provvedimento in formato grafico

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