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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 05/10/2015, n. 16
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Art. 1 - Obiettivi e finalità1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, nel rispetto dei principi di legalità e di sicurezza sul lavoro, persegue l'obiettivo di dare attuazione alla decisione 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa ad un programma generale di azione dell'Unione in materia ambientale fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" e, nella gestione dei rifiuti, di garantire il rispetto della gerarchia di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, che prevede nell'ordine: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo; e) smaltimento. |
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Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione1. Le disposizioni della presente legge disciplinano: |
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Art. 3 - Prevenzione, raccolta differenziata, riuso1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione attiva un coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese dei sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel rispetto della normativa di settore al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti di cui all'articolo 1, comma 6. 2. Gli strumenti incentivanti previsti da altre leggi regionali prevedono premialità per le imprese che innovino ciclo produttivo e prodotti per ridurre la produzione dei rifiuti. 3. Il regolamento relativo al corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti può prevedere agevolazioni per le imprese che attuano azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti, con particolare riferimento a quelle destinate ad opere benefiche e sociali ovvero alle attività che abbiano ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale, nell'ambito di accordi istituzionali sottoscritti con la Regione e l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente). 4. |
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Art. 4 - Incentivazione alla riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio1. La riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio costituisce il criterio principale per la valutazione di efficienza nella gestione dei rifiuti. 2. Al fine di incentivare la riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, viene costituito presso Atersir il Fondo d'ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, di seguito denominato Fondo, alimentato da una quota compresa tra i costi comuni del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e, a decorrere dall'anno 2016, dal contributo derivante dalla quota parte del tributo speciale di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), nonché dagli eventuali contributi pubblici specificatamente finalizzati. 2-bis. A decorrere dall’anno 2023, ai fini dell’attuazione del presente articolo si applicano le seguenti definizioni: a) sono definiti “virtuosi” i comuni che, sulla base degli ultimi dati di produzione ufficiali, hanno raggiunto l’obiettivo finale di raccolta differenziata stabilito per l’ultima annualità dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati (PRRB) vigente per l’area omogenea di appartenenza o abbiano sistemi di misurazione dei rifiuti indifferenziati prodotti o che li pongano |
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Art. 5 - Criteri per l'applicazione della tariffazione puntuale1. La tariffazione puntuale è strumento per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare secondariamente l'invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate. 2. La tariffazione puntuale può essere attuata, di norma, utilizzando le seguenti modalità, riferite al riconoscimento dell'utenza: a) in via prioritaria attraverso il riconoscimento del singolo utente costituito da famiglia o impresa; b) attraverso il riconoscimento di un gruppo limitato di utenti per il solo caso delle utenze domestiche. Il gruppo di utenti è al massimo commisurato alle dimensioni dell'edificio abitat |
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Art. 6 - Organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti1. Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, i comuni decidono, all'interno del Consiglio d'ambito di cui alla legge regionale n. 23 del 2011, quali sono i bacini di affidamento. |
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Art. 7 - Modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 311. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1996 è inserito il seguente: "1-bis. Ai fini della presente legge si intende per impianto di incenerimento senza recupero di energia l'impianto di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), Parte IV, allegato C, nota (4), che non raggiunge l'efficienza energetica definita dalla normativa comunitaria e statale per il rilascio dell'autorizzazione all'operazione di recupero dei rifiuti R1 - Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.". 2. All'articolo 2 della legge regionale n. 31 del 1996 le parole ", ricorrendo al sistema bancario e postale, anche mediante strumenti elettronici e informatici, secondo modalità stabilite da apposita deliberazione della Giunta regionale" sono sostituite con le parole "nei termini previsti dalla legge statale". 3. L'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 1996 è sostituito dal seguente: "Art. 3 - Dichiarazione annuale 1. La dichiarazione annuale di cui all'articolo 3, comma 30, della legge statale, contenente tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo ai sensi dell'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge statale, deve essere redatta secondo il modello approvato con determinazione del dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi. 2. Per ogni discarica od impianto di incenerimento senza recupero di energia deve essere presentata una distinta dichiarazione. 3. La dichiarazione annuale deve essere presentata, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, contestualmente alla struttura regionale competente in materia di tributi e alla provincia in cui è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione medesima.". 4. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 31 del 1996 è sostituito dal seguente: "1. I processi verbali di constatazione di cui all'articolo 3, comma 33, della legge statale sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di tributi per i provvedimenti di competenza di cui all'articolo 5.". 5. All'articolo 5 della legge regionale n. 31 del 1996 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole "di cui agli articoli 16 e 17" sono soppresse; b) al comma 2 le parole "contenute nel D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43." sono sostituite dalle seguenti: "di cui al Titolo I, Capo II e al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito)". |
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Art. 8 - Clausola valutativa1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi indicati all'articolo 1. A tal fine, la Giunta regionale, la prima volta entro l'anno 2017 |
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Art. 9 - Accertamento e contestazione delle violazioni ai divieti in materia di raccolta dei rifiuti1. All'accertamento ed alla contestazione delle disposizioni sulle modalità di raccolta d |
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Art. 9-bis - Sanzioni per la violazione delle disposizioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani1. La violazione delle |
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Art. 10 - Modifica alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 |
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Art. 10-bis - Disposizioni transitorie |
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Art. 11 - Disposizioni finali1. Le disposizioni relative all'ammontare dell'imposta prevista all'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1996 come modificato dalla presente legge trovano applicazione nel rispetto di quanto previsto all' |
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