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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 19/12/2001, n. 36
L. R. Lazio 19/12/2001, n. 36
L. R. Lazio 19/12/2001, n. 36
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Art. 1 - Finalità e oggetto1. La Regione, al fine di incrementare lo sviluppo economico, la coesione sociale, l'occupazione ed in particolare di rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale, di ricercare ed |
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Art. 2 - Sistemi produttivi locali e distretti industriali1. Ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, della L. n. 317/1991, carne da |
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Art. 3 - Aree laziali di investimento1. La Regione, anche ai fini dell'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata o di altri strumenti analoghi, individua le aree laziali di i |
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Art. 4 - Individuazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento1. I sistemi produttivi locali, i distretti industriali e le aree laziali di investimento sono individuati con deliberazione del Consiglio regionale, adottata su proposta della Giunta. 2. L'individuazione di cui al comma 1 è effettuata sulla base della rilevazione dei fattori demografici, sociali ed economici del territorio regionale, anche facendo riferimento ai sistemi locali del lavoro, mediante utilizzo di metodologie ed indicatori messi a punto con la |
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Art. 5 - Progetti innovativi e di sviluppo1. Ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della L. n. 317/1991, come da ultimo modificata dalla L. n. 140/1999, e in conformità al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 e alla vigente normativa comunitaria, la Regione finanzia progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali, predisposti da soggetti pubblici, privati appartenenti ai settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato della filiera produttiva o da soggetti di natura mista, con priorità per quelli comuni a più imprese, anche attraverso forme consortili e associative, e finalizzati all'aggregazione di soggetti inizialmente operanti in maniera isolata. 2. Possono essere ammessi ai finanziamenti i progetti innova |
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Art. 6 - Regolamento1. La Regione, ai fini del finanziamento dei progetti innovativi e di sviluppo di cui all'articolo 5, tenuto conto delle previsioni della programmazione regionale di settore e in conformità alla vigente normativa comunitaria, emana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento. N1 2. Il regolamento, in particolare, stabilisce: a) i requisiti dei soggetti beneficiari dei finanziamenti; |
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Art. 7 - Funzioni di organizzazione e coordinamento dei distretti industriali, dei sistemi produttivi locali e delle aree laziali di investimento1. Le funzioni amministrative relative alla organizzazione ed al coordinamento dei distretti industriali, dei sistemi produttivi locali e delle aree laziali di investimento sono affidate all'Agenzia Sviluppo Lazio, che si avvale del supporto degli altri soggetti specializzati della rete di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, per gli a |
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Art. 8 - Programmi di sviluppo dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento1. Gli schemi dei programmi di sviluppo redatti dall'Agenzia Sviluppo Lazio ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), determinano, tenendo conto dello studio di cui all'articolo 4, comma 5: |
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Art. 9 - Conferenze di servizi1. Al fine di favorire l'attuazione dei progetti innovativi e di sviluppo di cui all'articolo 5, sono indette, ai sensi della normativa vigente, specif |
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Art. 9-bis - Semplificazione amministrativa per le aree produttive ecologicamente attrezzate1. Gli impianti produttivi localizzati |
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Art. 10 - Disposizione transitoria1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, ind |
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Art. 11 - Fondo speciale per il finanziamento dei progetti innovativi dei distretti industriali, dei sistemi produttivi locali e delle aree laziali d'investimento1. Per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 24 della L.R. n. 6/199 |
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Art. 12 - Copertura finanziaria1. Nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001 e pluriennale 2001-2003 è istituito il capitolo n. 22138 denominato |
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Art. 13 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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