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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 17/02/2000, n. 9
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- L.R. 27/12/2016, n. 33
- L.R. 10/11/2017, n. 27
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Articolo 1 - (Finalità)1. La presente legge detta norme in materia di protezione civile in attuazione della legge 24 febbraio 1992 n. 225 (istituzione del Servizio Nazio |
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Articolo 2 - (Principi generali)1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla salvaguardia e alla tutela della vita umana, dei beni e delle risorse attraverso la previsione, la prevenzione, il superamento dell'emergenza ed il ristabilimento delle normali condizioni di vita nei territori colpiti dalla calamità o catastrofe. 2. In particolare gli ambiti di intervento della Protezione Civile per la Regione Liguria sono quelli relativi a: a) rischio idrogeologico (frane e alluvioni); |
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Articolo 3 - (Competenze della Regione)1. Sono eventi di interesse regionale quelli riferiti all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) della l. 225/1992. 2. La Regione esercita le funzioni amministrative connesse alle attività di cui all'articolo 2 ed, in particolare, provvede: a) alle azioni ed interventi di cui all'articolo 7 della presente legge; b) all'adozione dei provvedimenti volti ad assicurare l'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della l. 225/1992; |
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Articolo 4 - (Competenze delle province e della Città metropolitana)1. Le province e la Città metropolitana di Genova concorrono all’organizzazione e alla realizzazione delle attività di protezione civile inerenti alle funzioni fondamentali ad esse assegnate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitan |
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Articolo 6 - (Competenze dei Comuni)1. I Comuni "e le unioni di comuni, anche appartenenti a province diverse," N5 concorrono alla organizzazione delle attività di protezione civile nel rispetto della disciplina stabilita dall'articolo 15 della L. 225/1992 ", dall'articolo 108 del D.Lgs. n. 112/1998 e dall'articolo 1, comma 112, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni" N8 e ad essi spetta la competenza di: a |
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CAPO II - ATTIVITÀ REGIONALI DI PROTEZIONE CIVILE |
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Articolo 7 - (Attività di previsione e prevenzione)1. La Regione svolge le seguenti attività: a) la realizzazione di sistemi per la previsione, la rilevazione ed il monitoraggio di fenomeni naturali o derivanti da attività antropiche e dei conseguenti sistemi di allertamento della popolazione; b) l'effettuazione delle attività di censiment |
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Articolo 8 - (Attività regionali per la gestione delle emergenze)1. La Regione assicura lo svolgimento delle attività di emergenza di propria competenza avvalendosi anche, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, lettera a) numero 2 del d.lgs. 112/1998, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e collabora con organi statali e locali in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) della l. 225/1992. 2. Le attività della Regione in emergenza consistono: a) nella diffusione di messaggi e di bollettini di allerta N19 derivanti dai dati disponibili con particolare riferimento a quelli prodotti dal Centro “Funzionale Meteoidrogeologico (CFMI-PC)” |
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Articolo 9 - (Attività per il superamento dell'emergenza, ripristino e ricostruzione)1. Ai fini del ristabilimento delle normali condizioni di vita si procede tramite: |
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Articolo 10 - (Ordinanze e Commissariamento)1. In caso di grave calamità o catastrofe il Presidente della Giunta regionale, se delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, esercita, ai fini de |
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Articolo 11 - (Rilevazione dei danni)1. Nei casi di eventi calamitosi che producano danni di notevole vastità ed entità, “i comuni e le province, la Città metropolitana e la Regione”N16 interessate procedono alla rilevazione sistematica dei danni occorsi al proprio patrimonio con particolare riferimento alle opere, ai beni e ai servizi pubblici. |
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Articolo 12 - (Ufficio speciale per l'emergenza)1. Ai fini della attivazione delle procedure relative al ripristino della situazione preesistente ai danni occorsi in conseguenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) della l. 225/1992 e per il coordinamento dei programmi generali di ricostruzione, il Presidente della Giunta regionale N22 “può istituir |
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CAPO III - ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA |
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Articolo 13 - (Organizzazione)1. La Regione esplica le attività di Protezione Civile tramite la Struttura regionale di Protezione Civile che per far fronte alle situazioni di emergenza o in previsione di evento grave o catastrofe è organizzata in modo da: a) garantire la reperibilità costantemente nell'arco delle ventiquattro ore, anche mediante turni di servizio; b) garantire la flessibilità nella gestione del personale in relazione alle attività da svolgere in funzione della specifica preparazione conseguita dal personale stesso, indipendentemente dal livello funzionale e dal tipo di rapporto di lavoro; c) garantire che il personale impegnato in attività di emergenza, ivi compreso il raggiungimento della sede di lavoro, sia coperto da apposita polizza assicurativa. 2. Alla Struttura spetta il compito dell'attivazione e del presidio, secondo necessità, della sala regionale di protezione civile che è identificata quale sede di raccordo istituzionale ed operativo in ambito regionale ed è opportunamente attrezzata. |
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Articolo 14 - (Centri operativi regionali e provinciali di emergenza)1. “La Regione si avvale della SOR, della SORI e dell’UCR istituiti ai sensi dell’articolo 13 e, a livello provinciale, dei CCS e dei COM di cui all’articolo 4, comma 3,”N16 ai fini della gestione operativa delle emergenze di competenza regionale in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della l. 225/1992, nonché per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), n. 4 del d.lgs. 112/1998. |
