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L. R. Liguria 03/12/2007, n. 38

Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo.
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - (Finalità)

1. La presente legge disciplina in modo organico il sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo in Liguria, in coerenza con i principi definiti dal Titolo V della Costituzione ed in attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo III, Capo II, Sezione III del

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Art. 2 - (Obiettivi delle politiche abitative regionali)

1. Le politiche abitative regionali sono indirizzate a:

a) incrementare e riqualificare il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), nel rispetto della normativa in materia;

b) incrementare l'offerta di alloggi in locazione, permanente o a termine, a canone moderato rispetto ai valori di mercato, anche con riguardo alle esigenze espresse da particolari categorie sociali per fenomeni di mobilità per studio o lavoro e di emergenza sociale riferita a donne e minori, nonché alle politiche per l'immigrazione;

c) favorire l'accesso alla proprietà della residenza primaria, con priorità per gli alloggi ricompresi in edifici esistenti, anche attraverso interventi di autorecupero o autocostruzione;

d) contribuire al mantenimento della residenza primaria in proprietà, attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, segnatamente a favore dei soggetti deboli che con maggior difficoltà riescono a far fronte alle spese di manutenzione degli immobili;

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Art. 3 - (Destinatari dell'intervento pubblico nel settore abitativo)

1. La Regione promuove la realizzazione del sistema dell'intervento pubblico, finalizzato ad assicurare il diritto all'abitazione ai soggetti appartenenti alle aree sociali indicate nelle seguenti lettere ed alle particolari categorie sociali individuate dalla legislazione vigente:

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Art. 4 - (Concertazione istituzionale e partecipazione)

1. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, informano la propria attività al metodo della concertazione istituzionale e definiscono le forme di partecipazione dei cittadini e delle loro rappresentanze al procedimento di formazione delle decisioni.

2. È istituito presso la Regione Liguria il Tavolo di concertazione permanente per le politiche abi

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TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
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CAPO I - PROGRAMMAZIONE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
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Art. 5 - (Programmazione regionale)

1. Il Piano triennale per l’edilizia residenziale (PTER), approvato dal Consiglio regionale, quale strumento di programmazione delle politiche abitative regionali, in relazione alle risorse finanziarie disponibili e tenuto conto di quelle di cui all'articolo 2, comma 5, provvede a:

a) individuare il fabbisogno abitativo espresso dalle diverse fasce della domanda sociale che si ritiene di soddisfare, anche in relazione alla specificità delle singole aree regionali;

b) individuare i comuni o gli ambiti a maggiore problematicità abitativa;

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Art. 6 - (Procedimenti attuativi)

1. La Giunta regionale adotta le procedure per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento in attuazione delle previsioni del Programma di cui all'articolo 5.

2. Nell'ambito di ogni procedimento attuativo, di norma, le funzioni amministrative relative alla raccolta delle proposte di intervento ovvero alle richieste di contributo previste dalla presente legge sono attrib

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CAPO II - OPERATORI
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Art. 7 - (Operatori dell'intervento pubblico nel settore abitativo)

1. Gli interventi previsti negli strumenti di programmazione regionale sono realizzati da operatori pubblici o privati.

2. Per operatori pubblici si intendono i Comuni e gli altri enti pubblici con riferimento al recupero ai fini abitativi del patrimonio di loro proprietà. Le ARTE possono svolgere il ruolo di operatori per conto dei Comuni e degli altri enti pubblici, previo conv

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Art. 8 - (Selezione degli operatori privati)

1. La selezione degli operatori privati di cui all'articolo 7, comma 3, nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui all'articolo 6, avviene attraverso opportune forme concorrenziali ad evidenza pubblica finalizzate a garantire la qualificazione degli operatori stessi in relazione alle diverse tipologie di servizio abita

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CAPO III - STRUMENTI FINANZIARI A SERVIZIO DELLE POLITICHE ABITATIVE
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Art. 9 - (Finanziamento delle politiche abitative)

1. Il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge può avvenire attraverso:

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Art. 10 - (Fondo di garanzia)

1. Al fine di favorire il perseguimento delle finalità della presente legge, è istituito un fondo di garanzia finalizzato alla concessione di garanzie fidejussorie per il pagamento delle rate dei mutui di cui all’articolo 17 o dei canoni di locazione di cui all’articolo 15 a favore:

a) degli assegnatari degli alloggi realizzati o recuperati con il contributo delle risorse di cui alla presente legge;

b) dei conduttori di alloggi in situazione di tem

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Art. 11 - (Fondo per lo sviluppo dell'abitare sociale "social housing")

