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L. R. Emilia Romagna 04/03/2019, n. 1

Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro).
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Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale n. 17 del 2005

1. L'articolo 24 della legge regionale n. 17 del 2005 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) è sostituito dal seguente:

“Articolo 24 - Tirocini

1. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla legislazione nazionale, disciplina i tirocini, nell’ambito dell’articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2003, quali misure formative di politica attiva, finalizzate a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento e il reinserimento lavorativo. I tirocini consistono in periodi di orientamento al lavoro e di formazione in situazioni che non si configurano come rapporti di lavoro. Resta ferma la speciale disciplina contenuta nell’articolo 26 novies.

2. La presente regolamentazione non si applica:

a) ai tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, fondazioni di Istruzione tecnica superiore (ITS), in quanto esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;

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Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2005

1. L'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 25 - Destinatari e durata dei tirocini

1. I tirocini sono rivolti alle persone che abbiano assolto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53).

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Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2005

1. L'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 26 - Soggetti promotori

1. Possono promuovere tirocini:

a) l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna;

b) le università e gli istituti d’istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; gli istituti di alta formazione artistica e musicale;

c) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;

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Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 26 bis della legge regionale n. 17 del 2005

1. L’articolo 26 bis della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 26 bis - Presupposti e condizioni di attivazione del tirocinio

1. Il soggetto ospitante deve:

a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modificazioni;

c) non fruire della cassa integrazione guadagni straordinaria, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questo caso l’attivazione di tirocini; il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo “espansivo” può attivare tirocini;

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Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 26 ter della legge regionale n. 17 del 2005

1. L’articolo 26 ter della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 26 ter - Procedura di autorizzazione e verifica regionale e qualificazione dei tirocini

1. L’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna verifica l’idoneità e la congruenza delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotore ed ospitante, ai sensi dell’art.24, commi 7 e 9. Dopo dieci giorni di calendario dal recepimento da parte del sistema informativo della documentazione inviata, l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna tramite il sistema informativo effettua la verifica su idoneità e congruenza delle comunicazioni. I soggetti promotore e ospitante, con espressa richiesta attraverso il

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Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 26 quater della legge regionale n. 17 del 2005

1. L’articolo 26 quater della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 26 quater - Indennità di partecipazione

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Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 26 quinquies della legge regionale n. 17 del 2005

“Art. 26 quinquies - Monitoraggio e vigilanza

1. L’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna realizza il monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie di cui

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Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 26 sexies della legge regionale n. 17 del 2005

1. L’articolo 26 sexies della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 26 sexies - Sanzioni verso il soggetto promotore

1. Al soggetto promotore è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi tre anni in caso di:

a) avvio del tirocinio senza autorizzazione, ai sensi dell’articolo 26 ter, comma 1, a meno che non dimostri l’assenza di responsabilità a seguito di attività amministrativa istruttoria. In questo caso l’Agenzia regiona

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Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 26 septies della legge regionale n. 17 del 2005

è sostituito dal seguente:

“Art. 26 septies - Sanzioni verso il soggetto ospitante

1. Al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi tre anni in caso di:

a) avvio del tirocinio senza autorizzazione, ai sensi dell’articolo 26 ter, comma 1. In questo caso l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna trasferisce la documentazione rilevante alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro competente, in relazione al luogo di svolgimento del tirocinio;

b) mancata assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi, ove nella convenzione sia stabilito che tale obbligo ricada su di lui, ai sensi dell’articolo 24, comma 8;

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Art. 10 - Sostituzione dell'articolo 26 octies della legge regionale n. 17 del 2005

1. L’articolo

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Art. 11 - Introduzione dell’articolo 26 novies nella legge regionale n. 17 del 2005

1. Dopo l’articolo 26 octies è inserito il seguente:

“Art. 26 novies - Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione

1. I tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento, finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai serv

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Art. 12 - Norma transitoria

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai tirocini in essere al momento della sua entrata in vigore.

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Art. 13 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno 1° luglio 2019.


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