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L. R. Friuli Venezia Giulia 27/10/2023, n. 14

Misure finanziarie multisettoriali.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 10/05/2024, n. 3
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Art. 1 - Omissis

 

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Art. 2 - Attività produttive

1. Omissis

2. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli-Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali), dopo le parole "la realizzazione" sono inserite le seguenti: ", anche per il tramite delle sezioni regionali, ", e dopo le parole "articolo 7" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per le spese di funzionamento dello stesso CAI FVG e delle sue sezioni regionali nella misura massima del 20 per cento del contributo concesso".

3. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 36/2017, come modificato dal comma 2, hanno efficacia dal 1° gennaio 2024.

4. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 36/2017, come modificato dal comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, annualità 2024 e 2025.

5. L'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), è sostituito dal seguente:

"Art. 15 - (Comitato tecnico di valutazione)

1. È costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive il Comitato tecnico di valutazione, di seguito Comitato, quale organo di valutazione tecnica della Direzione medesima. Il Comitato esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico e negli altri casi previsti con legge regionale o bando.

2. Il Comitato è composto da sette componenti effettivi e sette sostituti con diritto di voto, di cui:

a) tre esperti in ricerca e sviluppo del settore manifatturiero e dei processi e impianti industriali;

b) due esperti nel settore delle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dell'innovazione digitale;

c) un esperto in sostenibilità ambientale ed in efficienza energetica dei processi industriali ed in economia circolare nelle imprese;

d) un esperto in biotecnologie e/o farmaceutica.

3. La nomina dei componenti effettivi e dei relativi sostituti è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sulla base dei requisiti documentati di professionalità, onorabilità ed esperienza.

4. Con la deliberazione di cui al comma 3 sono altresì nominati il Presidente del Comitato e il suo sostituto. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del suo sostituto le relative funzioni sono espletate dal componente più anziano.

5. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti che delibera a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Il Comitato si esprime inoltre su particolari problematiche relative al riesame dei progetti, anche nei casi di contenzioso; per l'espletamento di tali compiti i componenti del Comitato possono essere autorizzati dal Presidente, su proposta del responsabile del procedimento, ad effettuare accertamenti in loco.

7. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate da dipendenti della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

8. L'ammontare del gettone da corrispondere ai componenti del Comitato per la partecipazione a ciascuna seduta ammonta a 150 euro per il Presidente e a 120 euro per gli altri componenti. L'importo è aggiornabile con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.

9. Ai componenti del Comitato è dovuto, inoltre, il rimborso spese per l'espletamento delle proprie funzioni, comprese le spese per l'effettuazione degli accertamenti di cui al comma 6, nella misura prevista per i dipendenti regionali.

10. Le modalità e le procedure di funzionamento del Comitato sono stabilite con le direttive approvate con deliberazione di Giunta regionale.

11. Il Comitato resta in carica cinque anni decorrenti dalla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3. In caso di mancata ricostituzione entro la scadenza, il Comitato opera in regime di proroga per non più di quarantacinque giorni.".

6. Il Comitato tecnico di valutazione di cui alla Delib.G.R. 30 luglio 2021, n. 1212, costituito ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 26/2005, come sostituito dall'articolo 90, comma 1, della legge regionale 3/2021, continua a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina del Comitato di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005 come sostituito dal comma 5.

7. Per le finalità di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005, come sostituito dal comma 5, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

8. Alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 5 dell'articolo 11 è abrogata;

b) al comma 2 dell'articolo 72-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con le direttive medesime la Giunta regionale può destinare annualmente una quota delle risorse assegnate in bilancio, alle domande pervenute e non finanziate nel corso dell'anno precedente.".

9. Dopo la lettera f) del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA), è inserita la seguente:

"f-bis) il supporto tecnico delle strutture regionali per l'analisi e la valorizzazione delle buone pratiche di finanza sociale realizzate nel territorio regionale e per il coordinamento della rete regionale dei soggetti pubblici e privati che promuovono una finanza attenta allo sviluppo sostenibile, alle generazioni future e alle persone più fragili e vulnerabili della popolazione;".

10. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, lettera f-bis), della legge regionale 2/2022, come inserita dal comma 9, è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 32.

11. I commi 20 e 21 dell'articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), sono abrogati.

12. Al comma 5 dell'articolo 3-bis della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dopo le parole "operatori finanziari convenzionati" sono aggiunte le seguenti: ", nonché la disciplina relativa alla gestione delle attività e dei procedimenti da parte di FVG PLUS SpA ed alla deliberazione degli atti di concessione da parte del Comitato di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese)".

13. All'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 24 le parole: ", nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese)" sono soppresse;

b) al comma 25 le parole "dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012" sono sostituite dalle seguenti: "da FVG PLUS SpA".

14. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 24 e 25, della legge regionale 29/2018, come modificate dal comma 13, hanno efficacia dal 1° gennaio 2024.

15. Per le imprese aventi sede legale od operativa nei comuni del territorio regionale colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici occorsi tra luglio e agosto 2023, i termini per la rendicontazione di incentivi regionali riferiti ai procedimenti contributivi nelle materie di competenza della Direzione centrale attività produttive e turismo pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di dodici mesi.

16. Ai fini dell'individuazione dei comuni del territorio regionale di cui al comma 15 si fa riferimento al decreto 17 agosto 2023, n. 728/PC/2023, integrato con decreto 22 agosto 2023, n. 736/PC/2023 dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile.

17. La proroga di cui al comma 15 opera automaticamente alle condizioni di legge, senza necessità di presentazione di alcuna comunicazione o richiesta specifica.

18. All'articolo 60 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole ", prioritariamente nelle aree degli agglomerati industriali, " sono soppresse;

b) al comma 2 la parola "valutativo" è soppressa;

c) la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

"a) impatto occupazionale previsto a pena di revoca del contributo pari ad almeno: dieci nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato;";

d) alla lettera b) del comma 3 le parole "7 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni" e dopo le parole "nell'adeguamento" sono inserite le seguenti: "o recupero";

e) la lettera c) del comma 3 è abrogata;

f) alla lettera d) del comma 3 la parola "almeno" è soppressa.

