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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 06/07/2020, n. 12
L. R. Liguria 06/07/2020, n. 12
L. R. Liguria 06/07/2020, n. 12
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TITOLO I - DIRITTO DI INIZIATIVA POPOLARE |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI |
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Articolo 1 - (Titolari del diritto di iniziativa)1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 7 della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, l’esercizio dell’iniziativa per la formazione delle legg |
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Articolo 2 - (Leggi regionali escluse dall’iniziativa)1. In attuazione dell’articolo 10 dello Statuto, è esclusa l’iniziativa popolare nelle seguenti materie: a) ordinamento degli org |
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Articolo 3 - (Modalità di presentazione)1. L’iniziativa si esercita attraverso la presentazione di una proposta di legge redatta in articoli, accompagnata da una relazione che ne illustra l |
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Articolo 4 - (Esame e discussione)1. Le proposte di legge, una volta compiuti gli accertamenti e le verifiche previste dal presente Titolo, vengono iscritte all’ordine del giorno gene |
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Articolo 5 - (Validità delle proposte nel caso di scadenza e scioglimento dell’Assemblea Legislativa. Termini per deliberare)1. In osservanza a quanto disposto dall’articolo 7 dello Statuto, le proposte di iniziativa popolare non decadono con la scadenza o lo scioglimento d |
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CAPO II - INIZIATIVA DEGLI ELETTORI |
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Articolo 6 - (Redazione delle proposte. Assistenza)1. Gli elettori che intendono presentare una proposta di legge, in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, possono chiedere per iscritto al |
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Articolo 7 - (Presentazione della proposta e giudizio di ammissibilità)1. Una volta redatta la proposta di legge, almeno tre e non più di dieci elettori, costituitisi in comitato promotore, la presentano al Presidente dell’Assemblea Legislativa muniti ciascuno del certificato di iscrizione nelle liste elettorali d |
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Articolo 8 - (Adempimenti relativi alla predisposizione dei fogli per la raccolta delle firme)1. Ricevuta la comunicazione di ammissibilità della proposta di legge, almeno tre promotori depositano presso l’ufficio competente dell’Assemblea Legislativa i fogli nei quali devono essere raccolte le firme, per la numerazione, datazion |
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Articolo 9 - (Raccolta delle firme)1. Per l’apposizione delle firme dei presentatori della proposta, l’autenticazione delle medesime e il corredo dei certificati elettorali si seguono |
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Articolo 10 - (Presentazione della proposta)1. La proposta di legge, corredata delle firme raccolte nel numero prescritto, viene presentata al Presidente dell’Assemblea Legislativa, che ne dà |
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Articolo 11 - (Decadenza della proposta)1. La proposta si intende decaduta quando tanti sottoscrittori che facciano scendere le firme di presentazione ad un numero inferiore a 5.000 ritirino |
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Articolo 12 - (Spese di autenticazione)1. La Regione, su richiesta dei promotori, rimborsa le spese sostenute, debitamente documentate, di autenticazione del minimo delle firme nella misura |
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Articolo 13 - (Verifica e computo delle firme)1. L’ufficio competente dell’Assemblea Legislativa procede, entro venti giorni lavorativi dal deposito della proposta, alla verifica dei fogli e de |
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Articolo 14 - (Presenza dei promotori nella Commissione. Esame dell’Assemblea Legislativa)1. Una volta compiute le verifiche di cui all’articolo 13, il Presidente dell’Assemblea Legislativa assegna alla competente Commissione la proposta |
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CAPO III - INIZIATIVA DEI COMUNI, DELLE PROVINCE E DELLA CITTÀ METROPOLITANA |
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Articolo 15 - (Modalità dell’iniziativa)1. I Comuni, le Province e la Città metropolitana esercitano l’iniziativa mediante l’approvazione, da parte dei relativi Consigli, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, della proposta di legge redatta secondo quanto disposto all’articolo 3. Le delibere dei Comuni hanno ad oggetto la proposta di legge in un identico testo. 2. D |
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CAPO IV - INIZIATIVA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI |
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Articolo 16 - (Iniziativa del Consiglio delle Autonomie locali)1. Il Consiglio delle Autonomie locali ha potestà di iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle autonomie locali, con i limi |
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TITOLO II - REFERENDUM ABROGATIVO |
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CAPO I - TITOLARI E OGGETTO DELLA RICHIESTA REFERENDARIA |
