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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 18/07/2017, n. 16
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- L.R. 27/12/2017, n. 25
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La presente legge, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, detta norme: |
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TITOLO II - DISPOSIZIONI PER L’ADEGUAMENTO DI NORME REGIONALI E IL RECEPIMENTO DI DISCIPLINE STATALI |
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Capo I - Disposizioni relative alla forestazione |
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Art. 2 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 30 del 19811. L’articolo 13 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18, e 24 gennaio 1975 n. 6) è sostituito dal seguente: “Art. 13 - Regolamento forestale regionale 1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma regionale in materia sono adottate le definizioni di bosco e di arboricoltura da legno di cui all'articolo 2, commi 1, 3, 5 e 6, del decreto legislativo n. 227 del 2001. 2. Il regolamento forestale recante le prescrizioni di massima e polizia forestale (PMPF) disciplina sull’intero territorio regionale la realizzazione degli interventi di gestione dei boschi e degli altri ambiti di interesse forestale di cui al comma 3 del presente articolo, individuando disposizioni specifiche per: a) i territori sottoposti a vincolo id |
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Art. 3 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 30 del 19811. L’articolo 15 della legge regionale n. 30 del 1981 è sostituito dal seguente: “Art. 15 - Vigilanza e sanzioni 1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento forestale e dalla legge n. 353 del 2000, spettanti agli enti territorialmente competenti ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 13 del 2015, la Regione promuove le forme di collabo |
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Art. 4 - Disposizioni transitorie e abrogazioni1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione approva il regolamento forestale recante le PMPF in attuazione dell’articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1981, come modificato dall’articolo 2, comma 1, d |
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Capo II - Omissis |
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Capo III - Disposizioni relative a infrastrutture |
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Art. 9 - Modifiche all’articolo 167 della legge regionale n. 3 del 19991. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 167 della legge regionale n. |
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Capo IV - Disposizioni relative alla procedura di valutazione di impatto ambientale |
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Art. 13 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 9 del 19991. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge region |
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Art. 14 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 19991. Il comma 1 dell’a |
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Art. 15 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 19991. Dopo il primo periodo del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 1999 è inserito il seguente: “La d |
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Art. 17 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 9 del 19991. Al comma 1 dell’a |
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Art. 19 - Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 9 del 19991. Il comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999 è abrogato. 2. Il comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente: “2. Il provvedimento di V.I.A. positivo, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990, comprende ed acquisisce tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli atti di assenso comunque necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto in base alla vigente normativa.”. |
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Art. 20 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 9 del 19991. Il comma 1 dell’articolo 18 della le |
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Art. 21 - Modifiche all’articolo 23 della legge regionale n. 9 del 19991. Il comma 1 dell’a |
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Art. 22 - Modifiche agli allegati della legge regionale n. 9 del 19991. Agli Allegati della legge regionale n. 9 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) al punto A.1.6 dell’Allegato A.1, le parole “Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche sulla terraferma” sono sostituite dalle seguenti: “Attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche sulla terraferma”; |
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Capo V - Disposizioni procedimentali relative al piano regionale sugli incendi boschivi |
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Art. 23 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 1 del 20051. Il comma 3 dell’a |
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Art. 24 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 1 del 20051. Al comma 1 dell’a |
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Capo VI - Disposizioni relative a procedimenti in materia di paesaggi protetti e aree di riequilibrio ecologico |
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Art. 25 - Modifiche all’articolo 50 della legge regionale n. 6 del 20051. I commi 1 e 2 dell’articolo 50 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del siste |
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Art. 26 - Modifiche all’articolo 51 della legge regionale n. 6 del 20051. Il comma 7 dell’a |
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Art. 27 - Modifiche all’articolo 53 della legge regionale n. 6 del 20051. I commi 1 e 2 dell’articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2005 |
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Art. 28 - Modifiche all’articolo 54 della legge regionale n. 6 del 20051. Il comma 6 dell’a |