19. Per le finalità dell'articolo 60 della legge regionale 3/2021, come modificato dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

20. Omissis

21. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5-bis, comma 4-quater, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), a parziale deroga di quanto previsto dal comma 4-quinquies del medesimo articolo, per il solo anno 2023, PromoTurismoFVG inserisce nel Programma triennale di investimento 2024-2026 anche gli interventi attuati e da attuare nel corrente anno finanziario.

22. Il programma triennale di cui al comma 21 è presentato entro il 15 novembre. Entro il 30 novembre il Servizio regionale competente in materia di turismo provvede al trasferimento delle risorse necessarie al finanziamento degli interventi riferiti all'anno 2023.

23. Per le finalità di cui ai commi 21 e 22 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, annualità 2023.

24. - 25. Omissis

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Comune di Monfalcone le risorse necessarie per il rinnovo, la riqualificazione e l'adeguamento delle reti impiantistiche delle Terme Romane site nel Comune di Monfalcone.

27. La domanda per il trasferimento delle risorse di cui al comma 26 è presentata dal Comune di Monfalcone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico degli interventi da realizzare, di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

28. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa di 1.000.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 32.

29. In considerazione della difficile situazione economica del mercato di settore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai Consorzi di pietra ornamentale regolarmente costituiti al fine di sostenere i costi per le attività promozionali ed istituzionali degli Enti.

30. La domanda di contributo di cui al comma 29 deve essere inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale. Con decreto del Direttore di Servizio competente sono definite le modalità di rendicontazione della spesa.

31. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 32.

32. Omissis

 

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Art. 3 - Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni che presentano apposita richiesta le risorse necessarie per realizzare interventi di adeguamento funzionale delle sedi logistiche che la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche utilizza sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali). Le risorse sono ripartite in proporzione a quanto richiesto dai Comuni interessati.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 34.

3. L'Amministrazione regionale, nell'anno 2024, è autorizzata a concedere i contributi per la manutenzione e conservazione delle bressane e dei roccoli di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), anche con riferimento alle domande presentate nel corso del 2023.

4. Per le finalità di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, annualità 2024.

5. - 8. Omissis

9. Al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole, i finanziamenti agevolati erogati dal Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo a favore delle imprese che nel territorio regionale producono, trasformano prodotti agricoli anche in non agricoli e li commercializzano, possono essere garantiti da pegno mobiliare rotativo o non possessorio costituito, sui prodotti medesimi, in conformità alla normativa statale di settore.

10. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 9, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, ai beneficiari dei finanziamenti individuati dal comma medesimo, un aiuto per l'abbattimento dei costi di accesso e utilizzo dei servizi digitali e software che, per rendere possibile la costituzione del pegno, permettono l'iscrizione in registri informatizzati dei beni posti in garanzia e consentono alla banca finanziatrice e all'impresa di monitorare la loro giacenza o movimentazione.

11. I servizi digitali e software di cui al comma 10 devono essere accessibili anche all'Amministratore del Fondo di rotazione.

12. L'aiuto di cui al comma 10 è erogato nel rispetto delle condizioni stabilite dai regimi "de minimis" previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e consiste in una riduzione dei costi di accesso e utilizzo dei servizi digitali e software che la banca pone a carico dell'impresa beneficiaria del finanziamento agevolato. A tal fine, la banca, secondo i criteri e le modalità disciplinate dalle convenzioni sottoscritte tra l'Amministrazione regionale e le banche ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), riduce i predetti costi a carico dell'impresa e deduce pari importo dal versamento al Fondo di rotazione delle rate di ammortamento del finanziamento medesimo.

13. Per le finalità previste dal comma 10 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo.

14. - 27. Omissis

28. In considerazione delle misure e indicazioni adottate per evitare la diffusione del virus della peste suina africana (PSA), al fine di tutelare la macellazione per consumo domestico privato, uso tradizionale e consuetudine storica radicata nel tessuto rurale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per le spese connesse con lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale derivati dalle macellazioni di suini per autoconsumo effettuate fino al 31 dicembre 2023 e relative alla campagna di macellazione che inizia il 15 ottobre 2023, da privati cittadini residenti in regione, per le macellazioni avvenute sul territorio regionale.

29. Il contributo è concesso per il tramite degli stabilimenti di sottoprodotti di origine animale, riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale, quali stabilimenti o impianti che dopo la raccolta effettuano attività intermedie di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera h), del citato regolamento, che effettuano il trasporto, la gestione e lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale derivati dalle macellazioni di suini per autoconsumo, individuate ai sensi del comma 28.

30. L'istanza di adesione alla procedura per la concessione del contributo ai privati individuati al comma 28 è presentata dagli stabilimenti di cui al comma 29 alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è ripartito e concesso in parti uguali tra le istanze di adesione ammissibili, nei limiti dello stanziamento disponibile. L'erogazione del contributo è disposta a seguito di presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 29, entro il 31 marzo 2024, di documentazione idonea ad attestare l'avvenuto intervento a favore del privato finalizzato allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale derivati dalle macellazioni di suini per autoconsumo recanti gli estremi delle relative notifiche di macellazione all'Azienda sanitaria regionale territorialmente competente, effettuate dal privato che ha macellato per autoconsumo.

31. Ai fini della rendicontazione, entro il termine e con le modalità indicati nel decreto di erogazione, gli stabilimenti di cui al comma 29 che hanno aderito alla procedura per la concessione del contributo ai privati presentano le fatture emesse a carico degli stessi per le macellazioni effettuate ai sensi del comma 28 con l'indicazione dell'intervento regionale ai sensi del comma stesso.

32. A fini della concessione dei contributi di cui al comma 28, per le macellazioni effettuate per consumo domestico privato, le aziende agricole aventi sede in regione sono equiparate ai privati cittadini.

33. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 34.