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Articolo 17 - (Titolari dell’iniziativa referendaria)1. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, dello Statuto, il diritto di promuovere referendum per l’abrogazione totale o parziale di una legge regionale |
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Articolo 18 - (Casi di esclusione)1. In attuazione dell’articolo 8, comma 5, dello Statuto, non può essere depositata richiesta di referendum abrogativo nell’anno antecedente alla |
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CAPO II - MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA RICHIESTA E PROCEDURE DI ESPLETAMENTO DEL REFERENDUM |
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Articolo 19 - (Modalità per promuovere il referendum)1. Almeno tre e non più di dieci elettori, costituitisi in comitato promotore, muniti ciascuno del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di |
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Articolo 20 - (Contenuto obbligatorio della richiesta)1. La richiesta di cui all’articolo 19 deve, a pena d’inammissibilità, contenere il quesito che si ritiene di sottoporre alla votazione popolare, riferito a |
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Articolo 21 - (Giudizio di ammissibilità)1. Il giudizio di ammissibilità della richiesta è rimesso all’Ufficio di Presidenza che delibera, sulla base dell’istruttoria svolta dai competenti uffici, |
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Articolo 22 - (Norme procedurali)1. Ricevuta la comunicazione di ammissibilità di cui all’articolo 21, almeno tre componenti del comitato promotore presentano al competente ufficio |
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Articolo 23 - (Presentazione della richiesta di referendum e verifica delle firme)1. La richiesta di referendum, corredata dei fogli con le sottoscrizioni raccolte nel numero prescritto, viene presentata, entro il 30 settembre di ogni |
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Articolo 24 - (Unificazione di proposte di referendum)1. Qualora siano pendenti più richieste di referendum tra loro omogenee, l’Ufficio di Presidenza, uditi i promotori dei singoli referendum, ne dispo |
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Articolo 25 - (Indizione del referendum)1. Esauriti con esito positivo gli adempimenti previsti dal presente Capo, il Presidente dell’Assemblea Legislativa comunica il quesito o i quesiti referendari ammessi al Presidente della Giunta regionale, che indice il referendum, sentita l |
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Articolo 26 - (Pubblicità del decreto di indizione del referendum)1. Il decreto d’indizione del referendum è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro tre giorni dalla emanazione. |
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Articolo 27 - (Inefficacia del referendum già indetto. Referendum su nuove disposizioni legislative)1. Se prima dell’effettuazione del referendum la legge, l’atto amministrativo di carattere generale o le singole disposizioni sottoposte a referendum sono modificate o abrogate o annullate o revocate nel senso |
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Articolo 28 - (Modalità e giorno della votazione)1. Hanno diritto di partecipare al referendum abrogativo tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione. |
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Articolo 29 - (Schede per il referendum abrogativo)1. Le schede per il referendum abrogativo sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni quesito referendario. Esse, stampate a |
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Articolo 30 - (Uffici centrali circoscrizionali e Ufficio regionale per il referendum. Composizione dei seggi)1. I seggi elettorali sono composti come previsto dalla l. 352/1970 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Presso il Tribunale di ogni capoluogo di Provincia e Città metropolitana e presso la Corte d’Appello di Genova sono co |
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Articolo 31 - (Spese per adempimenti dei Comuni e per i componenti dei seggi elettorali)1. Le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono a carico della Regione. Esse |
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Articolo 32 - (Operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale)1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali della Provincia o della Città metropolitana, l’Ufficio centrale circ |
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Articolo 33 - (Operazioni dell’Ufficio regionale)1. L’Ufficio regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici centrali circoscrizionali e i relativi allegati e comunque entro tre giorni dalla ricezione dell’ultimo verbale, accerta in |
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Articolo 34 - (Contestazioni e reclami)1. Sulle contestazioni e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli Uffici centrali circoscrizionali e all’Ufficio r |
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Articolo 35 - (Pubblicazione dell’esito del referendum)1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all’abrogazione totale o parziale della legge o dell’atto amministrativo a carattere generale, il Presidente della Giunta regionale, non app |
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Articolo 36 - (Divieto temporaneo di riproporre la proposta respinta)1. Nell’ipotesi che il risultato del referendum sia contrario all’abrogazione, non potrà chiedersi referendum sulle stesse disposizioni prima che |
