L. R. Emilia Romagna 01/08/2005, n. 17 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Emilia Romagna 01/08/2005, n. 17

Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro.
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CAPO I - PRINCIPI GENERALI
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Art. 1 - Principi

1. Con la presente legge la Regione, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea e dello Statuto regionale, riconoscendo il diritto al lavoro di ogni donna e uomo, contribuisce alla promozione dell'occupazione ed alla sua qualità c

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Art. 2 - Finalità

1. Le politiche regionali in materia di qualità, tutela e sicurezza del lavoro, nell'ambito dei principi e degli obiettivi dell'Unione europea per la piena occupazione, lo sviluppo, la competitività e la coesione sociale, nonché dei principi fondamentali della legislazione nazionale, sono volte a:

a) promuovere la piena occupazione, una migliore qualità del lavoro e la regolarità e la sicurezza del lavoro;

b) favorire l'acquisizione di condizioni lavorative continuative e stabili che contribuiscano alla qualità della vita dei lavoratori, contrastando le forme di precarizzazione del lavoro;

c) rafforzare la coesione e l'integrazione sociale;

d) qualificare le competenze professionali, al fine di favorire la crescita, la competitività, la capacità di innovazione delle imprese

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CAPO II - FUNZIONI DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE. COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE E CONCERTAZIONE SOCIALE
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SEZIONE I - FUNZIONI DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE
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Art. 3 - Funzioni della Regione

1. La Regione, sentiti gli organismi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale di cui all'articolo 6, nonché la Conferenza regionale del terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche del lavoro, nonché le altre funzioni attribuite espressamente dalla presente legge. A tale fine l'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta, approva le linee di programmazione e gli indirizzi per le politiche del lavoro, di norma con cadenza triennale, in modo unitario o comunque integrato con gli indirizzi per il sistema formativo di cui all'articolo 44 della legge regionale n. 12 del 2003, prevedendo inoltre modalità di coordinamento con la programmazione regionale in materia di politiche economiche, sociali e sanitarie.

2. Le linee di programmazione e gli indirizzi per le politiche del lavoro contengono:

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Art. 4 - Funzioni regionali di osservatorio del mercato del lavoro

1. La Regione svolge e promuove, anche in modo integrato con le attività di monitoraggio delle Province di cui all'articolo 5, comma 5, analisi qualitative e quantitative delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, a supporto delle politiche del lavoro, della formazione professionale e dell'istruzion

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Art. 5 - Funzioni delle Province

1. Le Province, in coerenza con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 3, comma 1, esercitano le funzioni di programmazione territoriale delle politiche attive del lavoro e dei servizi per il lavoro nel quadro socio-economico del loro territorio, perseguendo gli obiettivi ed adottando i metodi individuati dall'articolo 2. Le Province approvano a tale fine programmi per le politiche del lavoro, di norma triennali, in modo unitario o, comunque, integrato con la programmazione di cui all'articolo 45, comma 3 della legge regionale n. 12 del 2003.

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SEZIONE II - COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE E CONCERTAZIONE SOCIALE
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Art. 6 - Organismi regionali di collaborazione istituzionale e concertazione sociale

1. Per la realizzazione delle finalità dell'articolo 2 la Regione si avvale del Comitato di coordinamento istituzionale e della Commissione regionale tripartita di cui, rispettivamente, all'articolo 50 ed all'articolo 51 della legge regionale n. 12

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Art. 7 - Collaborazione istituzionale e concertazione sociale a livello provinciale

1. Le Province, al fine di raccordare in ambito territoriale le politiche del lavoro con le azioni per lo sviluppo locale e con le politiche sociali, istituiscono conferenze provinciali di coordinamento, definendone la composizione e regolandone altresì il funzionamento. Ad esse possono partecipare i Comuni singoli ed associati del territorio provinciale, le Università, le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricol

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CAPO III - POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO
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SEZIONE I - FINALITÀ E STRUMENTI
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Art. 8 - Finalità

1. Le politiche attive del lavoro promosse dalla Regione e dalle Province sono orientate, nell'ambito della strategia di sviluppo economico e di coesione sociale e nel rispetto dei principi di pari opportunità, alle seguenti finalità:

a) favorire l'inserimento, il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone in condizioni di svantaggio personale o sociale sul mercato de

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Art. 9 - Strumenti

1. Le politiche attive del lavoro finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8 sono realizzate in via generale dalle Province, in coerenza con gli indirizzi regionali, e dalla Regione nei casi indicati all'articolo 3, comma 6, attraverso strumenti quali:

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Art. 10 - Incentivi ed assegni di servizio

1. Gli incentivi sono contributi economici erogati ai lavoratori ed ai datori di lavoro finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8, secondo le priorità dell'articolo 11.

