L. R. Lombardia 05/08/2015, n. 22 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lombardia 05/08/2015, n. 22

Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali.
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Artt. 1-4 - Omissis


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Art. 5 - Disposizioni finanziarie

Omissis

27. Per effetto del comma 26 il comma 8 dell'

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Artt. 6-7 - Omissis


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Art. 8 - Disposizioni non finanziarie

Omissis

5. Alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 35 R (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - Collegato 2015") sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 è soppressa;

b) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 6 è soppressa.

Omissis

12. Alla legge regionale 24 giugno 2015, n. 17R (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dell'articolo 36, la parola "2015" è sostituita con la seguente: "2016";

b) al comma 7 dell'articolo 36, la parola "2015" è sostituita con la seguente: "2016".

13. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26R (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 15, le parole "le modalità del piano provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "le modalità del piano regionale";

b) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 15, le parole "e le indicazioni contenute nei piani provinciali" sono soppresse;

c) le lettere a) e h bis) del comma 1 dell'articolo 16 sono soppresse;

d) il comma 2 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"2. Entro il 30 settembre di ogni anno le province e la Città metropolitana di Milano trasmettono alla Regione una relazione sullo stato di attuazione del programma regionale di gestione dei rifiuti, sulla funzione autorizzatoria conferita e sulla attività di

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Art. 9 - Modifiche alla L.R. 9/2001. Strade regionali e conferimento di ulteriori funzioni a Ilspa

1. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9R (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole "dalle autostrade regionali" sono inserite le seguenti: "e dalle strade regionali, così classificate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)";

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2044873 2053690
Art. 10 - Modifiche alla legge regionale n. 6/2012 - Introduzione dell'articolo 24-bis in tema di sanzioni relative al servizio di noleggio di autobus con conducente e dell'Allegato A

1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6R (Disciplina del settore dei trasporti), è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

"Art. 24-bis (Sanzioni relative al servizio di noleggio di autobus con conducente) — 1. Nel rispetto dei parametri fissati dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 marzo 2004 in attuazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 218/2003, sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria le seguenti tipologie di infrazioni:

a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire l'incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati sia al loro specifico impiego nel servizio. Dette infrazioni consistono nello svolgimento del servizio di noleggio con mezzi non adibiti al servizio di noleggio, non revisionati, non muniti di cronotachigrafo funzionante, non muniti di sistemi antincendio e di sicurezza, nonché nell'accertata violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 285/1992 che comportino il fermo del veicolo;

b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire il rispetto delle eventuali prescrizioni all'attività di noleggio di autobus con conducente. Dette infrazioni consistono nello svolgimento del servizio di noleggio con autobus non indicati alla provincia o alla Città metropolitana e dunque non presenti nel Registro regionale telematico di cui all'articolo 5 del Reg. reg. 22 dicembre 2014, n. 6 (Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente);

c) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, quest'ultima intesa come complesso di norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte dell'impresa, sia dei requisiti sia degli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività di noleggio di autobus con conducente. Dette infrazioni consistono nel non avere a bordo del mezzo che effettua il servizio la carta di circolazione, il certificato di abilitazione professionale del conducente del mezzo utilizzato e la copia dei documenti di cui all'articolo 6, comma 4, del Reg. reg. 6/2014;

d) infrazioni relative alla omessa o tardiva comunicazione alla provincia competente o alla Città metropolitana delle circostanze di cui all'articolo 3, comma 2, all'articolo 5, comma 8, lettera a), e all'articolo 7, comma 3, del Reg. reg. 6/2014;

e) mancato o ritardato pagamento della quota di iscrizione annuale al Registro regionale di cui all'articolo 5, comma 7 e comma 8, lettera b), del Reg. reg. 6/2014.

2. Le infrazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00.

3. Le infrazioni di cui al comma 1, lettera b), sono sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00.

4. Le infrazioni di cui al comma 1, lettera c) e lettera d), sono sanzionate da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1.500,00.

5. Le infrazioni di cui al comma 1, lettera e), sono sanzionate con il versamento dell'importo dovuto per la quota di iscrizione annuale al Registro regionale, maggiorato del 30 per cento.

6. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4, per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 50 per cento, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 100 per cento, per le successive infrazioni l'aumento cresce del 50 per cento del minimo per ogni infrazione fino alla sanzione massima, come previsto al punto 1) della tabella di cui all'Allegato A della presente legge.

7. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono introitati dalle province e dalla Città metropolitana, che li destinano al finanziamento delle funzioni di cui al Reg. reg. 6/2014 e alla tenuta delle sezioni provinciali del Registro telematico.

8. Le province e la Città metropolitana dispongono, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie, la sospensione dell'esercizio dell'attività quando un'impresa commette, nel corso di un anno, infrazioni rientranti nelle tipologie di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), oppure inerenti le disposizioni relative ai conducenti di cui all'articolo 6 della legge 218/2003, sulla base dei seguenti parametri:

a) il numero di infrazioni che comporta la sospensione è di quattro per le imprese che hanno disponibilità fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio. Il numero massimo di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione non può superare comunque il numero di dieci. La sospensione in tali casi viene disposta per un minimo di venti giorni sino a un massimo di quaranta giorni;

b) nel caso di commissione di almeno due infrazioni gravi, indipendentemente dal numero degli autobus in disponibilità dell'impresa immatricolati per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente, la sospensione viene disposta per un minimo di trenta giorni sino a un massimo di sessanta giorni.

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Art. 11 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblic

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Allegati - Omissis
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