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Articolo 15 - (Procedure di intervento per l'Antincendio)1. La Giunta regionale, sentiti il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed il Corpo F |
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Articolo 16 - (Comitato regionale di Protezione Civile)1. Al fine di assicurare l'armonizzazione delle iniziative regionali in materia di protezione civile con quelle di competenza degli altri enti, amministrazioni e organismi operanti nella specifica materia nonché per assumere iniziative coordinate in merito a problematiche contingenti correlate al superamento di gravi stati di crisi derivanti da calamità o catastrofi è istituito il Comitato regionale di Protezione Civile. 2. Il Comitato regionale di Protezione Civile è convocato dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore competente, secondo necessità, ed è composto da: |
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CAPO IV - STRUMENTI DI PREVENZIONE |
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Articolo 17 - (Mappe di rischio)1. Al fine di definire le aree più esposte al rischio idrogeologico, sismico, industriale e di incendio la Regione attraverso le proprie Strutture competenti per materia ed in concorso con altri Enti, in particolare Province e Comuni, redige le mappe di rischio regionale che sono appro |
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Articolo 18 - (Centro Meteoidrogeologico Regionale) |
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Articolo 19 - (Struttura Idrografica e Mareografica regionale)1. I dipendenti e gli strumenti del Servizio Idrografico e Mareografico della Liguria, trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 92, comma 4, del d.lgs. 112/1998, sono integrati nell'organico della Regione. 2. La Giunta regionale definisce le modalit&agra |
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CAPO V - VOLONTARIATO |
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Articolo 20 - (Elenco regionale del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo)1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di Terzo Settore, è istituito l’Elenco regionale del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo suddiviso in Sezione regionale e Sezione provinciale. 1 bis. Al fine di consentire una più efficace operativit&a |
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Articolo 21 - (Organizzazione del volontariato di protezione civile)1. La Regione promuove, anche in collaborazione con la competente Agenzia regionale per il lavoro e/o con i coordinamenti provinciali del volontariato, una permanente attività di formazione del volontariato di protezione civile e di antincendio boschivo. I corsi, organizzati in collaborazione con la suddetta Agenzia, hanno valenza di crediti formativi di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 (Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore, a norma dell’articolo 1 della L. 10 dicembre 1997, n. 425) e successive modificazioni e integrazioni. 2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, indirizzi e |
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Articolo 22 - (Impiego del volontariato)1. Il Volontariato di protezione civile in ambito regionale opera per funzioni di: a) prevenzione incendi boschivi; b) monitoraggio di eventi “meteoidrogeologici”N16; |
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Articolo 23 - (Contributi al Volontariato)1. Il volontario di protezione civile e le squadre comunali operano a titolo gratuito nei compiti assegnati. 2. La Regione si fa carico, per ogni volontario impiegato in attività di emergenza dal Sindaco o “dal Centro Operativo Regionale e dai CCS e dai COM di cui all’articolo 4, comma 3”N16, degli oneri: |
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Articolo 24 - (Corpo regionale per la protezione del territorio)1. La Regione, all'atto del conferimento, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera e) del d.lgs 112/1998, delle competenze svolte dal Corpo Forestale dello Stato, procede: |
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Capo V bis - Attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi |
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Articolo 24 bis - (Sistema regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi) |
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Articolo 24 ter - (Piano regionale in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)1. Ai fini della previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, la Regione si dota del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di seguito denominato Piano, sottoposto a revisione annuale. 2. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale che può avvalersi, per l'elaborazione dello stesso, oltre che delle strutture regionali competenti, del supporto tecnico-scientifico di qualificati soggetti istituzionali depositari delle necessarie competenze tecnico-operative, nonché di enti di ricerca, preferibilmente appartenenti al sistema regionale della ricerca di cui alla legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione) e successive modificazioni e integrazioni. 3. Il Piano individua: a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio; b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia; c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti; |
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CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Articolo 25 - (Esercizio delle funzioni regionali)1. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, conferite per la prima volta dal d.lgs. 112/1998 in materia di organizzazione del Volontariato e avvalimento dei |
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Articolo 25 bis - (Raccolta fondi tramite conto corrente dedicato) |
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Articolo 26 - (Abrogazione di norme)1. Sono abrogate la legge regionale 21 ottobre 1996 n. 45 (disciplina delle attività di Protezione Civile in ambito regionale) e la legge regionale 28 gennaio 1997 n. 6 (organizzazione della Struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi). 2. L'abrogazione delle norme ha effetto a partire dai trasferimenti delle risorse finanziarie per far fronte ai nuovi compiti assegnati alla Regione dall'articolo 108 del d.lgs. 112/1998 e dalla conseguente organizzazione delle nuove strutture e procedure operative e, comunque, non oltre sei mesi dai trasferimenti. |
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26/11/2024
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