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Articolo 37 - (Operazioni pre-elettorali e propaganda referendaria)1. Per le operazioni pre-elettorali e per quelle inerenti la votazione e lo scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano |
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TITOLO III - REFERENDUM CONSULTIVI |
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CAPO I - REFERENDUM CONSULTIVO FACOLTATIVO |
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Articolo 38 - (Soggetti proponenti e modalità di svolgimento)1. Qualora l’Assemblea Legislativa ritenga opportuno conoscere l’orientamento delle popolazioni interessate in merito a un progetto di legge o di provvedimento di competenza consiliare, prima di procedere alla sua approvazione, delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti l’effettuazione del referendum consultivo facoltativo previsto dall’articolo 9, commi 1 e 2, dello Statuto. 2. La relativa richiesta può essere presentata al Presidente dell’Assemblea Legislativa da un terzo dei componenti dell’Assemblea o dalla Commissione alla quale il progetto è assegnato per l’esame in sede referente |
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Articolo 39 - (Leggi e provvedimenti amministrativi esclusi dal referendum consultivo facoltativo)1. Non possono essere sottoposti al referendum consultivo facoltativo di cui al presente Capo i progetti in materia esclusa dall’iniziativa legislati |
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CAPO II - REFERENDUM CONFERMATIVO AI SENSI DELL’ARTICOLO 123, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE E DELL’ARTICOLO 76 DELLO STATUTO |
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Articolo 40 - (Pubblicazione delle deliberazioni statutarie e richiesta di referendum)1. Il Presidente dell’Assemblea Legislativa dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della deliberazione consiliare di adozione dello Statuto ovvero della deliberazione consiliare di modifica dello stesso, entro dieci giorni dalla sua approvazione in seconda lettura da parte dell’Assemblea Legislativa, ai sensi dell’ |
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Articolo 41 - (Mancata richiesta di referendum e mancata impugnazione governativa)1. Il Presidente della Giunta regionale promulga la legge di approvazione dello Statuto o modificativa dello stesso qualora, scaduti tre mesi dalla dat |
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Articolo 42 - (Impugnativa del Governo)1. Il Presidente dell’Assemblea Legislativa, entro dieci giorni dalla notifica alla Regione, dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’avvenuta presentazione del ricorso del Governo de |
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Articolo 43 - (Norme procedurali per la raccolta delle firme e il deposito della richiesta referendaria)1. Ai fini della presentazione della richiesta di referendum da parte di un cinquantesimo degli iscritti alle liste elettorali delle ultime elezioni regionali, i promotori in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci presentano al compet |
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Articolo 44 - (Disposizioni speciali per lo svolgimento del referendum statutario)1. L’Ufficio di Presidenza, verificata la sussistenza delle condizioni di cui al presente Capo, delibera l’effettuazione del referendum non oltre trenta giorni dal deposito della richiesta referendaria. |
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CAPO III - (NORME COMUNI) |
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Articolo 45 - (Norme applicabili ai referendum consultivi)1. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34 e 37. |
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Articolo 46 - (Schede per il referendum consultivo)1. Le schede per i referendum di cui al Capo I e al Capo II del presente Titolo sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni |
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Articolo 47 - (Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione)1. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell’Ufficio regional |
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TITOLO IV - REFERENDUM CONSULTIVI OBBLIGATORI A NORMA DELL’ARTICOLO 133 DELLA COSTITUZIONE E DELL’ARTICOLO 9, COMMA 3, DELLO STATUTO |
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Articolo 48 - (Oggetto del referendum consultivo obbligatorio)1. Ai sensi dell’articolo 133 della Costituzione |
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CAPO I - PROCEDIMENTO PER L’ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI, LE MODIFICAZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI E DELLE DENOMINAZIONI COMUNALI, LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE |
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Articolo 49 - (Presupposti)1. L’istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali sono disposte con legge regionale. 2. L’istituzione di nuovi Comuni e la modificazione delle circoscrizioni comunali possono riguardare esclusivamente territori contigui appartenenti alla stessa Provincia o Città metropolitana e devono rispondere a esigenze di un più razionale assetto del territorio, nonché di una più funzionale ed economica organizzazione, gestione e utilizzazione dei servizi. 3. Si può procedere al mutamento della denominazione del Comune quando ricorrano esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche, ovvero quando vi sia modificazione della circoscrizi |
