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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 05/04/2024, n. 2
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - FinalitàLa presente legge opera una revisione sistematica di leggi regionali di settore in materia di infrastrutture e territorio al fine di favorire il raggiu |
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Art. 2 - Obiettivi1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la presente legge persegue la tempestiva realizzazione dei programmi e degli interventi strategici di compete |
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Capo II - Disposizioni in materia di lavori pubblici |
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Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 14/20021. L'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è sostituito dal seguente: |
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Art. 4 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14/20021. All'articolo 3 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 5 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 14/20021. All'articolo 7 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, approvano il programma triennale dei lavori pubblici e il relativo elenco annuale entro novanta giorni dall |
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Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 14/20021. L'articolo 8 della legge regionale 14/2002 è sostituito d |
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Art. 7 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 14/20021. All'articolo 9 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 8 - Modifica all'articolo 10 della legge regionale 14/20021. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente |
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Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 14/20021. L'articolo 11 della legge regionale 14/2002 è sostituito |
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Art. 10 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 14/20021. All'articolo 16 della legge regionale 14/2002 sono apporta |
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Art. 11 - Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 14/20021. L'articolo 23 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente: "Art. 23 (Lavori in amministrazione diretta) |
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Art. 12 - Sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale 14/20021. L'articolo 39 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente: "Art. 39 (Controlli e vigilanza) 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in sinergia con l'Autorità nazionale an |
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Art. 13 - Modifica all'articolo 40 della legge regionale 14/20021. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 40 della legge regiona |
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Art. 14 - Modifiche all'articolo 44-bis della legge 14/20021. Dopo il comma 4-ter dell'articolo 44-bis della legge regionale 14/2002 sono aggiunti i seguenti: "4-quater. Nell'ambito della rete de |
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Art. 15 - Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 14/20021. All'articolo 50 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 16 - Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 14/20021. All'articolo 51 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole "L'Amministrazione regionale è autorizzata" sono sostituite dalle seguenti: "L'Amministrazione regionale, gli Enti di decentramento regionale e gli altri enti regionali sono autorizzati"; b) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati; |
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Art. 17 - Modifica all'articolo 51-bis della legge regionale 14/20021. Al comma 3 dell'articolo 51-bis della legge regionale |
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Art. 18 - Modifiche all'articolo 51-ter della legge regionale 14/20021. Al comma 10 dell'articolo 51-ter della legge regionale |
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Art. 19 - Modifica all'articolo 56 della legge regionale 14/20021. Al comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 |
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Art. 20 - Modifica all'articolo 59 della legge regionale 14/20021. Al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 14/2002 |
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Art. 21 - Modifica all'articolo 63 della legge regionale 14/20021. Al comma 2 dell'articolo 63 della legge regionale 14/2002 |
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Art. 22 - Modifiche all'articolo 65-bis della legge regionale 14/20021. All'articolo 65-bis della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti m |
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Art. 23 - Modifica all'articolo 67 della legge regionale 14/20021. Al comma 1 dell'articolo 67 della legge regionale 14/2002 |
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Art. 24 - Sostituzione dell'articolo 74 della legge regionale 14/20021. L'articolo 74 della legge regionale 14/2002 è sostituito |
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Art. 25 - Modifica della denominazione responsabile unico del procedimento1. Ovunque ricorrano nella legge regionale 14/2002 le parole "res |
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Art. 26 - Delegazione amministrativa intersoggettiva degli enti locali per progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale1. Gli enti locali beneficiari dei contributi per i progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale di cui all'articolo 7-ter d |
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Art. 27 - Disposizione transitoria1. Fino all'adozione della disciplina stabilita ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 36/2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' |