34. Omissis

 

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Art. 4 - Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile

1. All'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 30 le parole ", oppure per il solo smaltimento, " sono soppresse;

b) dopo il comma 30-bis è inserito il seguente:

"30-ter. Le domande di contributo di cui al comma 30, concernenti gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di ambiente dall'1 gennaio al 31 luglio di ogni anno, a seguito della conclusione delle attività, unitamente alla documentazione giustificativa delle spese sostenute nei sei mesi precedenti alla presentazione della domanda. Il contributo è concesso secondo il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e fino a esaurimento delle risorse disponibili.".

2. Il regolamento emanato con D.P.Reg. 18 maggio 2017, n. 0114/Pres., in attuazione dell'articolo 4, comma 31, della legge regionale 25/2016, continua ad applicarsi ai contributi concessi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale entro il 2023.

3. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 25/2016, come modificato dal comma 1, lettera a), e tenuto conto di quanto previsto dal comma 30-ter, come inserito dal comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023- 2025.

4. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 32, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), anche al fine di favorire aggregazioni in direzione di una gestione unica integrata dei rifiuti, è autorizzata la costituzione, anche in via indiretta, da parte degli enti locali di società a capitale interamente pubblico.

5. Al fine di effettuare gli interventi necessari e improcrastinabili di difesa del territorio e promuovere adeguate condizioni di sicurezza dei luoghi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura Friulana un contributo straordinario di 1 milione di euro per l'anno 2023 finalizzato alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza idraulica e protezione degli argini del torrente Torre, da attuare lungo i territori dei Comuni rivieraschi.

6. Per le finalità di cui al comma 5 il Consorzio di bonifica Pianura Friulana, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura regionale competente in materia di ambiente la domanda di contributo corredata della descrizione delle opere e del relativo quadro preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

7. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 21.

8. - 10. Omissis

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a persone fisiche titolari del diritto di proprietà oppure di diritti reali o personali di godimento riconosciuti in un atto registrato su unità immobiliari a uso residenziale situate nel territorio regionale, contributi a sostegno degli oneri connessi alla dismissione di generatori di calore per il riscaldamento domestico a biomasse legnose di potenza inferiore o uguale a 35 kW, con classe di qualità inferiore o uguale a 3 stelle o non classificati, e il contestuale acquisto e installazione di generatori di calore a biomassa combustibile solida di potenza inferiore o uguale a 35 kW, appartenenti almeno alla classe di qualità uguale o superiore a 4 stelle di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide), e di pompe di calore elettriche aria/aria e aria/acqua di potenza inferiore o uguale a 35 kW. N1

12. I contributi di cui al comma 11 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso):

a) fino all'ammontare massimo di 2.000 euro per stufe e camini e di 4.000 euro per caldaie e pompe di calore, da installare nelle unità immobiliari situate nei territori dei Comuni in cui sono stati rilevati superamenti dei limiti di legge o dei valori obiettivo per il benzo-a-pirene in almeno uno dei cinque anni precedenti la pubblicazione dell'avviso di cui al comma 15; N2

b) fino all'ammontare massimo di 1.000 euro per stufe e camini e di 3.000 euro per caldaie e pompe di calore, da installare nelle unità immobiliari situate nei territori dei Comuni diversi da quelli di cui alla lettera a).

12-bis. L’elenco dei Comuni di cui al comma 12, lettera a), sarà allegato all’avviso di cui al comma 13. N3

13. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 11 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di ambiente a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione. Nell'avviso sono indicati le modalità e il termine di presentazione delle domande di concessione del contributo, le spese ammissibili al contributo, le modalità di concessione e di erogazione del contributo.

14. Sono ammissibili a contributo le spese connesse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 11 sostenute nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo. I soggetti indicati al comma 11 possono presentare domanda per una sola unità immobiliare; per la stessa unità immobiliare è ammessa una sola domanda per uno degli interventi di cui al comma 11.

15. Il contributo di cui al comma 11 è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici o con le detrazioni fiscali nazionali nel limite dell'importo della spesa ammissibile. Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo con altri contributi pubblici in relazione ai quali si rimanda alle normative di settore.

16. In sede di prima applicazione delle misure di sostegno previste dal comma 11 sono finanziabili, qualora ritenute ammissibili, le spese per la realizzazione degli interventi di cui al comma 11, sostenute dal 1° ottobre 2023 al giorno precedente la data di presentazione della domanda di contributo.

16-bis. Con deliberazione della Giunta regionale l’attività di gestione delle pratiche contributive di cui al comma 11 può essere delegata alle Camere di commercio competenti per territorio. L’assegnazione delle risorse destinate allo svolgimento dell’attività è disciplinata da una convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale. N3

17. Per le finalità di cui comma 11 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 21.

18. - 19. Omissis

20. All'articolo 8 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 4 le parole "entro un mese" sono sostituite dalle seguenti: "entro quarantacinque giorni" e le parole "entro le ore ventuno nel periodo di ora solare e entro le ore ventidue nel periodo di ora legale" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore ventitré nel periodo di ora solare e entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale";

b) al comma 7 le parole "; il calcolo della luminanza deve tener conto dell'elevata riflettività del manto nevoso" sono soppresse.

21. Omissis

 

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Art. 5 - Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità

1. Dopo il comma 88 dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è inserito il seguente:

"88-bis. Con il contributo straordinario di cui al comma 88 sono finanziati anche gli interventi di completamento necessari a garantire la piena funzionalità delle opere stesse che abbiano subito una rimodulazione per far fronte all'aumento dei costi dei quadri economici.".

2. Il comma 56 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), è sostituito dal seguente:

"56. I finanziamenti di cui al comma 55 possono essere concessi per interventi aventi scadenze, definite dai Piani di cui al comma 55, da rispettare entro il termine del 31 dicembre 2023.".

3. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 88-bis, della legge regionale 13/2023, come inserito dal comma 1, anche in relazione alle modifiche di cui al comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

4. Al fine di garantire il recupero dei valori paesaggistici compromessi l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi al Comune di Cormons ai sensi dell'articolo 5, comma 24, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021- 2023), e a concedere un contributo integrativo per un importo pari a 800.000 euro per le necessarie attività di bonifica e la conclusione dell'intervento di demolizione del sovrappasso ferroviario di Cormons.