2. La Regione, nell'ottica di estendere la piena e buona occupazione, introduce, nelle proprie azioni incentivanti, parametri di valorizzazione in coerenza con i fini di cui all'articolo 8, comma 1.

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SEZIONE II - PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DELL'OCCUPAZIONE
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Art. 11 - Priorità di intervento

1. Le politiche attive del lavoro, nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 8, sono rivolte in via prioritaria a:

a) le persone con disabilità, con particolare riferimento a quanto previsto alla sezione III;

b) le persone di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 Sito esterno (Disciplina delle cooperative sociali);

c) le persone che rientrano nei casi previsti dall'

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Art. 12 - Incentivi all'assunzione di persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro

1. Le Province, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri generali definiti dalla Regione

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Art. 13 - Sostegno alla stabilizzazione del lavoro

1. Al fine di sostenere l'acquisizione di condizioni lavorative stabili, in coerenza con i principi e gli obiettivi dell'Unione europea e in particolare della direttiva 1999/70/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, nella quale si assume il contratto di lavoro a tempo indeterminato quale forma comune dei rapporti di lavoro, la Regione e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, intervengono, in relazione al mercato del lavoro, mediante:

a) incentivi alla trasformazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato delle situazioni ad elevato rischio di

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Art. 14 - Conciliazione tra tempi di lavoro e di cura

1. Al fine di promuovere condizioni di pari opportunità di accesso, permanenza e progressione di carriera nel mercato del lavoro, la Regione e le Province nell'ambito delle rispettive competenze, coerentemente con le finalità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53 Sito esterno (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), perseguono l'obiettivo di favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura.

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Art. 15 - Mobilità territoriale dei lavoratori

1. La Regione, le Province ed i Comuni perseguono l'obiettivo del sostegno ai processi di mobilità territoriale dei lavoratori, al fine della valorizzazione delle competenze professionali e del loro reperimento, anche riferiti a cittadini stranieri immigrati di cui all'articolo 2 della

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Art. 16 - Crisi occupazionali

1. La Regione, le Province ed i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze e in concorso con le parti sociali pongono in essere, anche mediante specifiche intese, azioni volte a prevenire situazioni di crisi occupazionale e ad attenuarne gli effetti negativi sui lavoratori, sul sistema produttivo e sul territorio. Intervengono altresì nelle procedure relative alle crisi aziendal

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SEZIONE III - POLITICHE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
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Art. 17 - Promozione dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità

1. La Regione e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e sostengono, nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari, l'inserimento e la stabilizzazione nel lavoro dipendente delle persone con disabilità, nonché l'avviamento ed il consolidamento di attività autonome da parte degli stessi, attraverso azioni di avvio al lavoro, primo inserimento e di accompagnamento ad una positiva e stabile integrazione nell'ambiente di lavoro anche in forma autoimprenditoriale.

2. A tale fine le programmazioni regionale e provinciali sono attuate nel rispetto dei seguenti principi e metodologie:

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Art. 18 - Partecipazione

1. La Regione assume la partecipazione dei soggetti rappresentativi delle persone con disabilità quale elemento portante per le politiche del lavoro a queste rivolte attraverso il confronto con la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili di cui alla legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e

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Art. 19 - Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità

1. È istituito il Fondo regionale dell'Emilia-Romagna per l'occupazione delle persone con disabilità.

2. Al fondo sono destinati i contributi versati dai datori di lavoro a fronte delle procedure di esonero e gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 15 della legge n. 68 del 1999 Sito esterno, nonché il contributo di fondazioni, enti pubblic

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Art. 20 - Assunzioni e convenzioni

1. Le Province rappresentano i servizi competenti per le assunzioni da effettuarsi da parte dei datori di lavoro ai fini dell'adempimento agli obblighi di cui alla

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Art. 21 - Attivazione del collocamento mirato nelle amministrazioni pubbliche

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge dello Stato, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative, la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili di cui alla legge regionale n. 29 del 1997, nonché la Conferenza Regione-Autonomie locali di cui alla

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Art. 22 - Programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali

1. Le assunzioni delle persone con disabilità previste all'articolo 20 possono essere realizzate anche attraverso programmi di inserimento individuali da effettuarsi presso le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381 del 1991 Sito esterno e i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge. Sono fatti salvi gli obblighi e le opportunità previste da leggi speciali per le persone con disabilità qualora risultino più funzionali al loro inserimento lavorativo.