1. Al fine di favorire la realizzazione delle politiche abitative regionali, la Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla costituzione di uno specifico fondo per la realizzazione di interventi edilizi di particolare rilevanza, caratterizzati da alloggi prevalentemente destinati all'assegnazione in locazione permanente e temporanea, a canone moderato o comunque inferiore a quello di mercato, coer

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CAPO IV - SUPPORTI ALL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
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Art. 12 - (Osservatorio regionale del sistema abitativo)

1. È istituito l'Osservatorio regionale del sistema abitativo che provvede all'acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa e sulle attività nel settore edilizio. In particolare l'Osservatorio integra, rielaborandoli su base provinciale e regionale, i dati e le informazioni che attengono:

a) ai fabbisogni abitativi articolati sulla base delle diverse aree sociali di cui all'articolo 3, comma 1, sulla base dei flussi informativi l

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Art. 13 - (Anagrafe dell'intervento pubblico nel settore abitativo e dell'utenza)

1. Al fine di disporre di dati riguardanti l'intervento pubblico nel settore abitativo e l'utilizzo del patrimonio di ERS, la Regione costituisce, aggiorna e gestisce un'apposita anagrafe.

2. I dati riguardano in particolare:

a) il patrimonio di alloggi di ERS realizzato ai sensi della presente legge e

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TITOLO III - CATEGORIE DI INTERVENTO NEL SETTORE ABITATIVO
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CAPO I - EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE
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Art. 14 - (Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - ERP)

1. Ai fini della presente legge, l'Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) è finalizzata a fornire un servizio abitativo di interesse generale destinato a soddisfare le esigenze abitative dei nuclei familiari appartenenti all'area

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Art. 15 - (Alloggi in locazione a canone moderato)

1. Ai fini della presente legge, la locazione a canone moderato è finalizzata a fornire un servizio abitativo di interesse generale a rilevanza economica, destinato a soddisfare le esigenze abitative primarie dei nuclei familiari appartenenti all'area sociale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24.

2. La Regione promuove l'ampliamento e il calmieramento del mercato immobiliare delle locazioni attraverso la concessione di contributi in conto capi

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Art. 16 - (Interventi per categorie speciali)

1. Per favorire l'appropriatezza degli interventi di ERS rispetto ai fabbisogni effettivamente rilevati, la Regione incentiva, attraverso la concessione di contributi in conto capitale o in conto interessi, anche in forma attualizzata, anche gli interventi relativi alle seguenti tipologie:

a) strutture alloggiative di natura temporanea;

b) strutture per l'inclusione sociale.

2. Ai fini della presente legge, sono strutture alloggiative di natura temporanea, ad esclusione dei servizi di cui all'articolo 30 della legge regionale 8 giugno 2006 n. 15 (norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione), quelle strutture finalizzate a fornire un se

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CAPO II - ALTRE CATEGORIE DI INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE

N9

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Art. 17 - (Accesso alle abitazioni in proprietà)

1. Per favorire l'accesso alla proprietà della prima casa, sono concessi contributi in conto capitale o in conto interessi, anche in forma attualizzata, a soggetti privati per recupero, acquisto e recupero o, solo a operatori, per la nuova costruzione di abitazioni da destinare a residenza primaria dei nuclei familiari di cui all'articolo 3, comma 1 lettera c).

2. Contributi in conto capitale o in conto

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Art. 18 - (Recupero del patrimonio edilizio esistente)

1. La Regione incentiva gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo previsti ai sensi della presente legge secondo le modalità di cui ai commi seguenti; gli interventi di recupero sono finalizzati al reinsediamento di nuclei familiari nei centri urbani, all'integrazione tra diverse categorie sociali, all'eliminazione del degrado edilizio comprensivo della salvaguardia del decoro e dell'ornato pubblico.

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Art. 19 - (Mantenimento della casa in proprietà)

1. La Giunta regionale al fine di soddisfare le peculiari esigenze di anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti, può prevedere la concessione agli stessi di contributi in conto capitale o in conto interessi, anche in forma attualizzata, per l'adeguamento dell'abitazione ove risiedono e di cui sono proprietari, comproprietari o usufruttuari. Tali interventi possono essere destinati

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Art. 20 - (Interventi di sostegno al reddito)

1. Al fine di dare risposta ai soggetti di cui all'area di disagio abitativo di cui all'articolo 3 comma 1, lettera d), la Regione può concedere contributi integrativi finalizzati a:

a) concorrere al pagamento dei canoni che incidono in misura rilevante sulla situazione economica familiare, riservati ai conduttori d

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CAPO III - DISPOSIZIONI DIVERSE
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Art. 21 - (Iniziative di sperimentazione e promozione della qualità edilizia)

1. I nuovi interventi ovvero la riqualificazione dell'attuale patrimonio di ERS, eccedente le azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, devono prevedere che il fabbisogno energetico sia inferiore a 70 kwh/mq annuo e che, al fine di raggiungere tale obiettivo, siano utilizzate per gli usi termici anche fonti energetiche alternative e rinnovabili.

