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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 25/09/2015, n. 22
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L. R. Friuli Venezia Giulia 25/09/2015, n. 22
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 12/05/2017, n. 14
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente legge si pone l'obiettivo di valorizzare i territori a vocazione vinicola, caratterizzati da produzioni vitiv |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai sensi della presente legge sono definite "Strada del Vino e dei Sapori" gli itinerari o i percorsi lungo i quali si articolano vigneti o altre coltivazioni, allevamenti, aziende agricole singole o associate, strutture ricettive turistiche ed esercizi di ristorazione, enoteche, strutture di trasformaz |
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Art. 3 - (Progetti articolati)1. I progetti articolati di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono la partecipazione attiva, il coinvolgimento e la valorizzazione dei soggetti che operano sul territorio regionale e di nuovi soggetti interessati allo sviluppo del territorio medesimo nel perseguimento delle finalità della legge e in ogni caso prevedono: |
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Art. 4 - (Denominazione e segnaletica delle strade)1. Ciascuna "Strada del Vino e dei Sapori", realizzata e riconosciuta con le modalità e in attuazione dei progetti di cui all'articolo 3, ottiene una denominazione che può essere modificata con le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera d), anche in seguito |
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Art. 5 - (Riconoscimento delle strade esistenti)1. I percorsi denominati "Strade del Vino" di cui al capo IV della legge regionale 21 |
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Art. 6 - (Degustazione di prodotti tipici)1. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni tipiche e di qualità di cui all'articolo 2 non cucinate contestuale alla somministrazione del vino "o al consumo immediato di bevande oggetto di vendita ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis, del decreto legislativo 228/2001," N2 può essere esercitata dalle azien |
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Art. 7 - Omissis |
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Art. 8 - (Abrogazioni)1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a) la lettera i) del comma 8 dell'articolo 2 della |
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Art. 9 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2016. |
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