2. Gli inserimenti di cui al comma 1 sono possibili nel rispetto di convenzioni quadro stipulate dalle Province, sentiti gli organismi previsti dall'articolo 18, comma 4, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello territoriale nonché con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali del medesimo comma 1.

3. Le convenzioni quadro individuano criteri di riferimento in base ai quali stipulare le specifiche convenzioni previste al comma 4, lettera a).

4.

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CAPO IV - ORIENTAMENTO E TIROCINI
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Art. 23 - Orientamento al lavoro

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2003, la funzione di orientamento al lavoro di cui all'articolo 32, comma 3, lettera b) si esplica attraverso l'erogazione di servizi per il sostegno e l'aiuto alla persona nella ricerca di prima o nuova occupazione, anche medi

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Art. 24 - Tirocini

N12

1. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla legislazione nazionale, disciplina i tirocini, nell’ambito dell’articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2003, quali misure formative di politica attiva, finalizzate a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento e il reinserimento lavorativo. I tirocini consistono in periodi di orientamento al lavoro e di formazione in situazioni che non si configurano come rapporti di lavoro. Resta ferma la speciale disciplina contenuta nell’articolo 26 novies.

2. La presente regolamentazione non si applica:

a) ai tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, fondazioni di Istruzione tecnica superiore (ITS), in quanto esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;

b) ai tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche nonché ai periodi di pratica professionale;

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Art. 25 - Destinatari e durata dei tirocini

N13

1. I tirocini sono rivolti alle persone che abbiano assolto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53).

2. Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolam

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Art. 26 - Soggetti promotori

N14

1. Possono promuovere tirocini:

a) l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna;

b) le università e gli istituti d’istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; gli istituti di alta formazione artistica e musicale;

c) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;

d) le fondazioni ITS;

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Art. 26-bis - Presupposti e condizioni di attivazione del tirocinio

N15

1. Il soggetto ospitante deve:

a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modificazioni;

c) non fruire della cassa integrazione guadagni straordinaria, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questo caso l’attivazione di tirocini; il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo “espansivo” può attivare tirocini;

d) non essere sottoposto a procedure concorsuali, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in que

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Art. 26 ter - Procedura di autorizzazione e verifica regionale e qualificazione dei tirocini

N16

1. L’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna verifica l’idoneità e la congruenza delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotore ed ospitante, ai sensi dell’art.24, commi 7 e 9. Dopo dieci giorni di calendario dal recepimento da parte del sistema informativo della documentazione inviata, l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna tramite il sistema informativo effettua la verifica su idoneità e congruenza delle comunicazioni. I soggetti promotore e ospitante, con espressa richiesta attraverso il sistema informativo, possono rinunciare alla facoltà di successiva modifica dei contenuti della documentazione presentata. In questo caso la verifica su idoneità e congruenza delle comunicazioni è effet

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Art. 26 quater - Indennità di partecipazione

N17

1. è corrisposta al tirocinante da parte del soggetto ospitante un’indennità per la partecipazione al tirocinio. La disposizione opera anche per i tirocini di cui all’a

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Art. 26 quinquies - Monitoraggio e vigilanza

N18

1. L’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna realizza il monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 24, commi 7 e 9, dei requisiti di accesso dei tirocinanti, del percorso formativo previsto nei progetti individuali, degli eventuali inserimenti lavorativi successivi al tirocinio.

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Art. 26 sexies - Sanzioni verso il soggetto promotore

N19

1. Al soggetto promotore è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi tre anni in caso di:

a) avvio del tirocinio senza autorizzazione, ai sensi dell’articolo 26 ter, comma 1, a meno che non dimostri l’assenza di responsabilità a seguito di attività amministrativa istruttoria. In questo caso l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna trasferisce la documentazione rilevante alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro competente, in relazione al luogo di svolgimento del tirocinio;

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Art. 26 septies - Sanzioni verso il soggetto ospitante

N20

1. Al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi tre anni in caso di:

a) avvio del tirocinio senza autorizzazione, ai sensi dell’articolo 26 ter, comma 1. In questo caso l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna trasferisce la documentazione rilevante alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro competente, in relazione al luogo di svolgimento del tirocinio;

b) mancata assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi, ove nella convenzione sia stabilito che tale obbligo ricada su di lui, ai sensi dell’articolo 24, comma 8;

c) riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro nonché dall’Autorità giudiziaria;

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Art. 26 octies - Norma di rinvio

N21

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Art. 26 novies - Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione

N22

1. I tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento, finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti sono regolati dalle disposizioni precedenti, nonché dalle norme che seguono, che prevalgono in caso di contrasto.