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Articolo 50 - (Presentazione dell’iniziativa legislativa o dell’istanza)1. Per l’istituzione di nuovi Comuni o la modificazione delle circoscrizioni comunali di cui all’articolo 49, comma 4, lettere a) e b) o per la modificazione delle denominazioni comunali di cui all’articolo 49, comma 3, i soggetti di cui all’articolo 1 possono presentare una proposta di leg |
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Articolo 51 - (Procedimento a seguito di iniziativa legislativa e di istanza)1. Entro sette giorni dal ricevimento, il Presidente dell’Assemblea Legislativa trasmette le iniziative legislative o le istanze ai Comuni interessati per la formulazione, nei successivi trenta giorni, di un parere obbligatorio da parte dei rispettivi Consigli. 2. Il parere non è richiesto ai Comuni promotori delle iniziative legislative e delle istanze, nonché per le istanze presentate a norma dell’articolo 54. 3. L’Assemblea Legislativa delibera sulla proponibilità dell’iniziativa legislativa o sull’accoglibilità dell’istanza in base all’istruttoria svolta dalla Commissione competente e, in caso affermativo: a) delibera l’effettuazione del referendum consultivo obbligatorio previsto dall’articolo 9 dello Statuto; b) stabilisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare; c) individua, ove necessario, l’ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare; |
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Articolo 52 - (Proclamazione dei risultati del referendum consultivo obbligatorio e loro pubblicazione)1. Nel caso di referendum consultivo obbligatorio sull’istituzione dei nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comuna |
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Articolo 53 - (Adempimenti dell’Assemblea Legislativa successivi al referendum consultivo obbligatorio)1. L’Assemblea Legislativa delibera relativamente alla legge istitutiva di nuovo Comune o modificativa delle circoscrizioni o denominazioni comunali |
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Articolo 54 - (Procedimento di fusione per incorporazione)1. L’iter legislativo relativo alla fusione per incorporazione di uno o più Comuni in un Comune contiguo, di cui all’articolo 49, comma 4, lettera c), può essere avviato solo a condizione che tutti i Consigli comunali interessati approvino, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, apposita istanza preceduta dal referendum consultivo comunale di cui all’articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni. 2. Il referendum è indetto a seguito di iniziativa per avviare l’incorporazione presentata con deliberazione dei rispettivi Consigli comunali o da almeno il 20 per cento degli elettori residenti in ciascun |
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CAPO II - ALTRE NORME IN MATERIA DI RIORDINO TERRITORIALE |
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Articolo 55 - (Successione nei rapporti)1. La regolazione dei rapporti conseguenti all’istituzione di nuovi Comuni o alla modifica delle circoscrizioni comunali è disciplinata dalla legge regionale che le dispone. 2. Sono in ogni caso rispettati i seguenti criteri: |
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Articolo 56 - (Determinazione e rettifica dei confini)1. Qualora un confine tra due o più Comuni non risulti delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o sia comunque incerto o comunque per rag |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE |
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Articolo 57 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: a) la legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto sull’iniziativa e sui referendum popolari); b) la legge regionale 21 marzo 1994, n. 12 (Disciplina della cooperazione tra Regione ed enti locali in materia di riordino territoriale e di incentivi all’unificazione dei comuni) e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo l’articolo 22 e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 (Disposizioni collegate all |
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Articolo 58 - (Disposizioni transitorie)1. Per i procedimenti di iniziativa popolare e di referendum già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si osservano le seguenti |
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Articolo 59 - (Norma di invarianza finanziaria)1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. |
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ALLEGATI A e B - (Modelli della scheda di votazione per il referendum abrogativo di cui all’articolo 29 della legge) |
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ALLEGATI C e D - (Modello della scheda di votazione per il referendum consultivo previsto dal Capo I del Titolo III e dall’articolo 46 della legge e per il referendum consultivo di cui all’articolo 51 della legge) |
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ALLEGATI E e F - (Modello della scheda di votazione per il referendum confermativo statutario di cui al Capo II del Titolo III e all’articolo 46 della legge) |
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Allegato F - Scheda di votazione per il referendum abrogativo previsto dall’articolo 76 dello StatutoParte di provvedimento in formato grafico |
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