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CAPO III - Disposizioni in materia di pianificazione e paesaggio |
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Art. 28 - Modifica all'articolo 34 della legge regionale 5/20071. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 34 della legge regionale 23 |
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Art. 29 - Modifiche all'articolo 57-quater della legge regionale 5/20071. Dopo il comma 2 dell'articolo 57-quater della legge re |
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Art. 30 - Modifiche all'articolo 60 della legge regionale 5/20071. All'articolo 60 della legge regionale 5/2007 sono apportat |
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Art. 31 - Modifica all'articolo 63-bis della legge regionale 5/20071. Alla lettera i-bis) del comma 3 dell'articolo 63-bis della |
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Art. 32 - Modifica all'articolo 63-ter della legge regionale 5/20071. Dopo il comma 2 dell'articolo 63-ter della legge regionale |
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Art. 33 - Modifica all'articolo 63-sexies della legge regionale 5/20071. Alla fine del comma 1-ter dell'articolo 63-sexies dell |
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Art. 34 - Inserimento dell'articolo 63-septies nella legge regionale 5/20071. Dopo l'articolo 63-sexies della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente: "Art. 63-septies -(Variante di conformazione dello strumento urbanistico comunale al PPR) 1. Le varianti di conformazione dello strumento urbanistico comunale al PPR di cui all'articolo 57-quater, comma 2-bis, sono soggette al procedimento speciale di cui al presente articolo. 2. Le varianti di cui al presente articolo sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) |
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Art. 35 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 19/20091. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 11 novembre 2009, n. |
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Art. 36 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 19/20091. All'articolo 10 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Opere pubbliche statali e regionali)"; b) alla lettera b) del comma 1 le parole "e delle Amministrazioni provinciali" sono soppresse; c) al comma 2 la parola "centoventi" è sostituita dalla seguente: "sessanta"; d) al comma 2 dopo le parole "scaduto tale termine si prescinde da esso." è aggiunto il seguente periodo: "L'assenso al perfezionamento dell'intesa, in ordine alla localizzazione nel territorio regionale delle opere pubbliche di cui al comma 1, lettera a), è espresso, in via ordinaria con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di infrastrutture e territorio, e nell'ambito delle conferenze di servizi dal rappresentante unico regionale nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di infrastrutture e territorio."; e) al comma 4 dopo le parole "delegazione amministrativa intersoggettiva" sono inserite le seguenti: "e interorganica"; f) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Ai fini dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 e 4, le opere e gli interventi sono da considerarsi conformi quando risultano compatibili con |
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Art. 37 - Inserimento dell'articolo 10-bis nella legge regionale 19/20091. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente: "Art. 10-bis - (Opere pubbliche di altre Amministrazioni e Enti pubblici) 1. È soggetta esclusivamente alle disposizioni procedur |
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Art. 38 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 19/20091. All'articolo 11 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 39 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 19/2009 |
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Art. 40 - Modifica all'articolo 16-bis della legge regionale 19/20091. Al comma 8 dell'articolo 16-bis della legge regionale |
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Art. 41 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 19/20091. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regio |
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Art. 42 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 19/20091. All'articolo 23 della legge regionale 19/2009 sono apporta |
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Art. 43 - Modifica all'articolo 27 della legge regionale 19/20091. Al comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 19/2009 |
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Art. 44 - Modifica all'articolo 27-bis della legge regionale 19/20091. Al comma 1 dell'articolo 27-bis della legge regionale |
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Art. 45 - Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 19/20091. All'articolo 35 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 le parole "ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera a)," sono sostituite dalle seguenti: "per esigenze di arretramento del profilo di facciata nel rispetto delle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali in materia di allineamento degli edifici e fasce di rispetto del nastro stradale, "; |
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Art. 46 - Modifica all'articolo 39-bis della legge regionale 19/20091. Al comma 1 dell'articolo 39-bis della legge regionale |
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Art. 47 - Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 19/20091. All'articolo 43 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica è sostituita dalla segu |
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Art. 49 - Modifica all'articolo 50 della legge regionale 19/20091. Al comma 8 dell'articolo 50 della legge regionale 19/2009 |