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CAPO V - APPRENDISTATO
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Art. 27 - Aspetti formativi dei contratti di apprendistato

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale n. 12 del 2003, la presente legge, nel rispetto della normativa dello Stato in materia e dei livelli essenziali delle prestazioni fissati a livello nazionale, nonché dei contratti collettivi di lavoro, detta norme per la regolamentazione degli aspetti formativi dei contratti di apprendistato, che si articolano nelle seguenti tipologie:

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Art. 28 - Formazione nel contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione

1. In relazione al contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione la Regione privilegia le modalità proprie della programmazione integrata tra formazione professionale ed istruzione di cui alla legge regionale n. 12 del 2003, per l'

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Art. 29 - Formazione per l'apprendistato professionalizzante

1. Relativamente all'apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003 Sito

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Art. 30 - Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

1. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma per percorsi di alta formazione, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003 Sito

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Art. 31 - Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato

1. La Giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 6,

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CAPO VI - SERVIZI PER IL LAVORO
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SEZIONE I - SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER IL LAVORO
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Art. 32 - Funzioni

1. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro opera verso le persone e le imprese, per soddisfarne i-bisogni e favorirne le aspirazioni occupazionali e professionali, anche mediante specifiche azioni, rivolte in particolare sia alle persone inoccupate, disoccupate, a rischio di perdere l'occupazione o di precarizzazione della propria condizione lavorativa, ai soggetti deboli ed a rischio di esclusione sociale, sia al rafforzamento della competitività delle imprese tramite la qualificazione delle risorse umane.

2. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro è composto dalle Province e dai soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro ai sensi della presente legge. La Regione e le Province promuovono, anche attraverso apposite intese, forme di collaborazione attiva con i soggetti autorizzati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 40, commi 1 e 2, per l'erogazione dei servizi di intermediazione. La Regione e le Province promuovono inoltre forme di raccordo e confronto con le agenzie di somministrazione di lavoro, d'intermediazione, di ricerca e selezione di personale, di supporto alla ricollocazione di personale, autorizzate a livello nazionale e regionale, operanti sul territorio regionale.

3. Il sistema regionale, in relazione ai-bisogni dei lavoratori e dei datori di lavoro, espleta le seguenti funzioni:

a) informazione sui servizi disponibili per l'accesso al lavoro, sulle caratteristiche ed opportunità del mercato del lavoro locale e del sistema formativo, sugli incentivi, sulle politiche attive per l'i

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Art. 32-bis - Agenzia regionale per il lavoro

N9

1. È istituita l'Agenzia regionale per il lavoro, ente regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, lettera c), della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), dotato di personalità giuridica, di autonomia tecnico operativo, amministrativo contabile e finanziaria, patrimoniali, organizzativa. L'Agenzia si configura come agenzia operativa ai sensi degli articoli 42 e 43 della legge regionale n. 6 del 2004.

2. L'Agenzia provvede a:

a) garantire il raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro);

b) gestire il sistema informativo regionale del lavoro in raccordo con il sistema nazionale;

c) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi ai LEP;

d) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi per l'accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti privati e gestire il sistema regionale di accreditamento e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati e autorizzati;

e) attuare e gestire gli standard qualitativi regi

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Art. 33 - Modalità di svolgimento delle funzioni da parte delle Province

1. Le Province svolgono le funzioni di cui all'articolo 32 mediante i propri uffici, in particolare attraverso proprie strutture denominate "Centri per l'impiego". Le Province svolgono direttamente le funzioni di cui all'articol

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Art. 34 - Standard essenziali delle prestazioni e indirizzi operativi

1. I soggetti del sistema regionale dei servizi per il lavoro devono fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, lavoratori e datori di lavoro, che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo.

2. La Giunt

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Art. 35 - Accreditamento

1. La Regione, al fine di garantire servizi di adeguata qualità e per l'eventuale concessione di finanziamenti pubblici, accredita soggetti pubblici e privati aventi o meno scopo di lucro, per la gestione dei servizi relativi alle funzioni di cui all'articolo 32, comma 3, da erogarsi secondo quanto previsto all'articolo 33, comma 1.