5. Le domande per la concessione del contributo integrativo e per la conferma dei contributi di cui al comma 4 sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredate delle perizie inerenti le spese di cui al comma 4.

6. In relazione al contributo integrativo previsto dal comma 4 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 34.

7. Al comma 11 dell'articolo 5 della legge regionale 13/2023 dopo le parole "previsioni del D.P.Reg. n. 0126/2022" sono inserite le seguenti: "e anche per spese sostenute dal 1° gennaio 2019".

8. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 11, della legge regionale 13/2023, come modificato dal comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

9. Al comma 70 dell'articolo 5 della legge regionale 22/2022 le parole: "straordinari una tantum" sono soppresse.

10. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 70, della legge regionale 22/2022, come modificato dal comma 9, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

11. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 13/2023 le parole "antecedenti al 2013" sono sostituite dalle seguenti: "antecedenti al 2014".

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 300.000 euro, concesso con decreto 13 ottobre 2017, n. 7341, ed erogato al Comune di Torviscosa ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per il recupero dell'ex fabbricato di ricerche agrarie, per la realizzazione del diverso intervento di riqualificazione del palazzetto dello sport.

13. Per le finalità previste dal comma 12 il Comune presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione illustrativa delle opere da realizzarsi, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il provvedimento di conferma del contributo la struttura regionale competente fissa, altresì, i termini di esecuzione e di rendicontazione dell'incentivo per i lavori di cui al comma 12.

14. Al comma 10 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "in scadenza nel 2023" sono aggiunte le seguenti: "e nel 2024";

b) le parole "sono fissati al 30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "sono fissati al 30 giugno 2025".

15. Gli interventi edilizi di rifacimento parziale o integrale delle coperture danneggiate dagli eventi di cui alle dichiarazioni dello stato di emergenza per gli intensi eventi meteorologici occorsi sul territorio regionale a partire dal 13 luglio 2023, sono ammissibili anche mediante l'utilizzo di materiali di rivestimento non identificabili con le tipologie indicate dalla strumentazione urbanistica comunale vigente. In tal caso, al fine di permettere l'intervento in tempi celeri, il Comune non procede, né in via preventiva né successiva rispetto all'intervento, con la modifica o variante dello strumento urbanistico o del regolamento edilizio comunale.

16. La possibilità di eseguire gli interventi di cui al comma 15, prescindendo dalle vigenti o adottate disposizioni urbanistiche e dai regolamenti edilizi, è ammessa entro il periodo di operatività delle summenzionate dichiarazioni di stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, riconoscendo in ogni caso compatibili anche gli interventi avviati e in corso nel periodo indicato, ma al cui compimento si pervenga successivamente alla data di scadenza delle dichiarazioni citate.

17. Dopo il comma 1 dell'articolo 32-septies della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), è inserito il seguente:

"1-bis. Ai procedimenti contributivi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 30, nonché dei Capi II e III del Titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).".

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Trieste per gli interventi di manutenzione straordinaria presso le strutture denominate "Ponte Bianco e Ponte Verde" siti in Riva Tre novembre, nonché del "Ponte di Via Brigata Casale", sito in Via Brigata Casale.

19. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Trieste presenta al Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture e territorio domanda di concessione del contributo, corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma finanziario e delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

20. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del contributo, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

21. Per le finalità previste al comma 18 è destinata la spesa di 4.500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 34.

22. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 9 febbraio 2023, n. 1 (Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili), è inserito il seguente:

"2-bis. Nel caso di intervento realizzato a servizio di unità immobiliare di proprietà di una persona fisica deceduta prima della presentazione della domanda può inoltrare istanza di incentivo l'erede, in possesso di autorizzazione da parte degli eventuali altri coeredi o in possesso di dichiarazione di successione presentata.".

23. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 1/2023, in relazione a quanto previsto dal comma 22, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025.

24. La disposizione dell'articolo 13, comma 6-bis, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea), convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, trova applicazione nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sino al 31 dicembre 2024.

25. Con decreto del Presidente della Regione sono adottate le disposizioni attuative di cui al comma 24 e le modalità di accreditamento del personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore presso il Servizio motorizzazione civile regionale.

26. Al comma 21 dell'articolo 5 della legge regionale 13/2023 dopo le parole "istituti scolastici paritari" sono inserite le seguenti: "senza fini di lucro".

27. Al fine di realizzare gli interventi necessari alla viabilità per l'effettuazione del Giro d'Italia 2024, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente di decentramento regionale di Udine l'importo di 2.500.000 euro.

28. Per le finalità previste al comma 27 è destinata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2023 e 2.350.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023- 2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 34.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ad associazioni aventi sede nei Comuni capoluogo delle ex Province della Regione che abbiano tra gli scopi statutari la collaborazione con le famiglie e le istituzioni scolastiche per la formazione civile, culturale, morale e cristiana dei giovani studenti mediante l'effettuazione di attività assistenziali, culturali, formative, sociali, ricreativo-sportive e che siano conduttrici di edifici mediante contratto, anche di comodato d'uso gratuito, regolarmente registrato.

30. I contributi di cui al comma 29 possono essere concessi al fine di sostenere le spese per l'adeguamento normativo, la manutenzione straordinaria, il superamento delle barriere architettoniche e il risanamento dell'edificio.

31. Per le finalità di cui al comma 29 la domanda è presentata a mezzo posta elettronica alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata della relazione tecnico-illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo sono stabiliti con il decreto di concessione.

32. Per le finalità di cui al comma 29 il contributo massimo concedibile ammonta a 150.000 euro.

33. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 34.

34. Omissis

 

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Art. 6 - Beni e attività culturali, sport e tempo libero

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola "stipula" è sostituita dalle seguenti: "può stipulare";

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Alle procedure di concessione dei finanziamenti di cui al comma 2 si applica l'articolo 32-bis, commi 1 e 1-ter, della legge regionale 16/2014.".