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Art. 50 - Modifica all'articolo 61 della legge regionale 19/20091. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 61 della legge regionale 19/ |
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Art. 51 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 22/20091. All'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della |
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Art. 52 - Modifiche all'articolo 1-bis della legge regionale 22/20091. All'articolo 1-bis della legge regionale 22/2009 sono |
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Art. 53 - Variante di adeguamento al Piano di gestione del rischio di alluvioni1. L'adeguamento al Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della |
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Art. 54 - Interventi in aree dichiarate di pericolosità e rischio idraulico o idrogeologico1. Nelle aree dichiarate di pericolosità e rischio idraulico o idrogeologico molto elevato (P3-R3 o R4), la perdita della capacità edificatoria dello strumento u |
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Art. 55 - Disposizione transitoria1. Ai procedimenti di conformazione degli strumenti urbanistici alle previsioni del Piano paesaggistico regionale in corso alla data di entrata in vigo |
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Capo IV - Contributi per opere pubbliche e servizi sociali in materia di servitù militari |
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Art. 56 - Contributi1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi a valere sulle risorse corrisposte alla Regione dallo Stato ai sensi del |
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Art. 57 - Definizione di opere pubbliche e servizi sociali1. Per opere pubbliche e servizi sociali si intendono le opere di urbanizzazione di cui all'articolo 5 del D.P.Reg. 20 gennaio 2012, n. 18 (Regolamento |
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Art. 58 - Individuazione dei Comuni beneficiari1. La Giunta regionale con propria deliberazione approva e aggiorna l'elenco dei Comuni di cui all'articolo 56, predisposto sulla base dei dati forniti |
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Art. 60 - Disposizioni transitorie1. Le domande presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della normativa previgente sono finanziate, previa ripresentazione della domanda, fino all'esaurimento dei fondi disponibili trasferiti dallo Stato alla Regione per le annualità 2023 e precedenti. 2. Le domande sono ripresentate entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore d |
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CAPO V - Disposizioni in materia di portualità |
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Art. 61 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 12/20121. All'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole "e delle sue varianti" sono soppresse; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: |
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Art. 62 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12/20121. All'articolo 8 della legge regionale 12/2012 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. È istituito per ciascun porto di competenza regionale un Comitato consultivo, composto dall'Assessore regionale competente per materia che lo presiede o suo delegato, dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia, da un rappresentante designato, rispettivamente, dal Comune, dagli operatori portuali, dalle imprese industriali, dai prestatori di servizi di interesse generale e tecnico-nautici, dai lavoratori delle imprese operanti nel porto ai sensi dell'articolo 11 e dalle organizzazioni sindacali di settore, dagli spedizionieri e dagli agenti raccomandatari marittimi, dagli operatori ferroviari e dagli autotraspor |
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Art. 64 - Disposizione transitoria1. Fino alla costituzione del Comitato consultivo di cui all'arti |
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Capo VI - Disposizioni in materia di costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio |
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Art. 65 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 16/20091. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 200 |
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Art. 66 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 16/20091. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16/2009 s |
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Art. 67 - Inserimento dell'articolo 2-bis nella legge regionale 16/20091. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 16/2009 è inserito il seguente: |
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Art. 68 - Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 16/20091. L'articolo 3 della legge regionale 16/2009 è sostituito dal seguente: "Art. 3 - (Competenze della Regione) 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione provvede: a) alla classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, sentiti i Comuni, i quali sono tenuti a esprimersi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine la classificazione proposta dalla Regione si intende assentita; b) alla formazione degli elenchi delle zone di cui alla lettera a) e all'aggiornamento dei valori differenziati attribuiti ai gradi di sismicità, in base ai criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del decr |
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Art. 69 - Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 16/20091. L'articolo 4 della legge regionale 16/2009 è sostituito dal seguente: |
