L. R. Lazio 24/02/2022, n. 2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lazio 24/02/2022, n. 2

Disposizioni per la promozione della formazione, dell'occupazione e dello sviluppo nei settori della Blue economy.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 23/11/2022, n. 19
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Art. 1 - (Finalità e definizione)

1. La Regione, nel rispetto delle competenze attribuite dall’articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione nelle materie dell’istruzione, della formazione, del lavoro e del sostegno all’innovazione per i settori produttivi, riconosce il ruolo strategico della Blue economy e attua politiche formative, di crescita occupazionale e di sviluppo economico nei relativi settori di attività.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove:

a)

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Art. 2 - (Ambiti di intervento)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, la Regione, anche attraverso l’istituzione della Cabina di regia per lo sviluppo sostenibile della Blue economy di cui all’articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, come sostituito dall’articolo 10 della presente legge:

a) interviene, per la finalità di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), ai sensi della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche e nel rispetto della normativa europea e statale che disciplina il sistema dell’istruzione e della formazione professionale, per la qualificazione e l’alta formazione delle nuove figure professionali richieste nei settori della Blue economy nel campo delle biotecnologie marine, nelle attività antinquinam

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Art. 3 - (Raccordo tra il sistema formativo regionale e quello occupazionale. Coordinamento delle università del Lazio)

1. La Regione promuove, avvalendosi delle attività svolte dalla Rete regionale sulla Blue economy di cui all’articolo 4, l’implementazione dell’offerta formativa di istruzione e/o formazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), da erogare nei settori tradizionali ed emergenti della Blue economy.

2. La Regione, per favorire l’implementazione dell’offerta formativa di cui al comma 1, attiva corsi e programmi di formazione prioritariamente nelle seguenti aree:

a) trasporto merci e passeggeri;

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Art. 4 - (Rete regionale sulla Blue economy)

1. La Regione, al fine di favorire la connessione tra i soggetti operanti nel settore della Blue economy e il sistema di formazione professionale, promuove la costituzione, presso l’assessorato regionale competente in materia di formazione e lavoro e senza oneri a carico del bilancio regionale, della Rete regionale sulla Blue economy, di seguito denominata Rete.

2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, i criteri e le modalità di costituzione e partecipazione

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Art. 5 - (Interventi in materia di Blue economy)

1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo regionale, interviene a sostegno di attività svolte da imprese o loro aggregazioni, anche in collaborazione con le università e gli enti di ricerca pubblici e privati, nel settore della Blue economy.

2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano, in particolare:

a) progetti di ricerca e sviluppo finalizzati all’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto nel settore della Blue economy, con

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Art. 5-bis - (Contributi ai comuni per la realizzazione di progetti pilota per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti raccolti in mare)

N1

1. La

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Art. 6 - (Programma triennale della Blue economy)

1. Per la programmazione e la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, la Regione approva il Programma triennale della Blue economy, di seguito denominato Programma triennale, nel quale sono individuati le principali strategie di intervento da realizzare nel triennio di

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Art. 7 - (Piani annuali della Blue economy)

1. Al fine di dare attuazione al Programma triennale, la Giunta regionale approva, sentita la commissione consiliare competente, nonché la Cabina di r

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Art. 8 - (Disposizioni di prima attuazione)

1. Il Consiglio regionale approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi e secondo la procedura di cui all’ar

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Art. 9 - (Clausola valutativa. Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati progressivamente conseguiti. A tal fine, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che informa:

a) sui perco

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Art. 10 - (Sostituzione dell’articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo alla Cabina di regia dell’economia del mare e Comitato interistituzionale)

1. L’articolo 15 della l.r. 13/2018 è sostituito dal seguente:

“Art. 15 - (Cabina di regia per lo sviluppo sostenibile della Blue economy)

1. Al fine di promuovere una politica unitaria in materia di Blue economy, mediante uno strumento idoneo a governare la complessità e il carattere intersettoriale delle decisioni da assumere in tale materia a livello regionale, presso la Presidenza della Regione è istituita la Cabina di regia per lo sviluppo sostenibile de

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Art. 11 - (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3, relativi al sostegno dell’offerta formativa e occupazionale nel settore della Blue economy, si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Formazione professionale” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1, della voce di spesa denominata: “Spese per il sostegno dell’offerta formativa ed occupazionale nella Blue economy”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

2. Agli oneri derivanti dall’articolo 5, concernenti gli interventi per lo sviluppo del sistema produttivo nel settore della Blue economy, ivi comprese le attività di ricerca, si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo per lo sviluppo della Blue economy - parte corrente” e del “Fondo per lo sviluppo della Blue economy - parte in conto capitale”, le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari a euro 200.000,00, per l’anno 2022 e a euro 400.000,00, per l’anno 2023, per gli interventi di parte corrente, e a euro 400.000,00, per l’anno 2022, e a euro 600.000,00, per l’anno 2023, per gli interventi in conto capitale, sono derivanti dalle corrispondenti riduzioni delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamen

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Art. 12 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

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