2. Il termine di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi nelle annualità 2022 e 2023 per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), fissato in via transitoria al 31 dicembre 2023 dall'articolo 16, comma 4, del "Regolamento di modifica del regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con D.P.Reg. 16 agosto 2017, n. 191", emanato con D.P.Reg. 21 ottobre 2022, n. 135/Pres., è prorogato al 31 dicembre 2024.

3. Alla legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2-bis dell'articolo 4, le parole "a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche", sono sostituite dalle seguenti: "a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, che hanno tra i propri scopi statutari la promozione o lo svolgimento di attività culturali o artistiche";

b) al comma 2 dell'articolo 14, le parole ", approvati dalla Giunta regionale, " sono soppresse e dopo le parole "la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, " sono inserite le seguenti: "eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 1,";

c) al comma 6 dell'articolo 23, le parole ", approvati dalla Giunta regionale, " sono soppresse e dopo le parole "la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, " sono inserite le seguenti: "eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 5,";

d) al comma 6 dell'articolo 24, le parole ", approvati dalla Giunta regionale, " sono soppresse e dopo le parole "la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, " sono inserite le seguenti: "eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 5,";

e) al comma 8 dell'articolo 26, le parole ", approvati dalla Giunta regionale, " sono soppresse e dopo le parole "la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, " sono inserite le seguenti: "eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 7,";

f) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 27-quater, le parole ", approvati dalla Giunta regionale, ", sono soppresse e dopo le parole "i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, " sono inserite le seguenti: "eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 3,".

4. Per le finalità di cui al comma 2-bis dell'articolo 4 della legge regionale 16/2014, come modificato dal comma 3, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

5. - 9. Omissis

10. Al comma 17 dell'articolo 6 della legge regionale 24/2021 le parole "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio".

11. Al comma 40 dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono ammissibili le spese sostenute dal 1° luglio 2023 e il contributo è erogato in un'unica soluzione anticipata.".

12. Per le finalità di cui al comma 52 dell'articolo 6 della legge regionale 24/2021, tenuto conto di quanto previsto dal comma 40 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2023, come modificato dal comma 11, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

13. Al comma 18 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2023 dopo le parole "manutenzione straordinaria" sono inserite le seguenti: "e per l'acquisto di attrezzature per l'allestimento".

14. Per le finalità di cui al comma 18 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2023, come modificato dal comma 13, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

15. - 24. Omissis

25. Al fine di aumentare l'efficacia dell'azione avviata nell'esercizio 2022 e proseguita nell'esercizio in corso, con la quale la Regione ha concorso finanziariamente alla realizzazione di interventi finalizzati a tutelare il patrimonio culturale regionale e ad evitare il deterioramento di edifici sedi di raccolte museali di alto pregio storico e culturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai Comuni destinatari dei finanziamenti concessi, alla data di entrata in vigore della presenta legge, a valere sull'Avviso approvato con Delib.G.R. 30 settembre 2022, n. 1427, contributi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, entro il limite massimo di 100.000 euro, per interventi di manutenzione e di restauro delle collezioni conservate nei Musei che hanno beneficiato dei finanziamenti medesimi.

26. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 25, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

27. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 25 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali ed è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente o da altro soggetto legittimato o delegato e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [email protected], dalla casella di posta elettronica certificata dell'ente richiedente. Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere indicata la seguente dicitura "Manutenzioni collezioni museali 2023".

28. La domanda di contributo deve essere inviata, a pena di inammissibilità, nel periodo tra il giorno 15 novembre e il giorno 28 novembre 2023 compresi e alla stessa devono essere allegati, a pena di inammissibilità, una relazione illustrativa delle attività di manutenzione delle collezioni che si intendono realizzare e il relativo preventivo di spesa.

29. Ai fini dell'accertamento della data e ora di invio della domanda di contributo faranno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente.

30. Il contributo concesso può essere erogato anticipatamente, in unica soluzione, su richiesta dell'ente beneficiario.

31. La spesa relativa ai contributi di cui al comma 25 è rendicontata dall'ente beneficiario al Servizio competente in materia di beni culturali entro il termine fissato nel decreto di concessione o successivamente prorogato, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

32. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 2.200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 62.

33. Al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio bibliotecario, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), e dal relativo regolamento attuativo (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23), emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2016, n. 0236/Pres., le biblioteche già riconosciute di interesse regionale ai sensi della predetta legge mantengono tale qualifica anche per l'anno 2024.

34. La conferma ovvero la revoca dei provvedimenti di riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale sottoposte a revisione periodica negli anni dal 2020 al 2024 viene disposta con deliberazione della Giunta regionale la cui efficacia decorre dal 1° gennaio 2025.

35. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del regolamento emanato con D.P.Reg. n. 0236/2016, gli enti gestori dei sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento medesimo e gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 6 del predetto regolamento, presentano le domande di contributo per l'anno 2024 nel periodo tra il giorno 1° gennaio 2024 e il giorno 31 gennaio 2024 compresi.

36. Per le finalità di cui ai commi 33 e 35 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti), nonché a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, annualità 2024.

37. Omissis

38. Al fine di valorizzare il sito di interesse storico e culturale di Oslavia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a sostegno delle spese previste per l'opera di restauro e ammodernamento dei cannoni d'artiglieria posizionati presso il complesso monumentale del Sacrario Militare di Oslavia.

39. Per le finalità di cui al comma 38 il Commissariato generale per le Onoranze ai caduti presso il Ministero della difesa presenta alla struttura regionale competente in materia di beni culturali, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda di contributo corredata del quadro preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

40. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 62.

41. All'articolo 5 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure di sostegno a favore dei soggetti che gestiscono beni e organizzano attività culturali nella città di Gorizia";

b) al comma 1 dopo le parole "dei beni da queste gestiti" sono aggiunte le seguenti: ", nonché ai soggetti che organizzano nella città di Gorizia, da almeno venti anni, eventi e attività culturali di rilevanza internazionale e di elevato valore e pregio culturale, al fine di sostenerne e incrementarne la qualità";

c) al comma 2, dopo le parole "gestori di tali beni", sono aggiunte le seguenti: "o organizzatori di tali eventi e attività".

42. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 19/2021, come modificato dal comma 41, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

43. All'articolo 6 della legge regionale 13/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 89 sono inseriti i seguenti:

"89-bis. Per le finalità di cui al comma 89 i Comuni della regione singoli o associati interessati presentano, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, domanda di trasferimento alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 24 novembre 2023.

89-ter. Le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite in parti uguali tra tutte le domande pervenute.";

b) il comma 90 è sostituito dal seguente:

"90. Con riferimento ad affreschi di dimensione inferiore ai due metri quadrati, i Comuni ai quali vengono trasferite le risorse di cui al comma 89 possono concedere contributi anche per più affreschi per ogni singolo richiedente privato nei limiti di seguito indicati:

a) in misura non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 10.000 euro per il primo affresco;

b) in misura non superiore all'80 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 8.000 euro per il secondo affresco;

c) in misura non superiore al 70 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 7.000 euro per gli affreschi successivi al secondo.";

c) al comma 91, dopo la parola "richiedente", è inserita la seguente: "privato";

d) il comma 92 è sostituito dal seguente:

"92. Con riferimento ad affreschi di dimensione pari o superiore ai due metri quadrati, i Comuni ai quali vengono trasferite le risorse cui al comma 89 possono concedere contributi per un solo affresco per ogni singolo richiedente privato in misura non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 25.000 euro.";

e) dopo il comma 93 sono inseriti i seguenti:

"93-bis. Con il decreto di trasferimento delle risorse vengono stabiliti i termini e le modalità per la loro rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

93-ter. Le risorse trasferite possono essere erogate anticipatamente su richiesta del Comune beneficiario.";

f) il comma 94 è abrogato.

44. Per le finalità di cui al comma 89 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2023, in relazione alle modifiche apportate dal comma 43, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

45. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4-bis della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), è sostituita dalla seguente:

"a) promuove e gestisce la Scuola dedicata all'organizzazione e all'erogazione di corsi specialistici per l'apprendimento delle tecniche per l'esecuzione del merletto a fuselli anche avvalendosi di enti di formazione regionale accreditati ai sensi della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente); a tal fine ERPAC segnala agli enti di formazione accreditati per la formazione continua, già selezionati attraverso avvisi pubblici della Regione, anche costituiti in associazione temporanea di imprese, i fabbisogni formativi relativi all'apprendimento delle tecniche per l'esecuzione del merletto a fuselli;".

46. - 54. Omissis

55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale FVG della Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti un contributo fino a concorrenza della spesa ammissibile a sostegno dei costi connessi all'organizzazione sul territorio regionale del Torneo Internazionale Primavera Calcio, nonché alla manutenzione straordinaria e per l'acquisto di attrezzature per l'allestimento dell'impianto sportivo di proprietà pubblica sede della manifestazione stessa.

56. Ai fini della determinazione della spesa ammessa a contributo nell'ambito dei costi per l'organizzazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), emanato con D.P.Reg. 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres., in quanto compatibili.

57. Per le finalità di cui al comma 55, il Comitato regionale FVG della Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti presenta al Servizio competente in materia di sport, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dettagliato per voci di spesa, nonché della eventuale autorizzazione dell'ente pubblico proprietario alla realizzazione di lavori presso gli impianti sportivi di cui al comma 55. Sono altresì ammissibili a contributo le spese sostenute prima della presentazione della domanda.

58. Con il decreto di concessione sono stabilite le tempistiche di liquidazione del contributo, modalità e termini per la rendicontazione delle spese. Il contributo può essere liquidato in via anticipata, su richiesta del beneficiario.

59. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, il vincolo di destinazione sull'impianto sportivo di cui al comma 55 è relativo al solo mantenimento della destinazione da parte dell'ente pubblico proprietario.

60. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023- 2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 62.

61. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata altresì la spesa di 1.100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 62.

62. Omissis

 

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Art. 7 - Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia

1. Al comma 2 dell'articolo 30-ter della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), le parole: ", su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro e formazione d'intesa con l'Assessore competente in materia di attività produttive, " sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 30-quater della legge regionale 11/2009 le parole: "su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive d'intesa con l'Assessore competente in materia di lavoro e formazione" sono soppresse.

3. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 30-sexies della legge regionale 11/2009 è sostituita dalla seguente:

"g) trasmette gli atti soggetti al controllo alla Direzione generale che provvede al successivo loro inoltro alla Giunta regionale.".

4. Al comma 6 dell'articolo 30-octies della legge regionale 11/2009 le parole "delle Direzioni centrali vigilanti" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione generale".

5. Al comma 1 dell'articolo 30-nonies della legge regionale 11/2009 le parole: "su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro e formazione d'intesa con l'Assessore competente in materia di attività produttive" sono soppresse.

6. Al comma 2 dell'articolo 30-undecies della legge regionale 11/2009 le parole: "d'intesa con gli Assessori competenti in materia di attività produttive e di lavoro e formazione" sono soppresse.

7. Il comma 2 dell'articolo 30-duodecies della legge regionale 11/2009 è sostituito dal seguente:

"2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione generale che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e di eventuali pareri, alla Giunta regionale per l'approvazione.".

8. Al comma 7 dell'articolo 30-duodecies della legge regionale 11/2009 le parole "per il tramite delle Direzioni centrali competenti in materia di lavoro e formazione e di attività produttive" sono sostituite dalle seguenti: "per il tramite della Direzione generale".

9. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti-FVG), la condizione dell'assunzione sul territorio regionale di cui al comma 1, lettera a), risulta soddisfatta anche qualora la prestazione lavorativa risulti resa in misura prevalente, anche in modalità da remoto, sul territorio regionale ancorché la sede di lavoro risulti ubicata al di fuori del territorio stesso.

