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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 30/09/2021, n. 0168/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 30/09/2021, n. 0168/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 30/09/2021, n. 0168/Pres.
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Premessa
IL PRESIDENTE
VISTA la legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG), di seguito legge; VISTO in particolare l'articolo 2 della legge, che: a) al comma 1, definisce giovani professionalità altamente specializzate i soggetti di età non superiore a 35 anni che abbiano conseguito almeno uno dei seguenti titoli di studio, ovvero un titolo di studio che sia stato oggetto di riconoscimento da parte dell'Ente, dell'Amministr |
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Art. 1 - Finalità e oggetto1. Al fine di promuovere la competitività e l'attrattività del tessuto economico regionale tramite il sostegno della permanenza, del rientro e dell'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate, il presente |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 9/2021, si intendono per giovani professionalità altamente specializzate i soggetti di età non superiore a 35 anni che abbiano conseguito almeno uno dei seguenti titoli di studio, ovvero un titolo di studio che sia |
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Art. 3 - Contributi a favore di giovani professionalità altamente specializzate1. Per le finalità di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 9/2021, alle giovani professionalità altamente specializzate è riconosciuto un contributo una tantum pari a 2.000 euro, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni: a) essere state assunte da un datore di lavoro privato sul territorio regionale, a decorrere dal 10 giugno 2021, con contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo pieno |
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Art. 4 - Cumulabilità degli incentivi1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 9/2021, i c |
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Art. 5 - Presentazione delle domande1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 9/2021 i contributi di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, sono richiesti, a pena di decadenza, entro 6 mesi dall'assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b). Qualora sia stato previsto un periodo di prova, i contributi sono richiesti, a pena di decadenza, entro 6 mesi dal superamento del periodo medesimo. 2. Qualora l'assunzione di cui al comma 1 sia stata effettuata nel periodo ricompreso fra il 10 giugno 2021 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, i contributi sono richiesti, a pena di decadenza, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento ovvero, qualora sia stato previsto un periodo di prova, entro 6 mesi dal superamento del periodo medesimo se tale ultimo termine è più favorevole per il richiedente. 3. La domanda per i contributi di cui al comma 1 è predisposta e presentata solo ed esclusivamente per via telematica |
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Art. 6 - Disposizioni procedurali1. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 2. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione risultante dalla data e dall'ora di inoltro telematico tramite l'apposito |
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Art. 7 - Revoca dei contributi1. Comportano la revoca totale del contributo di cui all'articolo 3, comma 1: a) il venir meno in capo al richiedente della residenza o del domicilio sul territorio regionale entro dodici mesi dall'erogazione; b) la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta entro dodici mesi dall'erogazione. |
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Art. 8 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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Allegato A(articolo 2, comma 1, numero 3, lettera b)
LM-10 CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI LM-11 SCIENZE PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI LM-12 DESIGN LM-13 FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE LM-17 FISICA LM-18 INFORMATICA LM-20 INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA LM-21 INGEGNERIA BIOMEDICA LM-22 INGEGNERIA CHIMICA LM-23 INGEGNERIA CIVILE LM-24 INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI |
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