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Art. 36 - Monitoraggio

1. La Regione, in collaborazione con le Province, cura azioni di monitoraggio dei servizi

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Art. 37 - Avviamento a selezione presso le amministrazioni pubbliche

1. Le Province avviano a selezione il personale per le qualifiche di cui all'articolo 16 della legge n. 56 del 1987 Sito esterno, garantendo adeguata e diffusa

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Art. 38 - Sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER)

1. Il sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER), costituito nell'ambito del sistema informativo regionale (SIR) di cui alla legge regionale n. 11 del 2004, è costruito in rete e si raccorda con i sistemi informativi delle altre regioni al fine di realizzare, attraverso la collaborazione applicativa interregionale, il collegamento con la borsa nazionale del lavoro e l'interconnessione ai sistemi informativi europei, per favorire le più ampie opportunità occu

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SEZIONE II - SERVIZI AUTORIZZATI
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Art. 39 - Autorizzazione

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello S

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Art. 40 - Particolari forme di autorizzazione

1. La Giunta regionale definisce, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003 Sito esterno, le modalità di autorizzazione di cui all'articolo 39 per i Comuni, anche nelle forme associative disciplinate dalla

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CAPO VII - SICUREZZA, REGOLARITÀ E QUALITÀ DEL LAVORO
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SEZIONE I - SICUREZZA NEL LAVORO
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Art. 41 - Sistema integrato di sicurezza e di miglioramento della qualità della vita lavorativa

1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 Sito esterno (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CE

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Art. 42 - Interventi

1. La Regione e le Province promuovono e sostengono iniziative, anche in collaborazione con le parti sociali, orientate alla prevenzione, all'anticipazione dei rischi e al miglioramento delle condizioni di lavoro e in particolare:

a) l'adozione di patti territoriali per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, anche individuando misure di sostegno per gli accordi, assunti dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello territoriale, diretti a qualificare le misure per la prevenzione dei rischi e la diffusione della cultura della sicurezza;

b) il supporto ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, con particolare riferimento al rafforzamento delle competenze e ad azioni di coordinamento, attraverso iniziative concertate con le organizzazioni sindacali;

c) il supporto alle azioni promosse dagli organismi paritetici previsti dagli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5.

2. Ai fini di cu

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Art. 43 - Coordinamento della pubblica amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

1. La Regione promuove azioni di indirizzo e coordinamento degli interventi della pubblica amministrazione, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, anche attraverso il comitato di coordinamento, istituito ai sensi dell'

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SEZIONE II - REGOLARITÀ DEL LAVORO
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Art. 44 - Promozione delle condizioni di regolarità del lavoro

1. La Regione e le Province promuovono la regolarità delle condizioni di lavoro quale obiettivo centrale delle proprie politiche in materia di qualità, tutela e sicurezza del lavoro.

2. La programmazione regionale persegue gli obiettivi di cui al comma 1 attraverso:

a)

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CAPO VIII - RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE
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Art. 45 - Finalità

1. La Regione, in accordo con gli obiettivi e gli orientamenti dell'Unione europea, favorisce l'assunzio

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Art. 46 - Interventi

1. La Regione e le Province integrano i principi della responsabilità sociale delle imprese nei programmi e negli indirizzi per l'occupazione e perseguono le finalità di cui all'articolo 45 attraverso le proprie programmazioni ed il sostegno ad iniziative promosse, anche mediante intese e sperimentazioni locali, dagli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente maggiormente rappresentative, da imprese, associazioni per la tutela dell'ambiente, dei consumatori, del terzo settore, ordini e collegi professionali, organismi di ricerca ed altri enti pubblici e privati.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione e le Province sostengono, anche attraverso forme di raccordo con i soggetti di cui al comma 1, interventi:

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CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Art. 47 - Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere l'occupazione e nel migliorare la qualità, la sicurezza e la regolarità del lavoro. A tal fine, con cadenza triennale e contestualmente alla presentazione all'Assemblea legislativa delle linee di programmazione e degli indirizzi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 3, la Giunta, avvalendosi anche delle analisi svolte dall'Osservatorio del mercato del lavoro di cui all'articolo 4, presenta alla commissione assembleare competente una relazione che for

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Art. 48 - Norme finali

1. La Regione può stipulare con gli esperti dell'Agenzia per l'Impiego dell'Emilia-Romagna trasferiti con decre

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Art. 49 - Conformità alle disposizioni comunitarie

1. Gli incentivi di cui alla presente legge, con esclusione di quelli, di cui all'articolo

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Art. 50 - Norme transitorie

1. I procedimenti in corso, in attuazione della legge regionale 25 novembre 1996, n. 45 (Misure di politica regionale del lavoro) e della legge regionale 27 luglio 1998, n. 25 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego), compresi quelli relativi alla concessione di contributi ed erogazione di finanziamenti, sono disciplinati dalle disposizioni delle stesse leggi regionali fino alla loro conclusione.

2. Fino all'approvazione dei criteri di cui all'articolo 10, comma 4, si applicano, per l'erogazione degli incentivi e degli assegni di servizio, gli articoli 7

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Art. 51 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

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Art. 52 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

 

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Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 28/2013.

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