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Art. 22 - (Costi riconoscibili)

1. La Giunta regionale stabilisce sulla base dei prezzi medi definiti dal Prezzario regionale dell'Unioncamere liguri e coerentemente con le determinazioni assunte in merito ai cost

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Art. 23 - (Disposizioni comuni)

1. Sono escluse dai contributi previsti dal presente Titolo III, gli alloggi di categoria catastale A1, A7, A8 e A9.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti agli articoli 15, 16 e 17 gli operatori stipulano un atto convenzionale con il Comune il quale provvede alla trascrizione del medesimo presso la Conservatoria dei registri immobiliari a spese dell'operatore.

3. Al fine di cui al comma 2 la Giunta regionale adotta uno schema di atto convenzionale determinando in particolare:

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TITOLO IV - BENEFICIARI DELL'INTERVENTO PUBBLICO
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CAPO I - UTENZA
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Art. 24 - (Requisiti generali)

1. I beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 8, e dall'articolo 25, devono possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di un Paese che aderisce all'Unione europea oppure cittadinanza di Paesi che non aderis

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Art. 25 - (Requisiti specifici per particolari categorie di intervento)

1. I contributi previsti dall'articolo 18, commi 4 e 6, sono concessi ai proprietari delle unità immobiliari che, riuniti in condominio, in consorzio o in cooperativa, realizzano gli interventi.

2. Qualora il condominio, il consorzio o la cooperativa non siano costituiti, l'intervento può essere attuato da un unico soggetto, delegato alla realizzazione di tutte le opere necessarie. Possono beneficiare dei contributi, oltre ai soggetti di cui al comma 1, i titolari dei diritti di usufrutto, uso e abitazione.

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TITOLO V - NORME URBANISTICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE NEL SETTORE ABITATIVO
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CAPO I - DISCIPLINA URBANISTICA DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (ERS)
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Art. 26 - (Fabbisogno di edilizia residenziale primaria)

N3

1. I comuni definiscono il fabbisogno di edilizia residenziale primaria individuando le quote di ERS, articolate nelle diverse tipologie e di edilizia abitativa in proprietà a prezzi convenzionati ed in particolare:

a) determinano il proprio fabbisogno di ERP sulla base del numero delle domande di ERP e di sostegno all’affitto inserite nelle relative graduatorie, valutando l’incidenza delle caratteristiche dei nuclei familiari e le caratteristiche socio-economiche della popolazione con riferimento in particolare al disagio abitativo;

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Art. 26-bis - (Istituzione del Fondo regionale per le politiche abitative (FoRPA))

N4

1. È istituito il Fondo regionale per le politiche abitative (FoRPA), alimentato attraverso i contributi di cui al comma 2, da risorse del bilancio regionale, da contributi statali e dell’Unione europea, qualora previsti, finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno abitativo di ERS ed in particolare di ERP, nonché alla riqualificazione e rigenerazione urbana.

2. Gli interventi urbanistici ed edilizi comportanti insediamento di edilizia residenziale sono tenuti a contribuire alla manutenzione ed alla realizzazione di alloggi di ERP, mediante il pagamento del contributo aggiuntivo rispetto a quello di costruzione nella misura del 50 per cento della quota opere di urbanizzazione e aree del contributo di costruzione dovuta in base alla vigente Tabella comunale di cui alla

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Art. 27 - (Modifiche alla l.r. 36/1997)

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 36/1997 è aggiunta la seguente lettera:

"c-bis) è definito all'interno del peso insediativo il fabbisogno abitativo di residenza e, all'interno di questo, il fabbisogno di residenza primaria da soddisfare.".

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 36/1997 è aggiunta la seguente lettera:

"c-bis) la quota di fabbisogno abitativo di residenza primaria da soddisfare e la quota di superficie eventualmente da riservare alla realizzazione di ERS ovvero di edilizia abitativa in proprietà a pr

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Art. 28 - (Modifiche alla l.r. 25/1995)

1. All'articolo 14 della legge regionale 7 aprile 1995 n. 25 (disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) sono aggiunti i seguenti commi:

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TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI
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CAPO I - NORME TRANSITORIE E FINALI
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Art. 29 - (Norme transitorie in materia di programmazione ed attuazione degli interventi)

1. I procedimenti amministrativi diretti alla programmazione degli interventi nel campo dell'edilizia abitativa, già avviati formalmente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi e producono pienamente i loro effetti secondo le previsioni dell

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Art. 30 - (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) ai sensi dell'

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Art. 31 - (Abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

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Art. 32 - (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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