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Capo VII - Disposizioni relative all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile |
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Capo VIII - Disposizioni relative al ciclo dei rifiuti |
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Art. 31 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 20151. Il secondo e il terzo periodo del comma 8 dell’articolo 3 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)) sono sostituiti dai seguenti: “L’attività di avvio al recupero, prevista dall’ |
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Art. 32 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 20151. Il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2015 è sostituito dal seguente: “4. Il Fondo è destinato: |
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Capo IX - Disposizioni relative alle sanzioni in materia di demanio idrico |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI PER L’AGGIORNAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE |
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Art. 34 - Pianificazione ambientale di settore1. Ai fini della formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione di competenza della Regione previsti dalle normative in materia ambientale, si applica la procedura disciplinata nei titoli I e II della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) relativa alla valutazione ambientale strategica (VAS). La medesi |
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Art. 35 - Contratti di fiume1. In coerenza con quanto disposto dall’articolo 68-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la Regione Emilia-Romagna promuove i contratti di fiume quali strumenti di pianificazione a scala di bacino e sottobacino idrografico che perseguono la tutela delle risorse idriche unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico e alla valorizzazione dei territori perifluviali, contribuendo allo sviluppo locale delle relative aree, e ne riconosce l’importanza nell’ambito della strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico. 2. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali e gli altri soggetti istituzionali negli ambiti delle rispettive competenze, adotta in |
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Art. 36 - Disposizioni per l’utilizzo del reticolo idrografico naturale e artificiale1. Al fine di ottimizzare l’approvvigionamento, il trasporto e la distribuzione della risorsa idrica è consentito utilizzare per il vettoriamento della stessa i corsi d’acqua naturali e artificiali appar |
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Art. 37 - Convezioni per la gestione del reticolo idrografico minore1. In coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 5 della legge re |
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Art. 38 - Strumenti di collaborazione per l’attuazione della riforma delle Autorità di bacino1. La Giunta regionale è autorizzata a concludere intese o accordi con l’Autorità di bacino distrettua |
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Art. 39 - Integrazione istituzionale in materia di ecosistema marino e zone costiere1. La Regione Emilia-Romagna garantisce l’esercizio integrato delle funzioni per la tutela dell’ecosistema marino e delle zone costiere attraverso il coordinamento dei soggetti del sistema regionale che |
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Art. 40 - Adempimenti relativi al Sistema informativo regionale sui rifiuti1. I gestori degli impianti che trattano rifiuti sono tenuti a fornire le informazioni relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti tramite il Sistema informativo regionale sui rifiuti adottato dalla Regione, nel rispetto delle modalità previste con deliberazione della Giunta. La violazione de |
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Art. 41 - Modifiche alla legge regionale n. 16 del 20151. Dopo l’articolo 9 della legge regionale 05 ottobre 2015, n. 16 è aggiunto il seguente articolo: |
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Art. 42 - Sanzioni per la violazione dei divieti posti a tutela della qualità dell’aria1. La violazione del divieto di installazione o di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale o estiva in spazi di pertinenza dell’organismo edilizio, di circolazione e collegamento comuni a più unità immobil |
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Art. 43 - Partecipazione all’Associazione Sprecozero.net1. Al fine di perseguire il corretto utilizzo delle risorse, lo scambio di informazioni e l’accesso a iniziative di prevenzione e recupero degli sprechi da parte degli enti territoriali, in continuità con gli obiettivi della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)) la Regione, ai sensi dell’articolo 64, comma |
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TITOLO IV - MISURE A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI |
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Art. 44 - Interventi del "Sistema Emilia-Romagna" nel territorio delle Regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei periodi successivi1. In riferimento agli eventi sismici che il 24 agosto 2016, il 26 ottobre 2016, il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017 hanno colpito i territori delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, per i quali con le rispettive deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, del 27 ottobre 2016, del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) |
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Art. 45 - Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 19 del 20121. Al comma 2 dell’articolo 34 della legge regional |
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TITOLO V - ENTRATA IN VIGORE |
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Art. 46 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) ad eccezione dell’articolo 44, il quale entra in vigore il g |
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27/11/2024
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