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Art. 70 - Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 16/20091. L'articolo 5 della legge regionale 16/2009 è sostituito dal seguente: "Art. 5 - (Disciplina dell'autorizzazione, dell'attestazione di rispondenza e dell'attestazione di deposito) 1. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 2 è soggetta al preavviso scritto e al contestuale deposito dei progetti presso la struttura regionale competente. 2. L'inizio dei lavori relativi agli interventi rilevanti è subordinato al rilascio de |
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Art. 71 - Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 16/20091. L'articolo 6 della legge regionale 16/2009 è sostituito dal seguente: "Art. 6 - (Procedimento di autorizzazione, di attestazione di rispondenza e di deposito) 1. La documentazione progettuale relativa alla realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 5, comma 1, è presentata dal committente alla struttura regionale competente tramite il sistema informatico regionale. All'atto stesso della presentazione viene rilasciata l'attestazione di d |
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Art. 72 - Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 16/20091. L'articolo 8 della legge regionale 16/2009 è sostituito dal seguente: |
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Art. 73 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 16/20091. All'articolo 10 della legge regionale 16/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) nella rubrica le parole "enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "enti pubblici"; b) il comma 1 è sostituito dal seguente: |
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Art. 74 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale 16/20091. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 16/2009 |
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Art. 75 - Modifiche all'articolo 12-bis della legge regionale 16/20091. All'articolo 12-bis della legge regionale 16/2009 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 76 - Disposizioni transitorie1. Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente. 2. Fino alla costituzione dell'Organismo tecnico regionale di |
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Art. 77 - Asseverazione della sicurezza statica1. Per tutte le opere strutturali che all'epoca di realizzazione ricadevano in zona non dichiarata sismica e non erano assoggettate agli adempimenti previsti dal regio decreto 4 settembre 1927, n. 1981 (Nuove norme per l'accettazione degli ag |
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Capo VII - FVG plus S.p.A. e incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili |
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Art. 78 - Gestione contributi casa alla società FVG Plus1. In attuazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA), la gestione dei rapporti agevolativi previsti dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale) |
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Art. 79 - Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge regionale 1/20231. I commi 3 e 6 dell'articolo 4 della legge regionale 9 febbraio |
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Art. 80 - Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1/2023, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma |
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Capo VIII - Cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976 |
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Art. 81 - Modifiche alle leggi regionali 16/2023 e 14/2016 - Archivio del terremoto1. Dopo il comma 59 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), è inserito il seguente: |
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CAPO IX - Disposizioni in materia di viabilità |
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Art. 82 - Modifica all'articolo 63 della legge regionale 23/20071. All'articolo 63 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, traspor |
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Art. 83 - Modifica all'articolo 65 della legge regionale 23/20071. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 65 della legge regio |
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Art. 84 - Trasferimento fondi all'Ente di decentramento regionale di Pordenone per interventi strutturali1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 7, della legge r |
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Art. 85 - Finanziamento suppletivo per la progettazione di un nuovo collegamento ferroviario tra il fiume Corno e la ferrovia Trieste-Venezia1. In considerazione dell'intervenuto aumento dei prezzi, al fine di garantire la realizzazione della progettazione di un nuovo collegamento ferroviario tra il corso del fiume Corno e la ferrovia Trieste-Venezia, già finanziato dal progr |
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CAPO X - Disposizioni finanziarie, abrogazioni e disposizioni finali |
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Art. 86 - Disposizioni finanziarie1. Per le finalità di cui all'articolo 65-bis della legge regionale 14/2002, come modificato dall'articolo 22, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. 2. Per le finalità di cui agli articoli 56 e 60 si provvede, in funzione delle assegnazioni statali previste ai sensi dell'articolo 330, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed ed |
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Art. 87 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 (Concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell'articolo 4, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1990, n. 104, relativa alle servitù militari); b) l'articolo 24 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia); |
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Art. 88 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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Allegato 8/1 - Omissis
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