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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 25/06/2024, n. 4
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Art. 1 - (Sostituzione dell’articolo 34 della legge regionale 21/2019)1. L’articolo 34 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), è sostituito dal seguente: “Art. 34 (Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza - ComPA FVG) 1. Al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza degli enti del Comparto unico, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 4, primo comma, numeri 1) e 1-bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e delle norme di attuazione statutaria, con particolare riferimento all’articolo 15 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), provvede: |
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Art. 2 - (Inserimento degli articoli 34-bis, 34-ter, 34-quater, 34-quinquies e 34-sexies nella legge regionale 21/2019)1. Dopo l’articolo 34 della legge regionale 21/2019 sono inseriti i seguenti: “Art. 34-bis - (Formazione correlata al ruolo internazionale della Regione) 1. La Regione può avvalersi della Fondazione per promuovere o partecipare a progetti di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni di Paesi obiettivo delle azioni legate al ruolo internazionale del Friuli Venezia Giulia, con particolare riguardo ai Paesi in via di adesione all’Unione Europea.
Art. 34-ter - (Convenzione) 1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la Fondazione una convenzione per la durata della legislatura. La convenzione individua i contenuti e i criteri di gestione dell’attività della Fondazione, i criteri per determinare i relativi concorsi finanziari della Regione e le modalità di valutazione congiunta dei risultati dell’attività.
Art. 34-quater - (Organi della Fondazione) |
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Art. 3 - (Relazione annuale e programmazione triennale)1. La Fondazione presenta alla competente Commissione consiliare entro il 31 marzo di ogni anno la relazione sull’attività dell’anno precedente e |
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Art. 4 - (Disposizioni transitorie)1. In via di prima applicazione, la convenzione di cui all’articolo 34-ter della legge regionale 21/2019, come i |
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Art. 5 - (Disposizioni finanziarie)1. Per le finalità di cui all’articolo 34-ter della legge regionale 21/2019, come inserito dall� |
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Art. 6 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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