10. Al fine di garantire la continuità e l'effettività degli interventi regionali in materia di politica attiva del lavoro, anche nell'ottica dell'efficace fronteggiamento delle ricadute economiche ed occupazionali derivanti dalle situazioni emergenziali del mercato interno, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse di cui al comma 11, a concedere gli incentivi di politica attiva del lavoro di cui agli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), per le domande presentate nel 2023, ai sensi della relativa regolamentazione attuativa, che risultino ammissibili a contributo e non ancora definite alla data del 31 dicembre 2023.

11. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 38.

12. - 14. Omissis

15. Al fine di supportare i processi e le attività di programmazione dell'offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale, dell'offerta educativa e del dimensionamento della rete scolastica e dei servizi educativi del sistema integrato di educazione e di istruzione per l'infanzia, e per orientare con efficacia la programmazione pluriennale degli interventi edilizi onde assicurare l'adeguatezza delle infrastrutture alle esigenze della funzione didattica ed educativa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a collaborare con le Università e le istituzioni scientifiche presenti nel proprio territorio perseguendo un approccio interdisciplinare.

16. Per le finalità di cui al comma 15 la Direzione centrale competente in materia di istruzione e formazione stipula una o più Convenzioni con le Università e le istituzioni scientifiche interessate a collaborare al progetto, nelle quali sono definite le forme e gli strumenti di collaborazione per le attività di ricerca applicata e di consulenza scientifica.

17. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 8 (Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 38.

18. All'articolo 26 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La Regione riconosce e sostiene altresì gli enti locali, gli enti pubblici e i soggetti privati senza fini di lucro in convenzione con un ente pubblico, che abbiano aderito alla rete europea ufficiale di informazione e orientamento dei giovani dell'Unione europea, istituendo punti locali in strutture diverse da un Informagiovani, purché queste abbiano i giovani come target prioritario e/o l'Europa come ambito di intervento.";

b) al comma 4 dopo la parola "Informagiovani" sono inserite le seguenti: "e dei punti locali, aderenti alla rete europea ufficiale di informazione e orientamento dei giovani dell'Unione Europea - Eurodesk, ";

c) al comma 4 le parole: "Con regolamento regionale sono individuati requisiti, criteri e modalità di concessione dei contributi." sono soppresse;

d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. Gli Enti gestori degli Informagiovani e dei punti locali, che abbiano aderito alla rete europea ufficiale di informazione e orientamento dei giovani dell'Unione europea - Eurodesk, presentano la domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 4 entro il 31 marzo di ciascun anno alla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili tramite posta elettronica certificata.

6-ter. La domanda di cui al comma 6-bis, redatta utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di politiche giovanili e pubblicato sul portale regionale giovani, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da altra persona munita di poteri di firma e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata, a pena di inammissibilità, della documentazione dimostrativa dell'adesione alla rete Eurodesk per l'anno corrente e della documentazione di avvenuto pagamento della quota di adesione o rinnovo. Per il procedimento trova applicazione l'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

6-quater. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 4 a sollievo degli oneri sostenuti nell'anno 2023 sono presentate con le medesime modalità di cui ai commi 6-bis e 6-ter entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali).

6-quinquies. Il contributo di cui al comma 4 per ciascun Punto Locale ammonta al 90 per cento delle spese sostenute per l'adesione fino ad un massimo di 5.000 euro. Sono ammissibili le spese al lordo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) qualora l'imposta rappresenti un costo per il soggetto gestore del Punto Locale e sia indetraibile.

6-sexies. Il beneficiario del contributo garantisce, pena la revoca dello stesso, il rispetto di standard di qualità minima della rete Eurodesk e in particolare:

a) un'adeguata attività di informazione e orientamento gratuito rivolta ai giovani sui programmi europei di riferimento nel territorio di appartenenza;

b) un'apertura di servizio al pubblico o disponibilità dell'operatore di riferimento di almeno 10 ore settimanali;

c) l'aggiornamento, ogni qualvolta si renda necessario, delle informazioni relative all'indirizzo della sede, ai numeri di telefono, all'indirizzo email, all'orario di apertura al pubblico e a quello di disponibilità degli operatori.

6-septies. Il beneficiario si impegna altresì a partecipare agli incontri di coordinamento dei punti locali e all'attività di monitoraggio posta in essere dall'Amministrazione regionale, a partecipare alle iniziative di promozione e diffusione dell'informazione sui programmi europei rivolti ai giovani anche attraverso i collegamenti con il Portale regionale giovani www.giovanifvg.it.

6-octies. I beneficiari sono tenuti ad informare la platea dei possibili destinatari che l'attività del punto locale è sostenuta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e ad apporre nell'eventuale materiale informativo e promozionale il logo della Regione.

6-nonies. Entro il 31 marzo dell'anno successivo i beneficiari devono presentare alla struttura competente in materia di politiche giovanili una relazione sull'attività svolta nell'anno di riferimento dell'adesione alla rete Eurodesk, con particolare attenzione a quanto previsto al comma 6-sexies. La mancata presentazione della relazione comporta l'esclusione dal contributo per l'anno successivo.".

19. Per le finalità derivanti da quanto disposto dall'articolo 26 della legge regionale 22/2021, come modificato dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

20. L'Amministrazione regionale, nell'ambito degli interventi a favore degli alunni ricoverati nelle strutture ospedaliere, previsti dall'articolo 15-bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), sostiene la realizzazione di innovativi ambienti di apprendimento e di accoglienza a favore degli alunni ricoverati.

21. Gli interventi di cui al comma 20 si inseriscono e integrano le azioni previste all'interno del progetto per la scuola in ospedale e la didattica a domicilio, approvato con Delib.G.R. 15 settembre 2023, n. 1452 (interventi a favore degli alunni ricoverati nelle strutture ospedaliere e nel proprio domicilio. Progetto e schema di convenzione).

22. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e sanità, è approvato lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione stipulata per la realizzazione del progetto di cui al comma 21.

23. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023- 2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 38.

24. - 26. Omissis

27. Il comma 59 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è sostituito dal seguente:

"59. La competente Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia emana un bando annuale, da pubblicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.".

28. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 59, della legge regionale 13/2023, come sostituito dal comma 27, è destinata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale)- Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 38.

29. Il comma 64 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è sostituito dal seguente:

"64. La competente Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia emana un bando annuale, da pubblicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.".

30. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 64, della legge regionale 13/2023, come sostituito dal comma 29, è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 38.

31. Il comma 69 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è sostituito dal seguente:

"69. La competente Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia emana un bando annuale, da pubblicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.".

32. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 69, della legge regionale 13/2023, come sostituito dal comma 31, è destinata la spesa complessiva di 260.000 euro, suddivisa in ragione di 130.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 38.

33. - 38. Omissis

 

10767456 11575683
Art. 8 - Salute e politiche sociali

1. - 9. Omissis

10. In via di interpretazione autentica del comma 83 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2023, le parole "Comuni capoluogo della regione" sono da intendersi riferite ai Comuni capoluogo delle ex province della regione.

11. Omissis

12. Il termine di rendicontazione dei contributi straordinari una tantum di cui al comma 35 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2022 è fissato al 31 dicembre 2023.

13. - 26. Omissis

27. Alla legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 34 è aggiunto il seguente:

"3-bis. I soggetti individuati al comma 1 concorrono al raggiungimento delle finalità pubbliche di erogazione dei livelli essenziali di assistenza e a quelli aggiuntivi regionali e sono soggetti all'attività di monitoraggio e controllo quantitativo e qualitativo da parte del Servizio sanitario regionale pubblico sia a livello di singolo ente che di sistema, al fine di verificare la corretta erogazione delle prestazioni sanitarie secondo quanto contrattualizzato, nonché di perseguimento degli obiettivi di salute pubblica individuati negli atti di programmazione.";

b) dopo il comma 3 dell'articolo 68 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. La Regione provvede autonomamente al finanziamento del proprio Servizio sanitario regionale con i proventi dei contributi sanitari e con risorse del proprio bilancio, essendo state soppresse le quote del Fondo sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato a favore della Regione medesima. Nell'ambito di tale autonomia, la Regione individua i limiti finalizzati ad assicurare la sostenibilità economica in relazione all'erogazione delle prestazioni da parte degli enti del Servizio sanitario regionale.

3-ter. La Regione individua, complessivamente o per singole materie, i limiti di cui al comma 3-bis con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto degli equilibri del bilancio regionale e tenendo conto della necessità di valorizzare il personale del Servizio sanitario regionale.".

28. Omissis

 

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Art. 9 - Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie, funzione pubblica

1. In relazione al fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, previsto dall'articolo 14, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), il termine di rendicontazione delle spese fissato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento emanato con D.P.Reg. 12 settembre 2017, n. 0204/Pres. e successive modifiche e integrazioni, può essere prorogato con decreto del Direttore di Servizio competente in materia di finanza locale, su richiesta motivata del Comune beneficiario delle risorse, una sola volta e per un periodo massimo di dodici mesi.

2. Per l'anno 2024 Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio all'Ente di decentramento regionale di Trieste risorse finanziarie pari a 700.000 euro per concorrere agli aumenti dei costi energetici della sede dell'ente e degli edifici scolastici, garantendone il funzionamento.

3. Per la finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 13.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio all'Ente di decentramento regionale di Udine risorse pari a complessivi 5.800.000 euro per gli anni 2024 e 2025, di cui 2.900.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per esigenze connesse ai costi energetici degli edifici scolastici, garantendone il funzionamento.

5. Per la finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa complessiva di 5.800.000 euro, suddivisa in ragione di 2.900.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 13.

6. - 7. Omissis

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un contributo straordinario per l'anno 2023 alla Comunità ebraica di Trieste, anche per le spese già sostenute, per l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'attivazione di sistemi di sicurezza a protezione della Sinagoga di Trieste.

9. Per accedere al contributo di cui al comma 8 la Comunità ebraica di Trieste presenta la domanda, corredata del relativo preventivo di spesa, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio regionale competente in materia di sicurezza e polizia locale.

10. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

11. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 13.

12. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina el Consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), è inserito il seguente:

"5-bis. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca il CAL per la seduta di insediamento. Fino all'elezione del Presidente l'organo è presieduto dal componente più anziano di età. Fino alla seduta di insediamento e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza del quinquennio, il CAL esercita le sue funzioni nella composizione precedente. Decorso il predetto termine il CAL può essere costituito con la comunicazione dell'avvenuta elezione di almeno i due terzi dei componenti eletti.".

13. Omissis

 

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Art. 10 - Omissis

 

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Art. 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili

1. Al comma 1-bis dell'articolo 2-bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) la parola "oppure" è soppressa;

b) la lettera c) è abrogata.

2. All'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5-bis le parole "fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP" sono sostituite dalle seguenti: "fermo restando gli adempimenti inerenti alla presentazione delle dichiarazioni fiscali come prescritti dalla normativa statale";

b) alla lettera b) del comma 5-ter la parola "oppure" è soppressa;

c) la lettera c) del comma 5-ter è abrogata;

d) al comma 6-bis le parole "fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP" sono sostituite dalle seguenti: "fermo restando gli adempimenti inerenti alla presentazione delle dichiarazioni fiscali come prescritti dalla normativa statale".

3. Omissis

4. L'articolo 56 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è sostituito dal seguente:

"Art. 56 - (Rinuncia ai crediti)

1. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare ai diritti di credito di importo non superiore a 100 euro, a esclusione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative, dall'imposizione di tributi e dal pagamento di canoni di utilizzo di beni.

2. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare al recupero dei diritti di credito o dei ratei di cui all'articolo 52 qualora, da parere reso dall'Avvocatura della Regione in base a riscontri obiettivi, risulti anti economico il ricorso a procedure giudiziali.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai diritti di credito rappresentati contabilmente come partite di giro o operazioni per conto terzi e a quelli derivanti da assegnazioni vincolate per legge a scopi specifici.".

5. - 8. Omissis

 

10767456 11575687
Art. 12 - Art. 13 - Omissis

 

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Art. 14 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

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Tabelle - Omissis

 

 

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A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica